CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO
della REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato
con deliberazione della Giunta regionale n.1010 del 20 ottobre 2003, rappresentato
e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli Avvocati Lucia Bora
e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato
in Roma, via del Viminale n. 43
CONTRO
- il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli articoli 86, 87, 88, 89, 93, 95 e dell’allegato n. 13 del decreto
legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
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Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
2003 – Serie generale è stato pubblicato il decreto legislativo
1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
Questo è stato adottato in attuazione dell’art. 41 della legge
1 agosto 2002 n. 166 che ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle
direttive comunitarie relative all’accesso alle reti di comunicazione
elettronica (direttiva 2002/19/CE), alle autorizzazioni per le reti e i servizi
di comunicazione elet-tronica (direttiva 2002/20/CE), al quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE),
al servizio uni-versale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/22/CE).
Il titolo II del decreto legislativo in esame riguarda le reti ed i servizi
di co-municazione elettronica ad uso pubblico; nell’ambito di tale titolo,
il capo V detta le disposizioni relative a reti ed impianti.
Gli articoli contenuti in tale capo V riproducono, in parte senza significative
modificazioni, il contenuto del decreto legislativo n. 198/2002, impugnato
da questa Amministrazione ed annullato dalla Corte Costituzionale con la sen-tenza
n. 303/2003.
In questa pronuncia, com’è noto, la Corte Costituzionale ha annullato
il de-creto legislativo n. 198 per eccesso di delega, ritenendo legittimate
le Regioni a far valere detto vizio posto che, come testualmente affermato,
“non può negarsi che la disciplina delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche comprima le attribuzioni regionali sotto più
profili. Il più evidente tra essi emerge dalla lettura dell’art.
3, comma 2” . .
Tale art. 3 comma 2, che consentiva l’installazione delle infrastrutture
di tele-comunicazioni strategiche in ogni parte del territorio anche in deroga
alle previsioni urbanistiche e contenente, come rilevato dalla Corte Costituziona-le,
il più evidente profilo di compressione delle attribuzioni regionali,
non è stato riprodotto nel capo V del titolo II del codice delle comunicazioni.
Restano, però, i vari altri profili di lesione delle competenze regionali,
già presenti nel precedente testo ed ora riprodotti nel nuovo decreto
legislativo.
In particolare, l’art. 86 (che contiene alcune disposizioni già
dettate dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 198) prevede:
- che le autorità competenti adottano senza indugio le necessarie decisioni
e rispettano procedure trasparenti nell’esaminare le domande per la
con-cessione del diritto di installare infrastrutture;
- fa salvi gli accordi stipulati tra enti locali ed operatori per la localizzazione,
coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica;
- stabilisce che le infrastrutture di reti di comunicazione sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria;
- mantiene ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
e detta norme perché sia garantita la separazione strutturale tra la
funzione attinente alla concessione dei diritti di installare infrastrutture
e le funzioni attinenti la proprietà ed il controllo;
- richiama l’applicabilità delle disposizioni di attuazione dell’art.
4 comma 2 lettera a) della legge n. 36/2001 per i limiti di esposizione ai
campi elet-tromagnetici, valori di attenzione ed obiettivi di qualità
e dispone che gli operatori delle reti radiomobili di comunicazione elettronica
ad uso pub-blico inviano ai Comuni e agli ispettorati territoriali del Ministero
la de-scrizione di ogni impianto installato, sulla base dei modelli A e B
dell’allegato 13 al decreto; similmente i soggetti interessati alle
realizza-zione di opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico, coubicazione
e condivisione di infrastrutture trasmettono al Ministero copia dei modelli
C e D dello stesso allegato 13 ed il Ministro può, a sua volta, delegare
ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni
trasmessegli.
L’art. 87 (che riproduce il contenuto degli artt. 4,5 e 6 del decreto
legislativo 198) disciplina il procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture
di comunicazione elettronica, disponendo che tale autorizzazione venga rilasciata
dagli enti locali, previo accertamento da parte del competente organismo della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di
atten-zione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001 e relativi provvedimenti
di attuazione. La norma specifica dettagliatamente le modalità di presentazione
dell’istanza, la documentazione da allegare, addirittura si allega il
modello cui deve essere conforme l’istanza; si stabilisce che per l’installazione
di im-pianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna
uguale o inferiore ai 20 Watt, è sufficiente la denuncia di inizio
attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove
non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Ancora la norma
prevede che ove una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convochi una conferenza dei servizi; l’approvazione
del progetto, a maggioranza dei presenti, sostituisce gli atti di competenza
di ogni Amministrazione e vale come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori. Ove poi il dissenso sia espresso
da un’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo ambientale e
paesaggistico, la determinazione finale è rimessa al Consiglio dei
Ministri.
Le domande di autorizzazione e le denunce di inizio attività si intendono
accolte ove, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto, non sia
stato comunicato il diniego; le opere devono essere realizzate nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
L’art. 88 (che riproduce gli artt. 7 e 9 del decreto legislativo n.
198) discipli-na un procedimento - analogo a quello di cui al precedente articolo
87 - per le opere civili, gli scavi e le occupazioni di suolo pubblico (viene
anche qui predisposto un modello – i modelli C e D dell’allegato
13 - per l’istanza di autorizzazione); l’art. 89 (corrispondente
all’ art. 8 del decreto n. 198) disci-plina la procedura per la coubicazione
e la condivisione di infrastrutture; l’art. 93 (corrispondente all’art.
10 del decreto n. 198) fa divieto di imporre oneri diversi da quelli ivi contemplati.
L’art. 95 detta disposizioni concernenti gli impianti e le condutture
di energia elettrica e le interferenze, stabilendo la necessità di
chiedere all’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nullaosta
sul progetto relativo a qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture
di energia elettrica a qualunque uso destinate o di qualunque tubazione metallica
sotterrata ad ogni uso destinata. In caso di interferenze si richiede l’osservanza
delle norme generali per gli impianti elettrici del Comitato elettrotecnico
italiano del Con-siglio nazionale delle ricerche. Ove a causa di impianti
di energia elettrica si abbia un turbamento del servizio di comunicazione
elettronica, il Ministero può promuovere lo spostamento degli impianti
o altri provvedimenti idonei con spese a carico di chi li rende necessari.
Le suddette disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 88, 89, 93, 95 e
nell’allegato n. 13 sono incostituzionali per i seguenti motivi di
DIRITTO
Violazione degli articoli 117 e 118 Cost.
1) La materia disciplinata dalle disposizioni impugnate, riguardante l’installazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica, non rientra tra quelle riservate
allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma Cost., ma è
riconducibile ad ambiti di competenza legislativa concorrente e residuale
delle Regioni. In particolare detta disciplina riguarda l’ordinamento
della comunicazione, il governo del territorio ( per tutti i numerosi aspetti
connes-si alla localizzazione degli impianti e delle opere), la tutela della
salute ( per quanto attiene all’esercizio degli impianti), nonché
l’industria ed il commercio.
Pertanto, e con riferimento alle materie soggette a potestà legislativa
concorrente, allo Stato competerebbe unicamente dettare i principi fondamentali:
come specificato dalla Corte Costituzionale, la nuova formulazione dell’art.
117 Cost, rispetto alla previgente, esprime l’intento di una più
netta distin-zione fra la competenza regionale a legiferare e la competenza
statale, limita-ta alla sola determinazione dei principi fondamentali (sentenza
n. 282/2002).
Da ciò consegue che la disciplina sostanziale e procedimentale deve
essere determinata dal legislatore regionale, nel rispetto dei principi regolatori
de-terminati dallo Stato, per tali intendendosi, secondo quanto spiegato dalla
Corte Costituzionale, “i nuclei essenziali del contenuto normativo
che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati e da esse desumibili”
(senten-ze n. 482/1985 e n. 192/1987).
Ciò non avviene nel caso in esame, in cui il legislatore nazionale
detta una disciplina procedimentale minuziosa, dettagliata, autoapplicativa,
direttamen-te operativa nei confronti dei privati interessati ( là
dove, invece, i principi fondamentali della materia dovrebbero essere rivolti
al legislatore regionale che poi dovrebbe articolare la normativa applicabile
ai terzi interessati), con la conseguenza che si privano del tutto le Regioni
del loro potere – costituzionalmente previsto – di attuare e sviluppare
i principi statali nell’ambito della disciplina organica della materia.
La legge 36/2001 aveva correttamente previsto la competenza legislativa regionale
a definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione
degli impianti, già nell’ambito del previgente titolo V.
Tale competenza è stata esercitata dalla Regione ricorrente con la
legge re-gionale n. 54 del 6 aprile 2000.
E’ dunque illogico ed ingiustificato eliminare detta competenza regionale,
vanificando anche del tutto le leggi regionale legittimamente adottate, ora,
nel vigore delle nuove norme costituzionali, le quali hanno accresciuto le
potestà legislative regionali, sia nell’ambito della legislazione
concorrente che di quella residuale, consentendo anche, come affermato dalla
Corte Costituzionale, alle leggi regionali, emanate nell’esercizio della
potestà concorrente e residuale, di assumere fra i propri scopi anche
finalità di tutela ambientale (sentenze n. 407/2002; n. 222/2003; n.
307/2003).
Tutto ciò determina la violazione dell’art. 117 Cost.
Le impugnate disposizioni violano altresì, oltre che l’art. 117,
anche l’art. 118 Cost.
Infatti le norme in esame attribuiscono direttamente l’esercizio di
funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento.
Come sopra rilevato, la normativa in oggetto interviene in ambiti materiali
attribuiti alla competenza, anche residuale, delle Regioni; di conseguenza,
in base al nuovo art. 118 Cost., la competenza legislativa regionale (sia
essa residuale che concorrente) esclude che lo Stato possa intervenire per
attribui-re funzioni amministrative agli enti locali, in quanto le funzioni
medesime devono essere conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze. Pertanto compete alle Regioni disciplinare il
procedimento in questione, attribuendo agli enti locali le relative funzioni
nel rispetto dell’art. 118 Cost.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 303/2003, ha affermato che la sus-sidiarietà
può legittimare l’attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative
in materie soggette a potestà legislativa concorrente e, in tal caso,
è inevitabile che il legislatore statale sia legittimato ad intervenire
per organiz-zare e regolare le funzioni medesime.
E’ evidente, però, che tale presupposto non ricorre nel caso
in esame: qui lo Stato non decide di allocare a se stesso l’esercizio
delle funzioni, ma attribui-sce le medesime agli enti locali in materie che,
però, sono di competenza re-gionale e non solo concorrente, ma anche
residuale.
Perciò i principi enunciati nella citata sentenza n. 303 non trovano
applicazione nel caso in questione; in ogni caso, poi, i medesimi principi
non sono affatto rispettati perché non è prevista l’intesa
con la Regione, individuata dalla Corte Costituzionale come “elemento
valutativo essenziale” per giudicare se una legge statale sia
invasiva delle attribuzioni regionali e non costituisca invece una applicazione
corretta dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza.
Né può ritenersi che le suddette disposizioni trovino un loro
fondamento nel-la potestà statale di definire le funzioni fondamentali
degli enti locali. Infatti, se pure si volesse aderire ad una interpretazione
estensiva dell’art. 117, se-condo comma, lett. p) Cost., in nessun caso
potrebbe esservi ricompresa l’attribuzione di una singola competenza
autorizzativa in materia di impianti.
Né può ritenersi che le norme impugnate siano legittimate dal
fatto che esse danno attuazione a direttive comunitarie: infatti l’art.
117, quinto comma, Cost. dispone che le Regioni provvedono all’attuazione
degli atti dell’Unione europea nelle materie di loro competenza. Poiché
le direttive comunitarie in questione investono, come già rilevato,
materie di competenza concorrente ed anche residuale, spetta comunque alle
Regioni darvi attuazione con la normativa applicativa puntuale.
2) Tutte le disposizioni impugnate sono costituzionalmente illegittime per
le ragioni esposte al precedente paragrafo. Con riferimento alle singole disposi-zioni,
in particolare si osserva:
2.a) La disposizione contenuta nell’art. 86 è un chiaro esempio
di disciplina dettagliata che trova applicazione anche per le Regioni ; l’assimilazione
delle infrastrutture di cui agli artt. 87 e 88 alle opere di urbanizzazione
primaria, anche se di proprietà privata degli operatori, dimostra l’invasione
della competenza regionale nella materia del governo del territorio.
2.b) L’art. 87 disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione
e la modifica delle infrastrutture in oggetto e pone tale funzione in capo
agli enti locali.
Qui sono particolarmente evidenti i motivi di illegittimità costituzionali
e-nunciati al precedente punto 1).
La disciplina è dettagliata ed autoapplicabile direttamente da parte
dei privati interessati (commi 1,2,3,4,5). La specificità della disciplina
adottata - che detta regole puntuali in tema di semplificazione del procedimento
di autoriz-zazione, nonché tempi prefissati di formazione degli atti
e di manifestazione della volontà delle amministrazioni coinvolte -
determina una lesione delle competenze legislative regionali entrando nel
dettaglio e con regole non defi-nite cedevoli a fronte della legislazione
regionale, in una materia che sicuramente rientra quanto meno nella competenza
regionale concorrente. Tanto è vero che la Corte Costituzionale ha
rilevato ( sentenza n. 307/2003) che la disciplina dei procedimenti autorizzativi
in questione è legittimamente attribuita alle Regioni, ex art. 8, comma
1 lett. c della legge n. 36/2001, perché ciò è coerente
con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all’uso
del loro territorio dall’art. 117 Cost.
E’ quindi incostituzionale annullare tale competenza regionale.
Ancora il primo comma dell’art. 87 in esame stabilisce che i progetti
presen-tati devono essere compatibili con i limiti di esposizione, i valori
di attenzio-ne e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a
livello nazionale in rela-zione al disposto della legge n. 36/2001. Anche
tale disposizione è incostitu-zionale, perché, con riferimento
agli obiettivi di qualità, si obbliga al rispetto di quelli “uniformemente
stabiliti a livello nazionale”: così si sopprimono gli obiettivi
di qualità consistenti nei “criteri localizzativi, standard urbani-stici,
prescrizioni ed incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili” già previsti dall’art. 3, comma 1 lettera
d) n. 1 e art. 8, comma 1, lettera e) della legge n. 36/2001, che la Corte
Costituzionale ha ritenuto di competenza regionale, per coerenza con il ruolo
riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all’uso del
loro territorio ( sentenza n. 307/2003).
In sostanza tutta la norma ignora, per gli aspetti della tutela della salute
e del governo del territorio, il legislatore regionale e le sue competenze
costituzionalmente garantite.
Particolarmente lesiva è la regolamentazione della Conferenza dei servizi
(commi 6,7,8), in cui l’estensione della regola della maggioranza nell’adozione
dell’atto finale che può del tutto pretermettere la volontà
regionale, nonché la previsione di una sola ipotesi di dissenso qualificato
e l'attri-buzione al Consiglio dei Ministri della relativa decisione, annulla
qualsiasi ruolo (anche solo sul piano amministrativo) delle Regioni, in materie
che invece la Costituzione affida alla loro competenza.
Ancora lesiva è la previsione (comma 9) concernente il silenzio assenso
ove nel termine di novanta giorni non sia comunicato un provvedimento di dinie-go;
si consente agli enti locali di prevedere termini più brevi o altre
forme di semplificazione amministrativa: anche qui, com’è evidente,
non si ipotizza neppure uno spazio per la legge regionale e si pretende di
imporre sempre e comunque il silenzio assenso per la localizzazione degli
impianti in parola. In tal modo si priva il legislatore regionale del suo
compito di individuare e di-sciplinare le modalità di contemperamento
delle esigenze di celerità e di durata certa del procedimento autorizzativo,
con le imprescindibili garanzie di tutela della salute e dell’ambiente.
L’allegato n. 13, richiamato dalla norma in esame, determina il contenuto
dei modelli da usarsi nella presentazione della domanda. Anche tale profilo
contrasta decisamente con quella che dovrebbe essere, tutt’al più,
unicamente una legislazione di determinazione di principi fondamentali rivolti
al legislatore regionale. Inoltre la predisposizione di specifici modelli
per la presenta-zione dei titoli abilitativi integra l’esercizio, più
che di una potestà legislativa, di una vera e propria potestà
regolamentare, che lo Stato non può legittima-mente esercitare in materie
diverse da quelle riservate alla sua competenza esclusiva, come confermato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003.
2.c) Ancora illegittime, per lesione del quadro costituzionale delle competen-ze
legislative regionali, si presentano gli articoli 88, 89 e 93.
Con questi articoli si dettano procedure dettagliate e puntuali per la realizza-zione
di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico funzionali alla realizzazione
delle infrastrutture di comunicazione.
In particolare l’art. 88, commi 1,2,3,4,5,6,7, riproduce una procedura
uguale a quella del precedente art. 87 (domanda secondo il modello allegato;
confe-renza dei servizi, possibile silenzio assenso), stabilisce una procedura
specia-le per l’autorizzazione volta all’installazione di infrastrutture
che interessano aree di proprietà di più enti pubblici e fissa
regole perché gli enti pubblici , e quindi anche le Regioni e gli enti
locali, definiscano i programmi di manu-tenzione ordinaria e straordinaria
delle rispettive opere, per consentire ai tito-lari delle autorizzazioni una
corretta pianificazione delle loro attività strumentali e in specie
delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica.
L’art. 89 fissa le regole di condivisione dello scavo e di coubicazione
dei cavi; l’art.93 dispone che agli operatori di reti di comunicazione
elettronica può essere posto a carico solo l’obbligo di tenere
indenne l’ente locale o l’ente proprietario dalle spese necessarie
per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi
di installazione e manutenzione e di ripristinare le aree nei tempi stabiliti
dall’ente locale, fatte salve le tasse ed i canoni di concessione.
Tali disposizioni incidono pesantemente negli ambiti materiali affidati alla
competenza regionale più volte richiamati del governo del territorio,
dell’ordinamento della comunicazione e della tutela della salute.
2d) L’art. 95 detta disposizioni concernenti gli impianti e le condutture
di energia elettrica e le interferenze, stabilendo la necessità di
chiedere all’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nullaosta
sul progetto relativo a qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture
di energia elettrica a qualunque uso destinate o di qualunque tubazione metalli-ca
sotterrata ad ogni uso destinata. In caso di interferenze si richiede l’osservanza
delle norme generali per gli impianti elettrici del Comitato elet-trotecnico
italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Ove a causa di im-pianti
di energia elettrica si abbia un turbamento del servizio di comunicazio-ne
elettronica, il Ministero può promuovere lo spostamento degli impianti
o altri provvedimenti idonei con spese a carico di chi li rende necessari.
La disposizione si pone in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., oltre
che per i motivi di cui al punto 1, anche perché attribuisce ad un
organo statale, (l’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni) la
competenza a pronunciar-si sui progetti relativi alle condutture di energia
elettrica e alle tubazioni me-talliche sotterrate. Dunque lo Stato avoca a
sé competenze attinenti una mate-ria soggetta a potestà concorrente,
senza rispettare i criteri in merito stabiliti dall’art. 118 Cost.,
come chiariti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003.
Infatti “quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative
in sussidiarietà, di regola il titolo del legiferare deve essere reso
evidente in maniera esplicita perché la sussidiarietà deroga
al normale riparto delle competenze stabilito nell’art. 117 Cost.”:
nel caso in esame tale principio non è rispettato, perché
non sono indicate le ragioni di carattere unitario che, ex art. 118 Cost.,
giustificherebbero l’allocazione delle funzioni allo Stato.
L’assunzione di funzioni da parte dello Stato non è poi proporzionata
né ra-gionevole e, soprattutto, non è accompagnata dalla previsione
dell’intesa con la Regione, invece imprescindibile ai fini della legittimità
dell’attrazione delle competenze in capo allo Stato.
P.Q.M.
Si chiede che la Corte Costituzionale dichiari l’illegittimità
costituzionale degli articoli 86, 87, 88, 89, 93, 95 e dell’allegato
n. 13 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , perché in contrasto
con gli artt. 117 e 118 della Costi-tuzione.
Firenze – Roma, 12 novembre 2003
Avv. Lucia Bora Avv. Fabio Lorenzoni
MANDATO
Il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta
della Regione Toscana, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio,
anche disgiuntamente, gli Avvocati Lucia Bora dell’Avvocatura della Regio-ne
Toscana e l’Avv.Fabio Lorenzoni del foro di Roma, conferendo agli stessi
ogni più ampia facoltà di legge. Elegge domicilio presso lo studio
dell’Avv. Fabio Lorenzoni in Roma, Via del Viminale n. 43.
Il Presidente
Claudio Martini
E’ autentica
(Avv. Lucia Bora)
RELATE DI NOTIFICA
Ad istanza della Regione Toscana, come in atti rappresentata e difesa, io sot-toscritto
Aiutante Ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio notifiche presso la
Corte d’Appello di Roma, ho notificato il suesteso ricorso:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, nel suo ufficio in Roma,
Palazzo Chigi, Piazza Colonna, ivi recandomi e consegnandone copia conforme
a mani di
- al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, nel domicilio eletto ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via Por-toghesi n. 12, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di