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Tribunale di Roma,
sentenza 19.2.2002 |
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Giudice della prima Sezione Penale dott. Andrea Calabria, alla pubblica
udienza del 19 /2/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella
causa penale di primo grado CONTRO T. R. Nato a
Napoli il 19/4/1921 Libero-
contumace B. P. Nato a
Napoli il 20/3/1933 Libero-
contumace P. C. Nato a
Roma il 18/7/1946 Libero-
contumace IMPUTATI DEL
REATO P.E P. DALL’ART. 110, 674 C.P., IN QUANTO, IN CONCORSO TRA LORO, NELLA
LORO QUALITA DI RESPONSABILI DELLA GESTIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA RADIO
VATICANA, DIFFONDEVANO, TRAMITE GLI IMPIANTI SITI IN SANTA MARIA DI GALERIA,
RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE ATTE AD OFFENDERE E MOLESTARE PERSONE RESIDENTI
NELLE AREE CIRCOSTANTI, ED IN PARTICOLARE A CESANO DI ROMA, ARRECANDO ALLE
STESSE DISAGIO, DISTURBO, FASTIDIO E TURBAMENTO. IN
ROMA, REATO PERMANENTE, ACC. DAL LUGLIO 1999. PARTI CIVILI VAS
VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ Elett.
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DEI COMITATI DI ROMA NORD Elett.
dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Mariacristina Tabano Via A.
Cantore, 17 Roma. R. A.
n. Veroli (FR) il 10/12/1958 A. M.
n. Napoli il 25/1/1969 In
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
Federico e Flavia Rossi; M. R.
n. Roma 12/5/1965 S. P.
n. Roma 24/6/1967 In
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
Elena e Davide Materia; Z. V.
n. Roma 20/5/1951 P. L.
n. Riano (RM) 23/5/196 In
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
M. e S. Z. Tutte
elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Costantino R. Marini
viale Giulio Cesare, 14 Roma. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Giudice della prima Sezione Penala dott. Andrea Calabria, alla pubblica
udienza del 19 /2/2002 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente SENTENZA Visto
l’art.
11 della Legge 27 maggio 1929 n. 810 [1] e visti gli artt. 3
c.p. e 20 c.p.p. [2] dichiara non doversi procedere nei
confronti di Tucci Roberto, Borgomeo Pasquale e Pacifici Costantino in ordine
al reato loro ascritto per difetto di giurisdizione. Il
Giudice dott.
Andrea Calabria TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA MOTIVI DELLA DECISIONE Con
decreto di citazione del 27/11/2000 il P.M. presso questo Tribunale disponeva
il giudizio nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al reato di
cui all’art. 674 c.p. [3]. Alla
prima udienza il 12/3/2001, il Tribunale dichiarava preliminarmente la
nullità del decreto di citazione a giudizio che disponeva la restituzione
degli atti alla Procura della Repubblica in sede. In data
5/9/2001 il P.M. emetteva nuovo decreto di citazione a giudizio nei confronti
degli stessi imputati in ordine al reato in epigrafe indicato. All’udienza
del 20/12/2001, verificata la rituale costituzione delle parti, il Tribunale
dichiarava la contumacia di tutti gli imputati ed emetteva le costituzioni di
parte civile proposte respingendo le eccezione sollevate in proposito dalla
difesa. In via
preliminare i difensori degli imputati deducevano come questione assorbente
il difetto di giurisdizione con richiesta di pronuncia di relativa sentenza,
deducevano altresì in via subordinata l’applicazione dell’art. 51 del c.p.. Il
Tribunale, quindi, invitava le parti a formula re le rispettive osservazioni
e conclusioni in ordine alle questioni sollevate. All’esito
della discussione la difesa degli imputati ed il P.M. depositavano memorie
tecniche con documentazione allegata, nulla opponendo le altre parti. Il
Tribunale con provvedimento di cui al verbale di udienza si riservava di
decidere. All’udienza
del 19/2/2002, sciogliendo la riserva già indicata, il Tribunale emetteva
sentenza in accoglimento dell’istanza difensiva. In modo
sinteico ed essenziale le opposte posizioni delle parti possono essere
riassunte nel modo che segue. La
difesa degli imputati ha dedotto l’improcedibilità del presente giudizio per
difetto di giurisdizione. Tale
richiesta troverebbe fondamento nel fatto che le persone tratte a giudizio
devono rispondere di comportamenti posti in essere non come atti individuali
della persona fisica, bensì nell’esercizio di funzioni istituzionali e quindi
come atti di Radio Vaticana, Ente Centrale della Santa Sede di cui gli
imputati sono rappresentanti a livello direttivo. L’attività
che essi hanno svolto e svolgono dovrebbe pertanto essere qualificata come
attività istituzionale della Santa Sede, compresa quindi nelle previsioni
dell’art. 11 della legge 27/5/1929 n. 810, previsioni dirette a sottrarre gli
enti centrali della Chiesa Cattolica da ogni ingerenza da parte dello Stato
Italiano: Radio Vaticana infatti è l’emittente radiofonica della Santa Sede,
giuridicamente riconosciuta presso le istanze internazionali, ed è strumento
di comunicazione ed evangelizzazione al servizio del Ministero Petrino. In
proposito la difesa ha citato e prodotto copia della sentenza emessa dalla
quinta sezione penale della Suprema Corte il 17/7/1987 (cfe. Foro It. 1988,
II, 444) che affrontò e risolse in senso favorevole alla tesi finora esposta,
il problema del divieto di ingerenza dello Stato nei confronti degli enti
centrali della Chiesa in ordine alle attività istituzionali poste in essere
(azione ed organizzazione) dai loro organi o rappresentanti, ed ha
precisato che si tratta diell’unico precedente rilevante in materia penale. Ha
dedotto poi in via del tutto subordinata, l’applicazione della disciplina di
cui all’art. 51 c.p.. In
sostanza l’attività di radioemissione costituirebbe l’esercizio di un diritto
previsto e regolato da un accordo internazionale (accordo dell’8/10/1951) e
come tale non potrebbe integrare alcun reato. Il P.M.
ha preliminarmente precisato che il reato contestato deve considerarsi
commesso in Italia ai sensi dell’art. 6 c.p.p., perché l’evento pericoloso
che lo connota si sarebbe verificato su territorio italiano (questione
peraltro pacifica non avendo la difesa dedotto alcunchè in proposito). Si è
poi opposto a tutta la linea difensiva appena riassunta articolando le
seguenti contrarie argomentazioni. Innanzi
tutto non sarebbe sostenibile la qualifica di ente centrale della Chiesa per
Radio Vaticana. Tale
qualifica, è infatti, andrebbe riferita solo agli organismi che costituiscono
la Curia Romana con tutti gli enti cui danno vita. Inoltre
ammettendo che l’individuazione degli enti centrali spetta al Vaticano, la
qualifica deve far riferimento ad elementi certi e predeterminati così da
realizzare un procedimento di individuazione oggettivo non modificabile a
seconda delle esigenze del momenti di uno dei due contraenti di un trattato
bilaterale. In
secondo luogo, qualora si voglia condividere la qualifica di ente centrale,
andrebbe precisata la portata del limite di ingerenza e andrebbe riferito ala
sola autorità amministrativa italiana e non anche all’autorità giudiziaria,
sia in campo civile, sia, soprattutto, in campo penale. In caso
contrario il divieto di non ingerenza di ,cui al già citato art. 11 si
risolverebbe ad una estensione delle immunità penali del tutto indeterminata
e quindi in una violazione dei principi generali di diritto internazionale in
materia. Infine
la formulazione complessiva della norma dovrebbe portare a ritenere che essa
si riferisca solo all’attività patrimoniale degli enti centrali. Con
queste premesse la Radio Vaticana dovrebbe essere esclusa dal divieto di non
ingerenza anche tenuto conto che un intervento dell’autorità giudiziaria italiana
viene richiesto non per valutarne o condizionarne l’attività stessa, ma solo
per verificare gli effetti materiali prodotti dalle trasmissioni sul
territorio italiano e sulla salute della popolazione italiana. Sul
punto l’Accusa ha anche precisato che l’autorevole precedente
giurisprudenziale citato dalla difesa a sostegno della tesi del difetto di
giurisdizione in realtà riguarda fatti e reati diversi e, soprattutto, si
riferisce all’attività patrimoniale della Chiesa svolta attraverso l’I.O.R.:
si tratterebbe quindi di un precedente non rilevante e non applicabile nel
presente giudizio e comunque non decisivo per non essere espressione di un
orientamento consolidato data la sua unicità. In via
subordinata, infine, in caso di accoglimento della tesi difensiva, l’Accusa
ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge
27/5/1929 n. 810 in relazione agli att. 1, comma 2°, 7, comma 1°, 102, 112,
3, comma 1°, 25, comma 12°, e 32, 1° comma della Carta Costituzionale. Le
parti civili costituite, dopo aver precisato le rispettive specifiche
posizioni, si sono sostanzialmente riportate alle argomentazioni svolte dal
P.M. per confutare le eccezioni difensive. Osserva
il Tribunale che per risolvere le complesse e delicate questioni prospettate
è nencessario richiamare ed esaminare le fonti normative che disciplinano i
rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede e la peculiare posizione di
Radio Vaticana, limitatamente al settore di interesse, per trarne i principi
di carattere generale dalla cui applicazione dipende la decisione. Come è
noto i rapporti tra l’Italia e la Chiesa Cattolica sono stati da sempre
caratterizzati da una circostanza particolare, quella della presenza nel
territorio italiano, e segnatamente nella città capitale dello Stato
unitario, dell’apparato centrale della Chiesa noto come Santa Sede. La
questione romana nata nel settembre 1870 ha seguito dell’unione di Roma
all’Italia, subì un tentativo di soluzione con la legge 13 maggio 1871 n.
214: soluzione non condivisa dalla Chiesa in quanto espressione di un atto
unilaterale dello Stato Italiano. Tale
situazione ha poi trrovato una disciplina sistematica nei patti Lateranensi
sottoscritti a Roma ,tra la Santa Sede e l’Italia (nella loro indiscutibile
veste di soggetti di diritto internazionale) l’11 febbraio 1929 e poi attuati
con le leggi 27/5/1929 n. 810 e 27/5/1929 n. 847, esecutive, rispettivamente,
del Trattato e del Concordato. Va
precisato che solo il contenuto di quest’ultimo ha poi subito rilevanti
modifiche a seguito dell’accordo sottoscritto a Roma il 18/2/1984 tra la
Santa Sede e l’Italia ed attuato con la legge 25/3/1985 n. 121. La
disciplina appena descritta ha poi trovato riconoscimento nella Costituzione
Italia all’art. 7 che così dispone: lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei patti, accettati dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale. Subito
dopo i patti, nel giugno 1929 nacque lo Stato Città del Vaticano per
assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e garantire a d
essa una sovranità indiscutibile anche in campo internazionale: si tratta
perciò di uno Stato strumentale, struttura terrena di sostegno alla sovranità
della Chiesa finalizzata a garantire l’autonomia e l’indipendenza della
missione religiosa. È uno
Stato a regime assoluto con un capo elettivo a cui competono tutti i poteri
legislativi, esecutivi e giudiziari, poteri che possono essere delegati e
revocati dal Capo stesso a funzionari nominati a sua discrezione. Sarà
qui sufficiente precisare, (perché servirà nel prosieguo della motivazione
nella parte relativa all’individuazione della qualifica di Radio Vaticana)
che i principali organi amministrativi sono costituiti dalla Segreteria di
Stato, dal Governatorato, dal Consiglio Generale dello Stato e dalla
Pontificia Commissione per lo S.C.V.. Dopo
questa breve premessa è possibile entrare nel vivo delle questioni sollevate
dalle parti individuando la categoria degli enti centrali della Chiesa e
valutando la portata del principio di non ingerenza. L’art.
11 della legge 27/5/1929, n. 810 così recita: gli enti centrali della chiesa
cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano (salvo
le disposizioni delle legge italiane concernenti gli acquisti dei corpi
morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. In via
di principio va detto subito che l’individuazione formale di un ente come
ente centrale della Chiesa Cattolica non può che spettare alla Santa Sede
alla quale l’ente appartiene e che tale designazione non può essere messa in
discussione da soggetti esterni all’ordinamento di appartenenza in quanto
esplicazione dei poteri di governo dello Stato. Sono
stati tuttavia individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei criteri
guida in base ai quali può essere definito ente centrale della Chiesa
quell’ente che sia costituzionalmente rilevante nell’ordinamento giuridico di
appartenenza, che abbia personalità giuridica, autonomia patrimoniale e che
svolga attività istituzionale. In
particolare quest’ultimo punto va inteso nel senso che svolga attività,
spirituale o materiale o entrambe, ma comunque direttamente funzionale allo
svolgimento della missione spirituale della Santa Sede nel mondo. In base
a queste caratteristiche si può affermare che la definizione di ente centrale
equivalga a quella di ente pontificio ossia di ente gestito dalla Santa Sede,
anchè se distinto ed autonomo rispetto agli uffici della Curia romana. Delineato
in generale il significato dell’espressione enti centrali, va ora esaminato
l’ambito di applicazione del principio di non ingerenza di cui tali enti
usufruiscono. Gli
uffici e le Congregazioni pontificie con attribuzione meramente spirituali
già godevano della grazia loro offerta dall’art. 8 della legge 214 del 1871
in base alla quale erano esenti da visite perquisizioni o sequestri. L’art.11
della legge 810/1929 ha esteso la predetta garanzia a tutti gli enti centrali,
senza distinzione di attribuzioni, ente ha indubbiamente ampliato la portata
usando la significativa espressione esenti da ogni ingerenza senza indicare
specifiche limitazioni. Per altro il regime di immunità che ne consegue
appare completo perchè l'articolo 11 garantisce gli enti centrali rispetto ad
eventuali ingerenze dello Stato italiano per l'attività svolta in territorio
italiano; mentre gli articoli 13, 14 e 15 della stessa legge 810/1929
garantiscono i medesimi enti che oprino nell'ambito del territorio dello
Stato Città del Vaticano e quindi in uno spazio sottratto all'esercizio dei
poteri dello Stato italiano. La disciplina trova poi il proprio quadro di
riferimento nell'art. 4 della già citata legge. Il PM e
le parti civili hanno offerto un'interpretazione del tutto riduttiva del
principio di esenzione da ogni, ingerenza di cui all'art 11 ritenendolo
limitato all'attività amministrativa, con esclusione quindi di tutte le
pubbliche potestà dello Stato italiano e segnatamente dell'immunità dalla
giurisdizione. Ma tale
interpretazione non appare sorretta da argomenti convincenti, sia sotto il
profilo letterale, sia sotto il profilo logico- sistematico. Intanto dal
punto di vista letterale non è rinvenibile alcun limite espresso nella norma
che anzi con la dizione da ogni ingerenza induce a non ritenere la
sussistenza di esclusioni di alcun tipo con l'unica, minima eccezione
relativa agli acquisti dei corpi morali. Inoltre
dal punto di vista logico- sistematico sarebbe ben strano prevedere all'art.
15 della ci legge il godimento delle immunità riconosciute dal diritto
internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri per le
attività svolte all'interno degli immobili di cui agli articoli 13, c 15,
nonchè degli immobili facenti parte del territorio dello Stato italiano nei
quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri e
poi limitare la portata dell'esenzione da o ingerenza in ordine all'attività
istituzionale svolta dagli enti centrali in territorio italiano o che
comunque produca effetti sul territorio italiano: se così fosse la Santa Sede
potrebbe essere facilmente vulnerata nella propria indipendenza e sovranità
perchè l'azione dei suoi enti centrali avrebbe una tutela assai limitata e
potrebbe subire significativi condizionamenti e, in definitiva, il regime
giuridico di tali enti sarebbe in sostanza assimilabile a quello degli
ordinari enti ecclesiastici. D’altra
parte la previsione della non ingerenza appare del tutto formale (quali
superflua) se riferita ai territori ed agli edifici che godono
dell’extraterritorialità e delle immunità di cui al predetto art. 15, mentre
acquista un significato sostanziale solo se riferito al territorio italiano
perché è su questo territorio che va adempiuta da parte dello Stato italiano
l’obbligazione negativa di diritto internazionale di non ingerenza. Si può
quindi concludere che l'espressione esenti da ogni ingerenza fa riferimento
ad una cessione pattizia di sovranità da cui deriva la rinuncia all’esercizio
delle pubbliche potestà da parte dello Stato italiano, con l’unica eccezione,
già indicata, relativa agli acquisti dei corpi morali. Tale
conclusione peraltro trova conforto in alcune Pronunce giurisprudenziali. Intanto
nella sentenza citata dalla difesa degli imputati, emessa dalla 5a sezione
penale della Suprema Corte il 17 luglio 1987, che in un capoverso centrale
della motivazione così recita: Per obbligo di non ingerenza dello Stato
italiano deve quindi intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non
esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un
intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti enti centrali della
Chiesa cattolica e, fra queste, ovviamente, la giurisdizione. Le
obiezioni in proposito sollevate dal P. M. e già riportate in premessa non
appaiono condivisibili. La
decisione citata, infatti è sicuramente spendibile nel presente procedimento,
quantomeno con riferimento all’affermazione del principio generale di
esenzione dalla giurisdizione italiana degli enti centrali della Chiesa per
attività poste in essere nell’esercizio di funzioni istituzionali centrali
della Chiesa per attività poste in essere nell'esercizio di funzioni
istituzionali. Inoltre
il fatto che la Suprema Corte si sia pronunciata in quell'occasione con
riferimento all'attività patrimoniale della
Santa Sede posta in essere dall'ente centrale denominato IOR non sembra
significativo. Si è
visto come le garanzie offerte dal diritto preconcordatario (legge 214/1871)
e poi riprese ed estese dall'art.
11 della legge 810/1929, si riferissero già in origine alle attribuzioni
meramente spirituali:
evidente, quindi, che allo stato attuale della normativa non ha più senso
distinguere l'attività
patrimoniale da quella spirituale essendo entrambe garantite dal principio di
esenzione da ogni
ingerenza purchè riconducibili all'esercizio di funzioni istituzionali. Infine
se è vero che nel settore penale la sentenza citata rappresenta l'unico
precedente significativo, è pur
vero che lo stesso principio risulta affermato in altre sentenze in settori
diversi. Ad
esempio già nel 1982 le sezioni unite della Suprema Corte (5 luglio 1982 n°
4005 in Giustizia Civile, parte prima, fogli 2569 e seguenti) affermavano
l'esclusione della giurisdizione del giudice italiano in una controversia di
lavoro instaurata tra una giornalista di Radio Vaticana e quest'ultima. Ed
ancora il 4 maggio del 2000 la Corte di Appello di Roma, in una controversia
di natura contrattuale tra la Peregrinatio ad Petrim Sedem ed altre parti
italiane, emetteva una sentenza con la quale, tra l’altro, negava la
giurisdizione del giudice italiano (Giustizia Civile, 2001, parte rima, fogli
225 e seguenti)richiamando espressamente gli articoli 4 e 11 della legge
810/129. A
questo punto è possibile verificare se la Radio Vaticana possiede i requisiti
che consentono di qualificarla come ente centrale della Chiesa cattolica. La
Radio Vaticana, come indicato pacificamente dalla difesa degli imputati,
veniva inaugurata nel lontano 12/2/1931. Lo
Statuto che ne disciplina la struttura ed il funzionamento risale al 1°
settembre 1995 (epoca dell’approvazione da parte del Sommo Pontefice) e deve
ritenersi tuttora in vigore non essendo stato modificato nel quinquennio
successivo alla sua entrata in vigore (allegato n° 1 della difesa degli
imputati). Dallo
Statuto emergono le seguenti peculiari caratteristiche e finalità. Viene
definita in premessa come l'emittente radiofonica della Santa Sede,
giuridicamente riconosciuta presso le istanze internazionali, ed è strumento
di comunicazione e di evangelizzazione al servizio del ministero Petrino. Possiede
personalità giuridica, autonomia patrimoniale ed ha sede nello Stato Città
del Vaticano, (cfr.art. 1, punto 2 e 6, punto 7 dello Statuto). Suo
scopo essenziale è quello di annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il
messaggio cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi
paesi del mondo. Ha pure
come compito istituzionale, quello di assicurare la registrazione,
l'amplificazione e la distribuzione del suono di tutte le attività pubbliche
del Santo Padre, direttamente all'interno della Città del Vaticano e mediante
supervisione all’esterno. Risulta
organicamente inserita nella Segreteria di Stato, primo tra gli organi
amministrativi dello Stato Città del Vaticano, di cui è tenuta a seguire le
direttive. Il
direttore generale viene nominato dal Santo Padre su proposta del Preposito
Generale della Compagnia di Gesù, mentre il direttore dei programmi, il
direttore tecnico ed il direttore amministrativo vengono nominati dal
Cardinale Segretario di Stato sempre su proposta del Preposito Generale della
Compagnia di Gesù. La
difesa degli imputati ha inoltre depositato la copia di una nota ufficiale
della Segreteria di Stato Vaticana del 19 ottobre 1999, la cui provenienza ed
autenticità non è stata contesta da alcuna delle parti, dalla quale risulta
la qualifica della Radio Vaticana quale ente centrale della Chiesa cattolica.
Per
quanto riguarda gli impianti tecnici realizzati in aree di proprietà della
Santa Sede, in località Santa
Maria di Galeria e di Castel Romano ( di cui all’imputazione ), risulta
stipulato uno specifico accordo
tra la Santa Sede e l'Italia in data 8 'ottobre 1951, entrato in vigore il 24
luglio 1952 ( legge13 giugno 1952 n° 680 che autorizza la ratifica e
l'esecuzione dell'accordo, in Gazz. Uff. del 1 luglio 1952, n. 150). Nella
premessa viene riconosciuta la necessità di assicurare alla Santa Sede la
possibilità di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto il mondo
cattolico e nei successivi artt. 1 e 2 viene prevista l'estensione dei
privilegi di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929
(legge 810/1929) alle aree utilizzate per la realizzazione degli impianti. Ebbene
alla luce dei principi di carattere genera1e esposti e degli elementi
peculiari che caratterizzano la Radio Vaticana, così come desunti con
chiarezza, dalla sua disciplina giuridica, ritiene il Tribunale che non vi
possano essere dubbi sulla sua natura di ente centrale della Chiesa
cattolica. sia per essere stata definita tale dalla Segreteria di Stato
Vaticana, sia perchè risulta possedere tutti i requisiti sopra evidenziati:
ha personalità giuridica, autonomia patrimoniale, rilievo indiscutibile
nell'ambito dell'ordinamento giuridico di appartenenza e svolge
indubitabilmente un'attività direttamente funzionale alla missione spirituale
della Santa Sede nel mondo costituendo il principale veicolo di trasmissione
ed amplificazione del messaggio evangelico. Anzi le
caratteristiche della Radio Vaticana sono tali che potrebbe anche rientrare
tra gli enti centrali in senso stretto, ossia tra gli organismi che
costituiscono la Curia romana ai sensi del diritto canonico (cfr. canone 360
del nuovo codice di diritto canonico) essendo inserita, come si è visto, nell'ambito
della Segreteria di Stato e dipendendo, almeno per la nomina del direttore
generale, direttamente dal Santo Padre. L'Accusa
e le parti civili hanno sostenuto che la diffusione di radiazioni
elettromagnetiche in misura anomala e molesta nulla ha a che vedere con
l'attività istituzionale svolta dalla Radio Vaticana. L’affermazione è
semplicistica e non può essere condivisa. Premesso che in questa fase
processuale l'anomalo livello quantitativo delle radiazioni elettromagnetiche
e la loro idoneità a creare molestia e disturbo alle persone rimane solo un
assunto accusatorio, appare di tutta evidenza il collegamento diretto tra le
emanazioni elettromagnetiche e gli impianti radio trasmittenti. Il
dimensionamento, l'ubicazione, l'organizzazione e la potenza di tali impianti
sono ovviamente finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali
affidati alla Radio Vaticana con particolare riferimento alla necessità di
diffondere in tutto il mondo il messaggio evangelico. Interferire
unilateralmente con i predetti impianti condizionandone i requisiti equivale
ad interferire direttamente con l'attività istituzionale dell'ente. D'altra
parte risulta depositata agli atti come allegato n° 7 della difesa degli
imputati la copia della nota ufficiale trasmessa dal Ministero degli Affari
Esteri al Ministero della Giustizia nell'aprile 2000 (provenienza ed
autenticità di contenuto della stessa non sono state oggetto di eccezioni),
nella quale vengono riconosciute la pertinenza e la correttezza delle
argomentazioni addotte dalla Santa Sede concernenti 1’interpretazione degli
Accordi del Laterano e del 1951 per gli impianti di Santa Maria in Galeria e
di Castel Romano. Osserva
il Tribunale che il contenuto di tale comunicazione appare di sicuro sostegno
alla tesi della difesa ed alle conclusioni alle quali si è finora pervenuti. Infatti
non può sfuggire come la nota in esame provenga dal Dicastero italiano
preposto, tra l'altro, a mantenere i rapporti diplomatici con gli altri
soggetti internazionali e a rappresentare normalmente l'Italia nella stipula
degli accordi. Ebbene
poichè sia i Patti Lateranensi., sia il Patto per gli impianti della Radio
Vaticana vanno inseriti nella categoria degli accordi internazionali
bilaterali, il contenuto di quella nota assume quasi il valore di
un'interpretazione autentica della norme pattizie richiamate, oltretutto
proveniente dal soggetto ( l'Italia ) che ha operato con quegli accordi una
cessione di sovranità ed ha assunto l'obbligazione negativa della non
ingerenza. Inoltre, coerentemente a quanto sostenuto dal M.A.E, il potere
esecutivo ha assunto su di se l'onere della soluzione delle questioni sorte a
causa del funzionamento degli impianti della Radio Vaticana e ha provveduto
ad istituire una commissione bilaterale tra la Santa Sede e l'Italia che
risulta aver ultimato i propri lavori 1'8 giugno 200 1 con l'accordo prodotto
in copia dalla difesa degli imputati e contraddistinto come allegato n° 2. Rimane
da esaminare la posizione degli imputati. Tuttavia su questo punto saranno
sufficienti poche parole. Dallo
stesso capo di imputazione risulta che T. R., B. P. e P. C. sono stati tratti
a giudizio nella qualità dì responsabili della gestione e del funzionamento
delta Radio Vaticana. Quindi
non come privati individui, ma per aver svolto funzioni istituzionali
dall'esercizio delle quali sarebbero derivati i comportamenti ritenuti
sanzionabili. In
quest'ottica l'attività di cui alla contestata imputazione diventa riferibile
giuridicamente alla stessa Radio Vaticana o comunque coincide con l'attività
propria della Radio Vaticana e rientra, conseguentemente, sulla base dei
principi generali sopra analiticamente individuati, nelle previsioni di cui
all’art.11 della legge 810/1929 esecutiva del Trattato Lateranense. Va
pertanto dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio nei confronti di
tutti gli imputati per difetto di giurisdizione. Il
P.M., come già si è avuto modo di vedere, ha chiesto, in via subordinata, nel
caso in cui il Tribunale avesse, accolto la tesi difensiva, che venisse
sollevata una questione di legittimità costituzionale nei termini sopra
esposti. Anche
in questo caso la tesi dell'Accusa non può essere condivisa. Il P.M
con la richiesta in esame ha introdotto un'altra delicata questione:
l'ammissibilità o meno della rilevanza giuridica degli eventuali contrasti
tra le norme dei Patti Lateranensi e la Costituzione italiana che, giova
ripeterlo, quei Patti ha recepito nell'articolo 7 tra i principi fondamentali
con la conseguenza che la legge 81011929, che qui interessa, deve ritenersi
protetta come una legge costituzionale. La
questione è complessa e non è il caso in questa sede di ricostruire le
posizioni maturate nel tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza della
Corte. Sarà
sufficiente chiarire che, allo stato, sulla base della giurisprudenza della
Corte Costituzionale è possibile individuare due indirizzi. Secondo
un primo indirizzo la Corte esplica la propria competenza anche in ordine ai
giudizi di legittimità delle norme poste dalle leggi di revisione costituzionale
e dalle altre leggi costituzionali. Tale
competenza è ammessa in modo pacifico solo nei confronti dei vizi formali
delle predette leggi. Successivamente
è maturato però un secondo indirizzo in base al quale la competenza della
Corte, sempre con riferimento alle norme appena citate, si estenderebbe anche
ai vizi di legittimità costituzionale di ordine sostanziale. Tale
orientamento presuppone che nel nostro ordinamento esistano princìpi
costituzionali superiori rispetto alle norme della Costituzione formale. Il
punto debole di quest'ultimo orientamento consiste nella mancanza di una
codificazione dei predetti principi superiori che finora sono stati
elaborati, con oscillazioni, in alcune sentenze della stessa Corte,
permanendo comunque l'oggettiva difficoltà di stabilire il confine tra i
principi ordinari dell'ordinamento costituzionale. Orbene la richiesta
formulata dal P.M., qualora si condivida il primo indirizzo appare
inammissibile, qualora si adotti il secondo più ampio orientamento, appare
manifestamente infondata. Orebene
la richiesta formulata dal P.M., qualora si condvida il primo mezzo appare
inammissibile, qualora si adotti il secondo più ampio orientamento, appare
manifestamente infondata. Nel
primo caso, come si è visto, è ammissibile solo la deduzione di vizi formali
della legge (si pensi, ad esempio, alla violazione della procedura di
approvazione),.vizi non dedotti da alcuna delle parti. Nel
secondo la questione di legittimità costituzionale deve essere posta con
rinferimento alla violazione di uno o più principi supremi dell’ordinamento
costituzionale. Nel
caso di specie i parametri di riferimento citati dall’Accusa rientrano tutti
nell’ambito della Costituzione formale, ne il P.M. nella discussione orale o
nella memoria scritta ha fatto riferimanto ai suddetti principi superiori in
modo espresso; rifacendosi genericamente, per relationem, alle ordinanze
emesse dal giudice istruttore del Tribunale di Milano il 26 novembre ed il 2
dicembre 1987 di cui ha allegato copia dei fogli della rivista giuridica
sulla quale furono pubblicate. In proposito ritiene comunque il Tribunale che
non si possa parlare di violazione dei principi supremi dell’ordinamento
costituzionale nei casi di difetto di giurisdizione collegato a privilegi ed
immunità derivanti da una consensuale e consapevole cessione di sovranità
prevista, codificata e attuata nel rispetto dei principi generali di diritto
internazionale e per di più dotata di garanzia costituzionale. A
maggior ragione, poi, nel caso che ci occupa, non è sostenibile tale
violazione se solo si rifletta sul fatto che la Costituzione italiana è
entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ossia 19 anni dopo la stipula dei Patti
Lateranensi che, quindi, non possono non essere stati recepiti in modo
giuridicamente consapevole dal legislatore costituzionale. Tutto
ciò non significa ovviamente che le situazioni di fatto e di diritto siano
immutabili, ma che i mutamenti necessari dettati dall’evoluzione sociale e
dalle conoscenze scientifiche vanno realizzati in modo rituale seguendo i
meccanismi di revisione previsti dall’ordinamento internazionale e/o
dall’ordinamento interno. Infine
ultima precisazione. Il P.M.
e le parti civili hanno sottolineato alcuni affetti pratici negativi
derivanti dall’applicazione dell’art. 11 della legge 810/1929 e delle latre
norme già citate, secondo l’interpretazione dedotta dalla difesa degli
imptati ed ora condivisa da questo Tribunale, come, ad esempio, l’eccessiva
estensione delle immunità e dei privilegi, sia sotto il profilo oggettivo che
soggettivo; o ancora l’assenza di tutela per i cittadini di fronte ad una
presunta lesione di una norma penale dell’ordinamento giuridico interno. Ebbene
se dalla corretta applicazione di un quadro normativo discendono di fatto
conseguenze negative rilevanti, tali conseguenze dovranno essere eliminate
seguendo procedure legittime poste in essere ella sede idonea e dalle
Autorità competenti. Nel
nostro caso al sede idonea è quella internazionale nell’ambito delle
relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede e lo strumento legittimo è
quello dell’accordo bilaterale o, in mancanza di consenso, della denuncia del
Trattato. In ogni
caso e bene chiarire che si tratta di situazioni che non possono e no devono
condizionare od orientare la giurisdizione. Se il
giudice tutelasse comunque quelle situazioni superando le risultanze
normative, magari andando oltre i normali canoni interpretativi, svolgerebbe
un’attività suppletiva in violazione, quanto meno, del principio fondamentale
della separazione dei poteri. PQM Visto
l’art. 11 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e visti gli artt. 3 c.p. e 20
c.p.. Dichiara
non doversi procedere nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al
reato loro ascritto per difetto di giurisdizione. |
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