Elettrosmog da Stazioni RadioBase per telefonia
mobile (*)
Stazione Radio Base
per telefonia mobile
piazzata davanti alle
finestre di casa nostra?
Indice
Introduzione e sommario
1.
Perché tante nuove antenne?
2. Gli effetti biologici delle
radiazioni e la tutela della salute
3.
La svalutazione degli immobili vicini alle antenne
4.
Abuso commesso da chi affitta i tetti
senza il consenso dei vicini
5. Cosa può fare un cittadino che si trovi
vicino ad un antenna ?
5.1.
Valutazioni, misure e ricorsi
5.2
. Schermature
6.
Proposte: cosa potrebbe fare
una Amministrazione Locale ?
Allegato I : Gli effetti
biologici delle radiazioni elettromagnetiche
Allegato II : Come funzionano i
sistemi di comunicazione radio per cellulari
Allegato III : La Normativa che regola le
installazioni di Stazioni Radio Base
Introduzione e sommario
Le nostre
città si vanno riempiendo di Stazioni
Radio Base per telefonia mobile; le loro antenne svettano sui nostro tetti. Lo
spazio sembrerebbe ormai coperto interamente, ma nuove esigenze (?) sembrano
incombere, legate ad esempio allo sviluppo delle comunicazioni UMTS, con le
loro funzioni di dubbia pubblica utilità.
Così sono
sempre più numerose le persone che, da un giorno all’altro, vedono spuntare una
nuova antenna, magari dopo un fine
settimana, e questa volta vicino alle loro finestre.
Si tratta
di una installazione pericolosa, oltre che poco attraente dal punto di vista
panoramico? E’ una installazione che deprezza il valore delle proprietà vicine?
Come giudicare? Come raccogliere dati relativi a questa nuova installazione ? A
chi rivolgersi per consulenze tecniche e, se necessario, legali , allo scopo di
proteggere la propria salute e il valore dei propri immobili?
Queste note
cercano di rispondere in prima istanza agli interrogativi sopra esposti,
toccando questi argomenti:
1. Perché tante nuove antenne?
2. Gli effetti biologici delle radiazioni e la tutela della salute
2.
La
svalutazione degli immobili vicini alle antenne
3.
Abuso
commesso da chi affitta i tetti senza
il consenso dei vicini
5. Cosa può fare un cittadino che si trovi vicino ad un antenna ?
5.1.
Valutazioni, misure e ricorsi legali
5.2
Schermature
5.
Proposte: cosa una Amministrazione Locale potrebbe fare di meglio?
1.
Perché tante nuove antenne?
Durante
l’anno passato si è verificata una abnorme proliferazione di antenne di
Stazioni Radio Base per telefonia mobile.
I motivi di
questa ondata di installazioni sono sostanzialmente due:
1)
con
la “ liberalizzazione “ del mercato in
questo settore i Gestori sono diventati molti ( troppi ), ed ognuno vuole le
sue antenne;
2)
il
settore “ liberalizzato “ ( a mio
avviso senza sufficienti regole ) è
molto concorrenziale e gli investimenti sono elevati, a partire dalla
concessioni che lo Stato ha dato a caro prezzo. Pertanto è molto elevata la
spinta dei Gestori affinché l’uso dei telefonini si imponga, anche al di là della vera utilità pubblica;
né, a mio avviso, sono da ritenere di pubblica
utilità molte delle nuove funzioni che vengono date ai telefonini.
Così le
antenne compaiono dovunque, senza che le Amministrazioni Locali abbiano ancora
stabilito dei concreti criteri e vincoli di Pianificazione, senza che esse
controllino rigorosamente i nuovi progetti sottoposti alla loro
approvazione, e senza che siano
state poste in essere serie campagne di
monitoraggio del livello delle
radiazioni esistenti sul territorio.
2. Gli
effetti biologici delle radiazioni e la tutela della salute.
Viceversa
è accertato che le radiazioni elettromagnetiche, al di là di una certa dose,
hanno affetti biologici negativi per l’uomo ( Allegato I ). L’impatto delle Stazioni Radio Base è
elevato in un raggio di 20-70 metri dalle antenne, sui luoghi abitati posti a
quota prossima a quella delle antenne ( Allegato II ).
La legge
Italiana, e le relative Norme CEI, basano - al momento - il limite di accettabilità delle radiazioni
in base al solo effetto termico a breve termine (
Allegato III ); tale limite fa riferimento ad un valore massimo di campo
elettrico, per i siti abitati, pari a 6
Volt/metro. E’ stato tuttavia mostrato
che le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza hanno, a lungo termine, effetti biologici negativi sull’uomo per dosi assorbite assai basse,
corrispondenti ad un campo elettrico di 1 Volt/metro, e quindi assai più basse
di quelle previste dalle attuali Leggi Nazionali e Regionali. La posizione che viene assunta in Italia
come presupposto della esistente
normativa è che “ non esistono
ancora sufficienti risultati che diano per certi gli effetti biologici negativi
sull’uomo delle radiazioni a bassa dose e lungo termine “ .
La
bibliografia esistente orienta, a mio
avviso, a pensare il contrario.
E’
comunque certo che, in base ai risultati già OGGI disponibili, nessuno possa almeno negare che
effetti biologici negativi POSSANO esservi. Anche in questo caso è quindi
necessario intervenire per eliminare i rischi, ritenuti solo potenziali. Occorre infatti ricordare che la
Costituzione Italiana , all’Art. 32, tutela la salute del cittadino non solo
come bene individuale, ma anche come bene collettivo ( e infatti abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale ), e che
tale tutela è prevista in termini preventivi.
Vi sono quindi ragioni sufficienti per una applicazione non demagogica del cosiddetto “ Principio di Precauzione “, la cui enunciazione più comune è la seguente: “ Il Principio di Precauzione stabilisce che l’ assenza di una piena certezza scientifica NON deve essere usata come una ragione sufficiente per posporre decisioni, là dove ci sia il RISCHIO di effetti seri ed irreversibili “. Ripetendo il concetto, si può dire che il Principio di Precauzione è ampiamente riconosciuto come un adeguato criterio per governare situazioni che possono creare danni seri ed irreversibili, quando esistano validi motivi per farlo, anche se non si ritiene ancora stabilita una certezza scientifica.
Non è un fatto singolare che, con il crescere della complessità della vita umana, i Governi debbano disporre di maggiore abilità nel rispondere alle nuove situazioni.
Il Principio di Precauzione è una efficace base che una Amministrazione deve usare, con buon senso e senza demagogia, per determinare giuste scelte in quei casi ove la scienza abbia già dato significative indicazioni, anche quando non ci siano ancora risposte ritenute universalmente certe.
3. La svalutazione degli immobili vicini alle
antenne
Chi si viene a trovare vicino ad una antenna radiotrasmittente ha un
ulteriore problema, oltre a quello prevalente di dover proteggere la propria salute. Gli abitanti di una casa con vista su antenne vicine, oltre a problemi di salute
che, come detto, possono interessarli,
risentono di un peggior impatto visivo dell’ambiente circostante . Entrambi questi aspetti concorrono a
diminuire il valore dell’immobile vicino alle antenne.
E’ esplicita convinzione di molte Associazioni di proprietari che
la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico ( trasmittenti radio o
TV, trasmittenti per telefonia mobile,
elettrodotti ) conduca ad una radicale
svalutazione degli immobili impattati
visivamente e dalle radiazioni. In
particolare, ad esempio:
- ASPPI di Bologna ( Associazione
Piccoli Proprietari Immobiliari, www,asppi.bo.it ) ha condotto uno studio relativo alla percezione del rischio da
parte dei cittadini, e il risultato è che:
“ sono pochi i cittadini che acquisterebbero o prenderebbero in affitto
una casa posta vicino ad una fonte di inquinamento elettromagnetico “.
- UPPI di Bologna ( Unione Piccoli Proprietari Immobiliari,
www.uppi-bologna.it ) asserisce che
“ gli immobili vicini ad antenne trasmittenti subiscono una svalutazione
“.
Anche ARES 2000 (
Associazione di ricerca socio economica, www.ares2000.net ) ha promosso una
ricerca dal titolo “ Abitazioni tra
le Onde “, in cui si conferma che gli immobili vicini alle antenne subiscono
una svalutazione.
Esiste almeno una Sentenza di un Pretore delle Pretura di Bologna
( del 14/04/1999 ) che ha dato ragione ad alcuni condomini che sostenevano che
l’installazione di una antenna deprezzava il valore dell’intero edificio su cui
essa era montata.
Infine è stata pubblicata, da Italia Oggi ( n.32 del 13/06/2003 ),
la notizia che l’Amministrazione Comunale di Rimini ha stabilito, con Ordine
del Giorno votato con voto unanime dal Consiglio Comunale, che esiste il
diritto al risarcimento del danno per tutti coloro che vedono deprezzarsi il
valore dei propri immobili, case e terreni, dalla presenza di un elettrodotto (
in questo caso si tratta di radiazioni emesse in bassa frequenza, ma le
radiazione emesse in alta frequenza sono, come già detto, anch’esse dannose ).
In relazione al decremento del valore di un immobile, dovuto alla
vicinanza di antenne, sembra
giustificato richiedere un indennizzo
sia al Gestore di telefonia che al Proprietario dell’immobile che ha dato in
affitto la sua proprietà per l’installazione delle antenne. Sembra anche
giustificato richiedere al Comune, che
ha dato la concessione per motivi di pubblica utilità, la detassazione
dell’ICI.
4. Abuso commesso da chi affitta i tetti senza il consenso dei vicini
Infine una
osservazione relativa alla concessione in affitto di una parte di tetto che un
proprietario di immobili o un condominio da ai Gestori.
Si è visto infatti ( Allegato II ), che la tipologia
di trasmissione di una antenna è tale
per cui immediatamente sotto l’antenna le radiazioni sono limitate. Ecco allora che ben poche persone - forse una sola se si tratta di un unico
proprietario - hanno promosso la
stipula di un contratto di affitto con un Gestore per consentirgli di installare le antenne a casa loro; queste
persone, guadagnandoci attraverso un contratto di affitto, portano un notevole danno a molti altri
residenti vicini - cui non hanno chiesto alcun permesso - mentre essi ne
rimangono indenni. Si tratta di una situazione di abuso di
fatto, che i Regolamenti e le Leggi
nazionali e locali non evitano ancora.
5. Cosa può fare un cittadino che si trovi
vicino ad un antenna ?
5.1
Valutazioni, misure e ricorsi.
Per capire
che cosa si può fare occorre innanzi tutto richiamare le procedure tipiche
seguite da un Gestore per ottenere una autorizzazione di una nuova Stazione Radio Base ( si fa
riferimento alle procedure applicate in Emilia-Romagna, e segnatamente, nel
Comune di Bologna.
Il Gestore
deve presentare in Comune un Piano annuale ( o trimestrale ) di installazioni (
come illustrato in Allegato III) );
questo Piano viene pubblicizzato dal Comune attraverso la Stampa, per i rilievi
del pubblico.
E’ anche
possibile che il Gestore richieda una autorizzazione per un impianto non
incluso nel Piano annuale, in ragione di necessità di ordine pubblico ( ! ). In
questo caso le cose vanno ancora peggio, perché la comunicazione al pubblico
potrebbe essere fatta anche solo attraverso la Pubblicazione all’Albo Pretorio.
Purtroppo
questi annunci difficilmente vengono letti, così, quando le nuove antenne
all’improvviso spuntano sui tetti, ad esempio durante un fine settimana, ciò
rappresenta una vera sorpresa.
Per poter
richiedere l’autorizzazione alla installazione il Gestore deve comunque
procurarsi un contratto di affitto
della porzione di tetto della casa o del condominio dove intende installare le
antenne. A tale scopo basta una delibera a maggioranza dei condomini, salvo
diverse disposizioni condominiali che richiedano l’unanimità.
Il Gestore
deve allegare alla sua domanda il progetto della Stazione, e allegare al
progetto una analisi dell’impatto ambientale delle radiazioni
elettromagnetiche. In base a tale documentazione il Comune attraverso le
preposte Autorità rilascia la Concessione edilizia e attraverso la AUSL, che
controlla la relazione di impatto ambientale,
autorizza l’installazione. Talvolta il progetto o l’analisi di impatto
ambientale è così carente, che la AUSL richiede all’ARPA di effettuare una
verifica dell’impatto ambientale. E’ tipico in questi casi che ARPA trovi
valori di campo elettrico più elevati di quelli denunciati dal Gestore, ma
questo non ferma la procedura autorizzativi, se i campi elettrici trovati da
ARPA sono comunque sotto i 6 Volt/metro. E’ poi possibile che anche ARPA sbagli
le sue indagini; solo un accurato controllo di uno specialista può trovare
questi errori.
In ogni
caso è spesso impossibile evidenziare
il superamento dei limiti di Legge. Il punto fondamentale è questo: il Gestore
nel progetto dichiara che trasmetterà attraverso un certo numero di canali, con una certa potenza per
canale. Tutti i calcoli previsionali
sono fatti in base a questi dati. Ma
la situazione potrebbe essere peggiore:
analizzando i dati tecnici delle antenne, si vede sempre che tali
antenne possono trasmettere attraverso
un numero di canali più elevato di quello dichiarato dal Gestore ed inoltre
possono trasmettere con una potenza per canale
molto superiore a quella dichiarata dal Gestore. Ebbene le Leggi ed i Regolamenti non
prevedono i controlli sulle
trasmittenti, che sarebbero invece doverosi, visto che le antenne possono
trasmettere potenze più alte di quelle dichiarate.
In sostanza
se un Gestore utilizza la Stazione ad
un livello di potenza superiore a quello dichiarato ( quando il traffico lo
richiedesse, per esempio )
difficilmente qualcuno se ne potrà accorgere.
Una volta
ottenuta l’autorizzazione il Gestore, con una scelta dei tempi esclusivamente
sua, installa l’impianto. L’unico obbligo che gli rimane è quello di denunciare
formalmente in Comune l’avvenuta accensione dell’impianto; ma i Regolamenti non
danno vincoli temporali al Gestore per l’invio di questa importante
comunicazione.
Quali consulenze possono essere necessarie e a chi
rivolgersi.
I criteri e le informazioni fin qui citate e contenute negli
Allegati consentono di capire in qual
modo sia possibile verificare se una nuova Stazione Radio Base è pericolosa o
meno, e come fare per chiederne eventualmente la immediata disattivazione e la
successiva rimozione, e/o come fare per
chiedere un indennizzo per la perdita di valore del proprio immobile.
Si tratta
di un problema tecnico e legale. Occorre allora innanzi tutto procurarsi in
Comune i documenti autorizzativi dell’installazione e il progetto della Stazione, incluso lo studio di impatto
ambientale presentato dal Gestore. Se anche ARPA ha effettuato una analisi
dell’impatto ambientale, ciò risulterà evidente dalla documentazione richiesta
in Comune e sarà quindi possibile
procurasi copia anche di tale studio.
Avuta la documentazione si tratta di farne una valutazione tecnica. Occorre evidentemente un consulente versato nella materia ( anche se una valutazione grossolana del campo elettrico medio ad una distanza da 10 a 50 metri dall’antenna può essere fatta utilizzando la formula riportata in Appendice II; si deve ipotizzare che la sorgente sia puntiforme, che le radiazioni si trasmettano entro il conoide di antenna con onda sferica, e cioè con una attenuazione che risulta funzione del quadrato della distanza dalla sorgente, e che gli edifici impattati siano ancora così pochi da non dare luogo a irregolari distribuzioni dell’energia dell’onda elettromagnetica ).
Se le
valutazioni tecniche mettono in evidenza errori o false affermazioni del
Gestore nel progetto e/o nei suoi allegati, si può tentare un’azione legale
volta a far disattivare l’impianto ed a farlo successivamente rimuovere. Si tratta di un ricorso di tipo amministrativo,
che può essere fatto al TAR oppure al Capo dello Stato; trattandosi di ricorsi
amministrativi esistono dei termini temporali da rispettare per la loro
validità. I termini decorrono dal momento
in cui sia stato evidente che
l’impianto era installato; in pratica si può assumere tipicamente che i termini
decorrano da quando sono stati ricevuti i documenti di progetto richiesti al
Comune, se ciò avviene poco dopo la reale installazione delle antenne. I
termini temporali sono di soli 60 giorni per il ricorso al TAR , e di 120
giorni per il ricorso al capo dello Stato.
Un ricorso
rigorosamente impostato può
richiedere anche di effettuare calcoli
di campo elettrico in contradditorio con il Gestore e, eventualmente, con ARPA,
e di effettuare misure, quando la
stazione fosse in esercizio.
Evidentemente se la motivazione dell’azione legale è la tutela della
salute non esistono termini vincolanti per l’avvio di tale azione. Una tale
azione può essere intrapresa, facendo riferimento ad esempio al Principio di Precauzione, se i ricorsi di
tipo amministrativo, al TAR o al Capo dello Stato prima citati non dessero il
risultato voluto di disattivazione delle antenne.
Se poi si volesse richiedere un indennizzo per
la perdita di valore dell’immobile, occorrerebbe farsi fare una perizia da una
qualificata Agenzia Immobiliare. Si tratta quindi di operazioni difficili da
impostare, costose e lunghe. Occorre evidentemente affidarsi a consulenti
tecnici e legali competenti. Un buon suggerimento, per trovare i consulenti
giusti ad un prezzo giusto, è quella di affidarsi al CODACONS o ad altre
Associazioni di cittadini e Consumatori.
5.2 Schermature
Qualora non restasse altro da fare, un cittadino può difendersi mettendo in opera nella
propria casa delle schermature: è un atto di vera propria legittima difesa !
Le
radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza sono ben poco attenuate dalle
pareti delle case moderne. Si può attribuire una attenuazione del 10% per i
muri esterni perimetrali di una tipico condominio recente di città.
Tuttavia
le radiazioni possono essere schermate da particolari reti, realizzate allo
scopo: si tratta, tipicamente di reti
di juta, che inglobano una fitta trama di sottili fili rame e sottili fibre di carbonio. Le onde
elettromagnetiche che colpiscono queste reti dissipano in esse l’energia trasmessa, attenuando fino al
60-70% le radiazioni.
Evidentemente se si vuole realizzare la schermatura occorre sistemare
queste reti disponendole sulle pareti e sul soffitto, ad esempio entro false pareti
in cartongesso; oppure posarle su parti e soffitti e poi ri-intonacare
tali superfici.
Si tratta
quindi di interventi costosi, sia per
il costo delle reti sia per il costo
della installazione, più facili da realizzare
in fase di eventuali ristrutturazioni.
Anche i
vetri normali delle finestre non schermano le radiazioni; sono stati tuttavia
sviluppati dal CNR ( Centro Nazionale delle Ricerche italiano ) sia vetri
speciali sia tendaggi, che hanno effetto prevalentemente riflettente.
I
riferimenti relativi ai costruttori di questi prodotti si possono trovare anche
solo cercandoli su Internet.
6.
Proposte: cosa una Amministrazione Locale potrebbe fare di meglio?
E’ evidente che le Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali, oltre che lo stesso Stato dovrebbero oggi essere più attente alle problematiche fin qui descritte.
Da parte di chi scrive è sentita l’esigenza di esprimersi anche in modo propositivo, in relazione a quanto potrebbe essere fatto dalle Amministrazioni Locali
Una Amministrazione Locale dovrebbe adottare criteri di esposizione cautelativi, pianificare le
installazioni in contradditorio con i Gestori e le Associazioni o Comitati rappresentanti dei cittadini, eseguire
istruttorie rigorose delle richieste di nuove installazioni, predisporre
controlli sulle installazioni già fatte e sanzioni per gli inadempimenti, stabilire monitoraggi continui sul
territorio, indennizzare i cittadini che, per ragioni di pubblica utilità, sono
costretti a vivere vicini ad antenne.
In realtà criteri di questo
tipo sono presenti, ad esempio, in una
“ Iniziativa
della Provincia di Bologna “ in materia di inquinamento elettromagnetico ( ovvero di impianti fissi per l'emittenza
radio e televisiva, impianti per la telefonia mobile e impianti per
trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica ), alla luce dei contenuti della Legge Regionale
"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico" (Deliberazione legislativa 9/2000 del
11 ottobre 2000). Questa Iniziativa
della Provincia di Bologna non sembra tuttavia aver avuto seguito, nemmeno
localmente.
In
ogni caso si tratterebbe di mettere in atto quanto segue:
- Le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza oltre all’effetto
termico, hanno altri effetti biologici importanti. Tuttavia esiste una Legge Nazionale che non
sembra tenerne conto: essa non sembra rispondere pertanto al principio
di precauzione “, che è implicito nell’ Articolo 32 della nostra
Costituzione, e che è certamente applicabile in questi casi, vista la mole dei
risultati delle ricerche già fatte in materia di effetti biologici delle
radiazioni elettromagnetiche.
I Comuni però possono promulgare Regolamenti che prevedano limiti più cautelativi (
L’Iniziativa disattesa della Provincia di Bologna, ad esempio, prevedeva livelli di Campo elettrico pari a 3
Volt/metro, parti alla metà di quanto proposto dalla Legge Nazionale ).
- Gli
attuali Regolamenti Comunali in base ai quali vengono rilasciate le
autorizzazioni non tutelano i cittadini
da abusi reali. Tali abusi, evidentemente non sanzionabili, sono commessi
da singoli che consentono, tipicamente
a titolo oneroso, l’installazione di
antenne; tali antenne non causano danni a loro stessi, perchè il campo
elettrico sotto le antenne è basso,
ma creano a molti altri cittadini
problemi di salute e perdite economiche.
E’
necessario che i condominii vicini alle nuove
antenne progettate abbiano tutti
insieme titolo per l’autorizzazione della stipula del relativo contratto di
affitto con i Gestori: a tale scopo sono necessarie più delibere
condominiali contestuali.
-
I
Gestori dei sistemi di telefonia mobile possono allegare alle istanze volte ad
ottenere le autorizzazioni, una documentazione che potrebbe risultare carente o
contenere errori in ordine all’effettivo contesto in cui l’impianto verrà
utilizzato. In tali eventuali casi,
le analisi in contradditorio
dell’ARPA non sembrano mettere in moto
efficaci meccanismi di tutela dei
cittadini: l’ARPA ha le competenze per valutare le situazioni, ma ad essa viene
dato un mero compito di strumento, senza che le siano consentite iniziative:
l’ARPA non indaga autonomamente,
risponde a domanda e poi si ferma.
Il
cittadino può difendersi solo
attraverso azioni legali da lui stesso
attivate; purtroppo si tratta di azioni impegnative, molto onerose e dai tempi lunghi.
Occorre
che i cittadini i quali rischiano la
vicinanza di nuove antenne
possano avere reali preventive informazioni sulle nuove installazioni; in
particolare i dati tecnici degli impianti
vanno diffusi prima della concessione delle autorizzazioni.
-
Le
potenze di esercizio delle trasmittenti possono essere più alte di quelle
dichiarate dai Gestori; le Leggi ed i Regolamenti non impongono controlli su
tali potenze. E’ allora assai difficile per il cittadino accorgersi
di abusi dovuti all’eventuale - anche
temporaneo - esercizio a potenze superiori a quelle
dichiarate ( quando l’aumentare del traffico lo richiedesse ,
per esempio ).
E’
indispensabile imporre sugl’ impianti l’uso di limitatori piombati della massima potenza trasmettibile.
-
Opportuni
calcoli parametrici consentirebbero di stabilire dei validi criteri di
installazione delle antenne. Si
tratterebbe, ad esempio, di porre dei
vincoli alle minime possibili distanze fra antenne, abitazioni e terra ( strade e giardini ), in funzione
delle potenze massime erogabili delle stazioni ( e non in funzione delle
potenze di esercizio dichiarate, che potrebbero in qualunque momento e senza controllo raggiungere livelli di
emissione superiori a quelli consentibili ).
Sarebbe anche possibile definire un numero massimo di antenne
installabili in città per chilometro quadrato, in modo da limitare in modo
accettabile i valori medi di fondo
( e, quindi, i valori di picco ).
Criteri di questo tipo, di solito, non sono inclusi nelle
Leggi Nazionali e Regionali e nei Regolamenti Comunali, e vanno invece
adottati . ( L’Iniziativa disattesa della Provincia di Bologna, ad esempio,
prevedeva una distanza di 300 metri fra le antenne e le scuole ).
Occorre una rigorosa Pianificazione da parte dei Comuni della collocazione
degli impianti.
La presenza di antenne vicine
ad una abitazione danno luogo ad una svalutazione della proprietà; ciò è ormai
riconosciuto. I Gestori ed il Comune che dà la concessione devono quindi
predisporre le necessarie forme di
indennizzo ai proprietari di immobili vicini agli impianti; sta agli Enti
Locali stabilire le necessarie regole
guida per la determinazione delgi indennizzi.
L’indennizzo ai proprietari vicini alle antenne deve far parte degli oneri che i Gestori devono sostenere per avere le autorizzazioni; da parte loro i Comuni, alla luce della riconosciuta
pubblica utilità di una installazione, devono annullare o ridurre, a seconda
dei casi, il pagamento dell’ICI ai
proprietari vicini alle antenne.
Allegato
I : Gli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche.
E’ stato in
generale predetto che gli effetti più
significativi delle radiazioni
elettromagnetiche, quando venissero superate dosi prestabilite, possono essere i seguenti:
- disturbi psicosomatici, cefalea, astenia,
insonnia
-
opacizzazione
di cristallino
-
ridotta
fertilità
-
maggior
rischio di leucemia e di tumori di tipo emolinfopoietici
Tali effetti, come anticipato sopra, sono da attribuire al superamento di una soglia di dose assorbita di radiazioni ( prodotto della intensità media della radiazioni assorbite per il relativo tempo di esposizione ).
Più specificamente gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sono dovuti a due tipi di interazioni, che si possono definire rispettivamente macroscopici e microscopici.
Gli effetti macroscopici sono quelli causati da radiazioni di intensità tale da dare luogo a riscaldamento dei tessuti; questo riscaldamento non è avvertito dal soggetto colpito, perché il riscaldamento è interno al corpo, lontano dai recettori termici che sono sulla pelle. Gli effetti maggiori si hanno per frequenze comprese nel campo 30 – 200 Mhz ( inclusi quindi gli effetti delle radiazioni a bassa frequenza emesse dagli elettrodotti ad alta tensione ); esistono fattori di risonanza spaziale del corpo umano con le lunghezza d’onda di tali radiazioni. L’eccessivo riscaldamento dei tessuti dovuto all’energia che la radiazione trasmette loro può causare alterazioni del DNA. Studi, esperimenti di laboratorio ed analisi epidemiologiche hanno permesso di determinare i livelli di potenza elettrica trasmessa, e quindi di campo elettrico e magnetico prodotti da elettrodotti o da trasmittenti radio, che danno luogo nel breve termine ad effetti biologici significativi.
Gli effetti microscopici sono invece legati, oltre che all’energia della radiazione, alla sua frequenza. Gli esseri viventi sono dei generatori di onde elettromagnetiche di data frequenza, associate ai loro processi biologici; le radiazioni elettromagnetiche esterne possono entrare in risonanza con alcune di quelle prodotte dall’essere vivente amplificandone i relativi processi biologici, oppure possono interferire con esse modificando i processi biologici stessi.
- alterazione di concentrazione di leucociti e di linfociti
- diminuzione di produzione di melatonina ( e conseguente ridotta difesa contro l’insorgenza di tumori )
- alterazione del metabolismo del calcio ( con effetti sul sistema nervoso )
- aumento di vita media dei radicali liberi ( e ancora ridotta difesa contro l’insorgenza di tumori )
- inibizione dell’attività dei neuroni
- riduzione dell’efficacia della barriera sanguigna nei confronti di elementi tossici che possono entrare nel cervello
A livello normativo in Italia tuttavia si ritiene che questi effetti, ( che, nel lungo termine e per dosi di specifico valore possono, come già detto, indurre tumori, oltre a generare disturbi transitori quali insonnia, inappetenza, riduzione della libido, mal di testa, … ) non siano stati ancora provati in modo definitivo attraverso studi ed analisi epidemiologiche.
Però studi ed esperimenti che dimostrano la loro esistenza e pericolosità sono disponibili, fin da tempi lontani, presso Enti qualificati ed indipendenti, quali ad esempio: l’ Università di Warwick – Dipartimento di Fisica a Coventry in Inghilterra, e l’Istituto Internazionale di Biofisica a Neuss-Holzheim in Germania , e l’americana EPA, e l’ Istituto Superiore di Sanità in Italia ), e il CNR italiano, e l’Istituto Oncologico Ramazzini di Bologna … In Appendice I viene fornito un ( limitato !! ) elenco di articoli che trattano questa materia fin dal 1979; si tratta di studi fatti in Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Norvegia, Italia ... e pubblicati da importanti riviste di Medicina, Biofisica ed Epidemiologia, nonché dagli Enti Sanitari Indipendenti sopra citati.
Una
Commissione Tecnica insediata dal
Comune di Bologna fin dal 1997 ( sette
anni or sono ! ), ad esempio, ha concluso che : “ l’esposizione ai campi ad alta frequenza sembra
rappresentare un possibile fattore cancerogeno per l’uomo, sia pure di
modesta entità, con bersagli dell’azione cancerogena simili a quelli dovuti
ai campi a frequenza più bassa (
quelli: dovuti agli elettrodotti ad alta tensione ), anche se i
dati sono più scarsi “ .
In Italia
sono prevalentemente noti gli effetti
delle radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza prodotte dagli
elettrodotti; leader in questi studi in Italia è stato l’Istituto Oncologico
Ramazzini di Bologna; in base a studi
di questo tipo i livelli di
accettabilità delle radiazioni a bassa frequenza sono stati recentemente
abbassati. Ora l’Istituto Ramazzini ha
intrapreso una ampia ricerca sugli effetti delle radiazioni in alta frequenza,
i cui risultati saranno ottenuti, presumibilmente, entro un paio d’anni e si andranno ad aggiungere a quelli già
esistenti e citati in Appendice I.
Bibliografia
relativa agli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche
Hyland GJ - “ The physiological and enviromental effects of
non-ionizing radiations “ , EEC
Private Treaty n. EP/IV/STOA/2000/07/03 -
2000 e 2002
( Questo è un documento di sintesi abbastanza
aggiornato, che si può facilmente
reperire su Internet facendo
semplicemente riferimento al nome dell’autore ).
F. Marinelli , D. La Sala, G. Cicciotti, L. Cattini, C.
Trimarchi, S. Putti, A.
Zamparelli, L. Giuliani, G. Tomassetti, C. Cinti – “ Exposure to 900 Mhz
elecromagantic field induces an umbalance between pro-apoptotic and
pro-survival signals in T.Lymphoblastod Leucemia cells “ - J Cell Physiology, ITOI-CNR Bologna -
02/2004
A.G.
Levis – “ Effetti biologici e sanitari a breve e lungo termine delle
radiofrequenze e delle microonde “ – ICEMS, Padova – Perizia, 2003.
F.
Marinelli - “ Modifica biologica delle cellule del sistema immunitario e
alterazione del ciclo cellulare per esposizione alle frequenze del telefono
cellulare “,
CNR, Congresso Codacons di Ischia- 20/10/2001
L.
Giuliani, De Ninno - “ Prova sperimentale dell’effetto risonante di deboli
campi elettromagnetici sulle molecole biologiche e sulle cellule “ , ISPESL,
Congresso Codacons di Ischia-
20/10/2001
Maes A, Collier M, Vershaeve L - “ Cytogenetic effects of 900 MHz ( GSM
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Potenza Campo
Riferimento
( W/m2 )