UN PARERE LEGALE: ESPORRE LA BANDIERA DELLA PACE NON E' REATO
STUDIO LEGALE AVV. MAURIZIO GHINELLI
CIVILE E PENALE
Via Carlo Cattaneo n. 20, 47900 Rimini (RN)
telefono 0541/50238 telefax 0541/50418 e mail studioghinelli@libero.it
codice fiscale GHN MRZ 55P10H294K partita iva n. 01323770402
Avv. Maurizio Ghinelli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Antonella Brignoli
Avv. Piergiorgio Donati
Avv. Luca Zamagni
Dott. Stefano Cenni
LETTERA APERTA AL DOTT. FERDINANDO FABBRI, AL DOTT, ALBERTO RAVAIOLI ED A
TUTTI I SINDACI DELLA PROVINCIA DI RIMINI:
ESPORRE LA BANDIERA DELLA PACE NON E' REATO!!
Sabato 15 febbraio uomini e donne di "buona volonta'" in tutt'Europa
grideranno che questa guerra "e' soltanto nel nome di Bush" e della
sua
lobby petrolifera e colonialista; grideranno al mondo che questa guerra
sara' un disastro, portera' alla morte centinaia di migliaia di persone
alla distruzione di un territorio e alla creazione del terrore permanente.
Questa guerra "preventiva" e' contraria ai principi giuridici presenti
nella carta costitutiva della Nazioni Unite (art. 39), e' contraria
all'art. 11 della Costituzione Italiana, e' contraria ai principi
dell'Unione Europea.
Rappresenta un vero e proprio crimine contro l'umanita' secondo le norme
del diritto penale internazionale.
Il Sindaco di Firenze (insieme a tanti altri Sindaci della Toscana) ha gia'
fatto esporre la bandiera della Pace sul Palazzo del Municipio; il Sindaco
di Roma W. Veltroni fara' issare la bandiera dell'Arcobaleno sul pennone
del Campidoglio: sono moltissimi i Comuni italiani che hanno esposto
l'Arcobaleno della Pace dalle finestre dei Palazzi Pubblici!
La bandiera dell'Arcobaleno NON e' il simbolo di un "partito politico",
e'
il simbolo universale della PACE.
L'art. 12 del D.P.R. 07/04/2000 n. 121 (Esposizione delle bandiere
all'esterno degli Edifici pubblici) DEMANDA all'autonomia normativa e
regolamentare delle Pubbliche Amministrazioni (COMUNE - PROVINCIA -
REGIONE) la possibilita' di esporre gonfaloni e/o bandiere diverse da
quella Nazionale e dell'Unione Europea. (obbligatorie "ex lege").
Il DPR n. 121/2000 NON CONTIENE alcuna sanzione penale ne' alcun rinvio
espresso a NORME del Codice Penale.
Pertanto l'esposizione della bandiera internazionale della PACE non
costituisce reato, in quanto non esiste nel nostro ordinamento alcuna
specifica norma sanzionatoria. Deve quindi applicarsi correttamente il
principio di diritto "NULLUM CRIMEN , NULLA POENA SINE LEGE"!
Nel diritto penale vige il principio della TASSATIVITA' della norma e
quindi il divieto dell'analogia, ne consegue che in assenza di una norma
penale specifica NON esiste alcun reato.
NON e' possibile neppure applicare il reato di vilipendio della bandiera
dello Stato, previsto dall'art. 292 c.p.
Infatti il vilipendio della bandiera Nazionale presuppone una
manifestazione di spregio o disprezzo del nostro tricolore; a tal proposito
il Tribunale di Milano ha correttamente sostenuto che:
"Il vilipendio punito dall'art. 292 c.p. non e' qualsiasi forma di dissenso
politico e aggressione allo Stato ed ai suoi simboli rappresentativi,
bensi' e' il comportamento gratuitamente offensivo e fine a se stesso
esorbitante dal legittimo esercizio della liberta' di manifestazione del
pensiero, in quanto non funzionale alla manifestazione di critica politica"
(25/5/2001).
Esporre la bandiera dell'"arcobaleno" NON solo non costituisce alcuna
"disprezzo" per il tricolore italiano, ma anzi fa ONORE alla bandiera
Nazionale proprio perche' serve a ricordare ai cittadini ed ai governanti
quanto e' stabilito dall'art. 11 della Costituzione Repubblicana:
"L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTA' DEGLI
ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI"
QUINDI:
W LA COSTITUZIONE ITALIANA
W LA BANDIERA DELLA PACE ESPOSTA DA TUTTI I BALCONI ANCHE DEL COMUNE E
DELLA PROVINCIA.
Avv. Maurizio Ghinelli
-------------------------------
LA BANDIERA DELLA PACE
In relazione alle problematiche sorte sull’esposizione della bandiera
della pace negli edifici pubblici: “Chi si oppone all'esposizione della
bandiera della pace presso gli edifici pubblici invoca la L. 5/2/98 n. 22 "Disposizioni
generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione
europea" e il suo decreto di attuazione il DPR 7/4/00 n. 121, regolamento
recante disciplina dell'uso. Si tratta di una legge voluta dal precedente Governo
per arginare il fenomeno che allora si stava diffondendo dell'esposizione della
bandiera della Lega Nord da parte di alcuni Comuni a maggioranza leghista. La
L. 5/2/98 n. 22 fornisce "disposizioni generali in materia di uso ed esposizione
della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea"
(art. 1 c. 1), prevedendo che siano esposte presso gli "edifici ove hanno
sede centrale gli organismi di diritto pubblico" - Governo allorché
è riunito il Consiglio dei ministri, dei Ministeri, dei consigli degli
enti locali in occasione delle riunioni degli stessi, degli uffici giudiziari,
delle scuole e delle università statali - "per il tempo in cui questi
esercitano le rispettive funzioni e attività". La legge prevede,
inoltre, che un apposito regolamento (oltre che alla normativa regionale, limitatamente
alla esposizione delle bandiere presso i consigli degli enti locali) possa "dettare
una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione
della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché
di gonfaloni, stemmi e vessilli". Il D.P.R. 7/4/2000, n.121 assolve proprio
a questa funzione e, in particolare all'art.12 stabilisce che "L'esposizione
delle bandiere all'esterno e all'interno delle regioni e degli enti locali è
oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni.
In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente
al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta
l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della
bandiera nazionale". Oltre alle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione
europea, la L. 5/2/98 n. 22 ammette la possibilità di esporre presso
gli edifici pubblici, anche "gonfaloni, stemmi e vessilli"(art. 2
c.3). Tuttavia, si può discutere sull'esatto significato di "gonfaloni,
stemmi e vessilli". Alcuni sostengono l'ipotesi che l'espressione contemplerebbe
solamente vessilli pubblici, con esclusione (per esempio) di quelli dei partiti
politici o delle associazioni private. Questa è probabilmente l'interpretazione
più coerente con l'intenzione del legislatore in quanto la norma scaturisce
dal tentativo di arginare l'esposizione di bandiere di partito presso alcuni
sedi comunali. In ogni caso, la bandiera della pace non può essere considerata
un vessillo privato, trattandosi piuttosto di un simbolo che rappresenta un
valore universale, la pace, che si fonda su un principio costituzionalmente
garantito dall'art. 11: il ripudio della guerra. La bandiera in questione, quindi,
rappresenta un simbolo che appartiene a tutti e che si fonda su un principio
fondamentale della Repubblica italiana, fortemente voluto dal costituente e,
come tale, costituzionalmente garantito. È da escludersi, così,
che la bandiera della pace possa essere considerata "privata", essendo
invece un vessillo ai sensi della normativa vigente e quindi è da escludere
ogni configurabilità nella fattispecie di vilipendio o di abuso d'ufficio”.
Chiunque fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può visitare
i seguenti siti internet: www.peacelink.it - www.smemoranda.it.
|
|
|