REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/371/05
Registro Generale:75/2005
Sezione Sesta
| composto dai Signori: |
Pres. Giorgio Giovannini Cons. Carmine Volpe Cons. Giuseppe Romeo Cons. Giuseppe Minicone Cons. Bruno Rosario Polito Est. |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 25 Gennaio 2005 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
COMUNE DI AVELLINO
rappresentato e difeso da: Avv. ALFREDO MAGGI
con domicilio eletto in Roma VIA PAVIA N.28
presso
RAFFAELE PORPORA
contro
TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A.
rappresentato e difeso da:
Avv. GIOVANNI ZUCCHI e Avv. MARIO SANINO
con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180
presso
MARIO SANINO
Interveniente ad Adiuvandum
AMABILE ARMANDO - FESTA SERGIO - CAPPIELLO PASQUALE - TURIS GIANFRANCO
MALANGA GERANDO MARIANO
rappresentati e difesi da:
Avv. DOMENICO SABIA - Avv. GUIDO SORVINO - Avv. STEFANO SORVINO
con domicilio eletto in Roma VIA FONTEIANA 65
presso - DOMENICO SABIA
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II n. 1160/2004 , resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
| AMABILE ARMANDO - CAPPIELLO PASQUALE - FESTA SERGIO MALANGA GERANDO MARIANO - TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. TURIS GIANFRANCO |
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti l’avv. Maggi, l’avv. Zucchi e l’avv. Sabia;
Ritenuto la specificità della disciplina regolamentare del Comune di Avellino indirizzata alla stabile tutela di individuati luoghi destinati alla permanenza di persone (asili nido, scuole, ospedali, ecc.);
Ritenuto, inoltre, il carattere “sensibile” del sito (Asilo nido, scuola di infanzia) posto in prossimità dell’impianto di telecomunicazione;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 75/2005 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 25 Gennaio 2005
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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 75/2005 ) è stata trasmessa al ............................................................................................................................................................................................................... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
Roma ..................... IL DIRIGENTE