COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma




REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE
DEL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 05/12/2001


REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE

DEL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

Premessa ……………………………………………………………………………………………pag. 2
Art.1 – Campo d’applicazione e finalità …………………………………………………..pag. 3
Art.2 – Definizioni e abbreviazioni ………………………………………………………….pag. 3

Art.3 – Zonizzazione …………………………………………………………………………….pag. 4
Art.4 – Stazioni radio base esistenti e non esistenti ………………………………….pag. 4
Art.5 – Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità …………pag. 4
Art.6 – Autorizzazioni, concessioni, competenze ………………………………………pag. 5
Art.7 – Installazione di nuovi impianti e modifica di impianti esistenti ……….pag. 6
Art.8 – Commissione Tecnica Comunale e Piano Triennale
di sviluppo e risanamento della rete di telefonia mobile ………………….pag. 7
Art.9 – Sospensione o revoca o assenza dell’autorizzazione
o concessione edilizia ……………………………………………………………….pag. 10
Art.10 – Bonifica e danno ambientale ……..…………………………………………….pag. 10
Art.11 – Osservanza di altre norme ……………………………………………………….pag. 11
Art.12 – Sanzioni amministrative pecuniarie ………………………………………….pag. 11

Art.13 – Altre sanzioni ………………………………………………………………………..pag. 11

Art.14 – Trasmissioni ………………………………………………………………………….pag. 12

Art.15 – Modificazioni …………………………………………………………………………pag. 12

Art.16 – Efficacia ……………………………………………………………………………….pag. 12
Allegato “A” – Documentazione Tecnica ………………………………………………..pag. 13
Allegato “B” – Sanzioni Amministrative pecuniarie …………………………………pag. 16

Allegato Planimetrico “1” –

Zonizzazione del territorio comunale – mappa allegata in scala 1: 5.000



PREMESSA
VISTA la Legge 31 Luglio 1997, n.249: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente n.381 del 10 Settembre 1998 (di seguito denominato DM 381/98): “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;

VISTA la Legge 22 Febbraio 2001, n.36 (di seguito denominata L.36/2001): “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

VISTO il Regolamento Regionale del Lazio 21 Febbraio 2001, n.1 (di seguito denominato RRL 1/2001), approvato con Deliberazione n.2207 del 30 Ottobre 2000 della Giunta Regionale del Lazio: “Regolamento regionale per la disciplina delle procedure per l’installazione, la modifica ed il risanamento dei sistemi radioelettrici”;

VISTA la Legge 1° Luglio 1997, n.189;

VISTA la Legge Regionale del Lazio n.14 del 6 Agosto 1999 (di seguito denominata LR 14/99): “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO il Decreto n.227/Serv.Mil. del 29 Novembre 1990;

VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I, ord. 18 Dicembre 1996, n.3806, confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez.VI, 25 Marzo 1997, n.582;

VISTA l’Ordinanza 28 Luglio 2000, n.3960, della Sezione V del Consiglio di Stato;

VISTE le norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Ladispoli;

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 5/12/2001 è approvato il seguente:

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE
DEL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE
Art.1 – Campo d’applicazione e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art.8 c.6 della L.36/2001, le procedure per l’installazione, la modifica ed in generale la gestione delle stazioni radio base per telefonia cellulare al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art.2 – Definizioni e abbreviazioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Si intendono comprese nella definizione di stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un edificio o manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra o ad un edificio o manufatto;

b) modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizione;

c) unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell’Allegato A al DM 381/98;

d) c.e.m.: campo elettromagnetico;

e) soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all’uso delle frequenze;

f) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’art.1 c.1 lett.a) della L.36/2001;

h) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’art.1 c.1 lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

i) obiettivi di qualità:

i.1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

i.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;

j) risanamento: adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente;

k) Ufficio Comunale competente: Ufficio Assetto ed Uso del Territorio – Area V – Servizio II;

l) N.O.: nulla osta;

m) art.: articolo; c.: comma; lett.: lettera;

Art.3 – Zonizzazione
1. Il territorio del Comune di Ladispoli, ai fini di cui al successivo art.5, viene diviso in due Zone:

a) Zona “A” – Aree urbanizzate o da urbanizzare secondo il P.R.G. vigente, aree sottoposte a vincolo militare, aree di particolare pregio ambientale, altre aree sensibili e opportuna fascia di rispetto urbanistica oltre i confini delle aree sopracitate.

b) Zona “B” – Altre aree.

2. L’Allegato Planimetrico “1” descrive graficamente la delimitazione delle Zone di cui al precedente c.1.

3. L’Allegato Planimetrico “1” è parte integrante del presente Regolamento e può essere modificato con deliberazione di Giunta Municipale.

Art.4 – Stazioni radio base esistenti e non esistenti
1. Sono da considerarsi esistenti le stazioni radio base che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano regolarmente autorizzate dal Comune attraverso autorizzazione o concessione edilizia.

2. Stazioni radio base che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non siano state regolarmente autorizzate dal Comune attraverso autorizzazione o concessione edilizia e quindi non comprese tra quelle di cui al precedente c.1, sono da considerarsi non esistenti.

Art.5 – Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia per l’installazione di stazioni radio base all’interno della Zona “A” di cui all’Allegato Planimetrico “1”.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è pertanto vietata l’installazione e l’esercizio di stazioni radio base all’interno della Zona “A” di cui all’Allegato Planimetrico “1”.

3. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per le stazioni radio base collocate o da collocare all'interno della Zona “B” di cui all’Allegato Planimetrico “1” sono quelli stabiliti dalla normativa vigente.

4. In parziale deroga a quanto stabilito nel precedente c.2, fino ad entro e non oltre il 30/06/2002 è consentito l’esercizio degli impianti di cui al precedente art.4 c.1 collocati nella Zona “A” di cui all’Allegato Planimetrico “1”, soggetti in tale fattispecie al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente.

5. A decorrere dal 01/07/2002, tutte le stazioni radio base presenti nel territorio comunale di Ladispoli dovranno essere situate nelle aree che il Piano Triennale vigente, di cui al successivo art.8, individua come idonee all’installazione di stazioni radio base.

6. Le antenne autorizzate nell’ambito della zona “B” non possono essere poste ad una distanza inferiore a 300 mt. l’una dall’altra, salvo eventuali deroghe da autorizzare espressamente dalla Commissione Tecnica di cui al successivo art.8.

Art.6 – Autorizzazioni, concessioni, competenze
1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del 1° Piano Triennale, per l’installazione o la modifica di una stazione radio base all’interno del territorio del Comune di Ladispoli è necessaria l’acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di concessione edilizia, che viene rilasciata dallo stesso Comune di Ladispoli nel rispetto del presente Regolamento e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Edilizio.

2 Nell’arco temporale dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino alla data di entrata in vigore del 1° Piano Triennale, per l’installazione o la modifica di una stazione radio base all’interno del territorio del Comune di Ladispoli è necessaria l’acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di autorizzazione, che viene rilasciata dallo stesso Comune di Ladispoli nel rispetto del presente Regolamento e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Edilizio. La validità temporale di tale autorizzazione, o dei suoi rinnovi, deve essere tale da non superare la data del 31 Dicembre 2003.

3 L’assegnazione dei terreni o edifici o manufatti, sia pubblici sia privati, ai gestori di telefonia cellulare per l’installazione delle stazioni radio base avviene a titolo oneroso. Il Piano Triennale di cui al successivo art.8 stabilisce ed aggiorna l’ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all’installazione di stazioni radio base.

4 Ai sensi dell’art.115 della LR 14/99, la valutazione dei progetti di risanamento, la vigilanza sulla loro esecuzione e la vigilanza sull’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico in relazione agli impianti di telefonia mobile rientrano tra le funzioni del Comune di Ladispoli, limitatamente al proprio territorio comunale. Il Comune di Ladispoli esercita tali funzioni anche attraverso la Commissione di cui al successivo art.8 c.1. Il Comune di Ladispoli esercita le funzioni di valutazione dei progetti di risanamento e di vigilanza sulla loro esecuzione a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della LR 14/99.

5 Qualora i soggetti aventi titolo non si attengano nei tempi e/o nei modi alle disposizioni dei piani di risanamento di cui all’art.8 c.3 lett.j), ovvero dei piani di risanamento stabiliti dall’Ufficio Comunale competente, lo stesso Ufficio Comunale competente ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle Comunicazioni ed alle autorità individuate dai decreti di cui all’art.4 c.2 della L.36/2001 competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6 Ai sensi dell’art.14 c.1 della L.36/2001 e dell’art.16 c.1 della LR 45/98, il Comune di Ladispoli e la Commissione di cui al successivo art.8 c.1, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Lazio.

7 L’Ufficio Comunale competente è il soggetto esecutore del Piano Triennale di cui al successivo art.8 ed in generale è l’autorità competente in materia di rilascio, sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie.

Art.7 – Installazione di nuovi impianti e modifica di impianti esistenti
1. I soggetti aventi titolo che intendano installare una nuova stazione radio base o modificare una stazione radio base esistente devono presentare al Comune di Ladispoli:

a) la domanda di concessione edilizia - o di autorizzazione, nella fattispecie di cui all’art.6 c.2 - , completa della documentazione prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di Ladispoli ed in generale dalle normative vigenti;

b) la documentazione tecnica di cui all’Allegato “A” al presente Regolamento, ai sensi dell’art.6 c.1 del RRL 1/2001;

c) la documentazione con cui si dimostri di aver sottoposto il progetto della stazione radio base a opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Legge 189/1997;

d) copia conforme della documentazione di cui alle lettere h) ed i) del c.3 del successivo art.8;

e) il N.O. della 8^ Direzione Genio Militare – sezione Demanio;

f) la documentazione di cui all’art.13 c.2 del RRL 1/2001, quando necessaria;

g) altri N.O. eventualmente necessari per la collocazione di stazioni radio base in aree sottoposte a vincoli di tipo diverso da quelli menzionati alle precedenti lettere del presente c.1.

2. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l’Ufficio Comunale competente abbia in corso istruttorie relativamente a richieste di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base, tale Ufficio, prima di rilasciare l’autorizzazione di cui all’art.6 c.2, accerta che il soggetto avente titolo abbia presentato tutta la documentazione prevista al c.1 - fatta salva la documentazione di cui alla lett.d) dello stesso c.1 -, richiedendo eventuale integrazione.

3. La richiesta di concessione edilizia deve essere conforme al “Piano triennale di sviluppo e risanamento della rete di telefonia mobile” di cui al successivo art.8, pena il respingimento d’ufficio della richiesta stessa. Il presente c.3 si applica dalla data di entrata in vigore del 1° Piano Triennale.

4. Non può essere rilasciata concessione edilizia per la realizzazione di impianti non previsti dal Piano Triennale in vigore. Il presente c.4 si applica dalla data di entrata in vigore del 1° Piano Triennale.

5. Ai sensi dell’art.6 c.2 del RRL 1/2001, il Comune rilascia l’autorizzazione o concessione edilizia previa acquisizione del N.O. sanitario della A.S.L. competente nel territorio.

6. La documentazione tecnica ed autorizzativa di cui al precedente c.1 lettere b), c), d), e), f) e g), presentata dal soggetto avente titolo unitamente alla domanda di cui al precedente c.1 lett.a), è parte integrante dell’autorizzazione o concessione edilizia. La costruzione e la gestione dell’impianto deve essere realizzata da parte del soggetto avente titolo in totale conformità con l’autorizzazione o concessione edilizia.

7. Prima dell’inizio dei lavori di realizzazione di una stazione radio base, il gestore titolare dell’autorizzazione o concessione edilizia ha l’obbligo di presentare al Comune apposita assicurazione R.C. con cui garantisce l’impianto per eventuali danni alle persone ed alle cose, con un massimale minimo di £ 15.000.000.000. Tale assicurazione deve essere periodicamente rinnovata in modo tale da coprire temporalmente la vita della stazione radio base dalla sua installazione al suo smantellamento.

8. Anche i soggetti aventi titolo gestori delle stazioni radio base di cui al precedente art.4 c.1 sono tenuti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, all’adempimento dell’obbligo di cui al precedente c.7.

9. L’Allegato “A” è parte integrante del presente Regolamento e può essere modificato con deliberazione di Giunta Municipale.

Art.8 – Commissione Tecnica Comunale e
Piano Triennale di sviluppo e risanamento della rete di telefonia mobile
1 È istituita una Commissione Tecnica Comunale (di seguito denominata CTC), che elabora il Piano Triennale di cui al successivo c.2 con i criteri di cui al successivo c.4, attraverso concertazione con i soggetti aventi titolo:

a) che abbiano presentato la documentazione di cui al successivo c.5 lett.a)

e/o

b) che gestiscano stazioni radio base in esercizio e in possesso di autorizzazione o concessione edilizia.

2 Il “Piano Triennale di sviluppo e risanamento della rete di telefonia mobile”, anche denominato “Piano Triennale”, costituisce la pianificazione triennale della distribuzione sul territorio comunale delle stazioni radio base per telefonia mobile.

3 Il Piano Triennale di cui al precedente c.2:

a) individua, all’interno della Zona “B” di cui all’Allegato Planimetrico “1”, le aree cui:

a.1) attribuire la classificazione di area idonea all’installazione di stazioni radio base;

a.2) revocare la classificazione di area idonea all’installazione di stazioni radio base stabilita dal precedente Piano Triennale;

a.3) confermare la classificazione di area idonea all’installazione di stazioni radio base stabilita dal precedente Piano Triennale;

b) definisce, per ognuna delle aree di cui alle precedenti lettere a.1) e a.3), i soggetti aventi titolo che potranno, nell’ambito temporale di validità del Piano Triennale, richiedere al Comune il rilascio della concessione edilizia per l’installazione o la modifica di stazioni radio base;

c) definisce, per ognuna delle aree di cui alla precedente lettera a.1), le stazioni radio base che, nell’ambito temporale di validità del Piano Triennale, continuano a rimanere in esercizio con le modalità stabilite dalla relativa autorizzazione o concessione edilizia;

d) definisce o conferma, per ogni stazione radio base di cui alle precedenti lettere b) e c), le caratteristiche tecniche principali e la posizione planimetrica nell’area corrispondente con un’approssimazione di 5 m. La scelta delle caratteristiche tecniche da specificare è demandata alla CTC, fermo restando che devono essere sempre presenti i dati di impianto di cui al punto 4 dell’Allegato “A” al presente Regolamento;

e) definisce, per ognuna delle aree di cui alla precedente lettera a.3), i soggetti aventi titolo a cui, nell’ambito temporale di validità del Piano Triennale, viene sospesa o revocata l’autorizzazione o concessione edilizia per le relative stazioni radio base, con la specificazione delle motivazioni che determinano tale decisione. Il Piano Triennale definisce inoltre i termini entro i quali l’eventuale operazione di smantellamento deve essere condotta, nel rispetto del successivo art.10;

f) definisce, per ognuna delle aree di cui alla precedente lettera a.2) e per altre aree diverse da quelle di cui alla precedente lett.a), i soggetti aventi titolo a cui viene revocata l’autorizzazione o concessione edilizia per le relative stazioni radio base, con la specificazione delle motivazioni che determinano tale decisione. Il Piano Triennale definisce inoltre i termini entro i quali l’operazione di smantellamento deve essere condotta, nel rispetto del successivo art.10;

g) definisce, in applicazione del precedente art.5 c.5, le stazioni radio base che devono essere smantellate oppure spostate all’interno della Zona “B”. Il Piano Triennale definisce i termini entro i quali le operazioni di cui alla presente lett.g) devono essere condotte, nel rispetto del successivo art.10;

h) contiene in allegato, per ognuna delle aree di cui alle precedenti lettere a.1) e a.3) di proprietà del Comune di Ladispoli, la convenzione tra il Comune stesso ed il gestore (o i gestori) per l’installazione dell’impianto (o degli impianti). La convenzione deve specificare con precisione le aree interessate, il numero dei gestori, le caratteristiche tecniche principali di cui alla precedente lett.d) ed il canone di affitto che i gestori di telefonia mobile devono corrispondere al Comune di Ladispoli, nonché le penalità per eventuali ritardi nei pagamenti;

i) contiene in allegato, per ognuna delle aree di cui alle precedenti lettere a.1) e a.3) che non siano di proprietà del Comune di Ladispoli, l’autorizzazione all’installazione dell’impianto (o degli impianti) mediante atto notorio sottoscritto dalla totalità dei proprietari delle aree. L’autorizzazione deve specificare con precisione le aree interessate, il numero dei gestori, le caratteristiche tecniche principali di cui alla precedente lett.d) ed il canone di affitto che i gestori di telefonia mobile devono corrispondere ai proprietari, nonché le penalità per eventuali ritardi nei pagamenti;

j) pianifica l’attività di risanamento, da attuarsi con le modalità stabilite della normativa vigente, fermo restando il rispetto del presente Regolamento;

k) propone le eventuali modifiche migliorative degli articoli, degli allegati e dell’allegato planimetrico al presente Regolamento.

4 La CTC redige il Piano Triennale:

a) attraverso concertazione con gli operatori del settore di cui al precedente c.1;

b) tenendo conto dei piani di sviluppo e dei piani di risanamento di cui al successivo c.5 lett.a);

c) tenendo conto dei parametri di qualità previsti per il servizio di telefonia mobile;

d) sulla base dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente;

e) adottando opportuni criteri prudenziali rispetto ai parametri di cui alla precedente lett.d), nei limiti delle competenze attribuite al Comune dalla normativa vigente;

f) sulla base del presente Regolamento;

g) tenendo conto del Regolamento di cui all’art.5 della L.36/2001;

h) attraverso concertazione con i proprietari dei terreni o edifici o manufatti individuati come idonei all’installazione di stazioni radio base, nell’eventualità di cui al precedente c.3 lett.i);

i) considerando, in via cautelativa, prevalente l’interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite al Comune dalla normativa vigente;

j) individuando le aree di cui al precedente c.3 lettera a.1) con il seguente ordine di priorità:

- aree di proprietà comunale cui il P.R.G. vigente assegna una delle destinazioni di cui alla lettera E dell’art.2 del D.M. 1444/1968;

- aree di proprietà comunale cui il P.R.G. vigente assegna destinazione urbanistica diversa da una delle destinazioni di cui alla lettera E dell’art.2 del D.M. 1444/1968;

- aree di proprietà pubblica non comunale cui il P.R.G. vigente assegna una delle destinazioni di cui alla lettera E dell’art.2 del D.M. 1444/1968;

- aree di proprietà pubblica non comunale cui il P.R.G. vigente assegna destinazione urbanistica diversa da una delle destinazioni di cui alla lettera E dell’art.2 del D.M. 1444/1968;

- aree di proprietà privata cui il P.R.G. vigente assegna una delle destinazioni di cui alla lettera E dell’art.2 del D.M. 1444/1968;

- aree di proprietà privata cui il P.R.G. vigente assegna destinazione urbanistica diversa da una delle destinazioni di cui alla lettera E dell’art.2 del D.M. 1444/1968;

k) attuando opportuna concertazione con l’autorità militare per l’acquisizione di deroghe ai vincoli di cui al Decreto n.227/Serv. Mil. del 29 Novembre 1990, limitatamente alle frequenze di emissione delle stazioni radio base da installare ed escludendo comunque, per ragioni di corretta pianificazione urbanistica della città, l’installazione delle stazioni radio base all’interno delle aree urbanizzate e di una fascia di 300 metri oltre i limiti delle stesse aree urbanizzate, inserendo successivamente nel Piano Triennale le eventuali proposte di modifica all’Allegato Planimetrico “1”;

l) nel rispetto dei vincoli del P.R.G. vigente;

m) consentendo a tutti i soggetti aventi titolo l’installazione di stazioni radio base nelle aree di cui al precedente c.3 lettere a.1) e a.3) e favorendo la pratica della condivisione tra più gestori delle singole aree, compatibilmente con le altre condizioni di cui alle normative vigenti e al presente Regolamento;

n) tenendo conto dei preesistenti impianti generatori di c.e.m.;

o) prevedendo il continuo adeguamento degli impianti alle migliori tecnologie in modo da produrre i più bassi valori possibili delle grandezze caratteristiche del c.e.m.;

p) nel rispetto dei vincoli eventualmente stabiliti dalle autorità sanitarie;

q) nel rispetto degli ulteriori vincoli eventualmente stabiliti dalle autorità militari;

r) nel rispetto dell’art.13 c.2 del RRL 1/2001;

s) nel rispetto degli ulteriori vincoli sull’utilizzazione del territorio eventualmente stabiliti dalle autorità preposte.

5 Il Piano di cui al precedente c.2 viene elaborato con la procedura che segue, da esplicare nell’arco di un anno solare ogni tre anni a partire dall’anno solare 2002:

a) Nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Maggio i soggetti aventi titolo interessati all’installazione di stazioni radio base nel territorio comunale e/o alla modifica di stazioni radio base esistenti e/o al risanamento di stazioni radio base esistenti presentano all’Ufficio Comunale competente il piano di sviluppo e/o il piano di risanamento della propria rete di telefonia mobile con proiezione triennale a partire dall’anno solare successivo e con individuazione delle proprietà interessate;

b) Dopo il 31 Maggio la Giunta Municipale, con propria deliberazione, nomina i componenti della CTC. Il loro numero può variare da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

Fanno comunque parte della CTC i Responsabili dei Servizi II (Assetto ed Uso del Territorio) e IV (Igiene ed Ambiente) dell’Area V. Possono fare parte della CTC anche esperti o consulenti in materia.

Sono componenti permanenti della C.T.C. un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza designati dalla Conferenza dei Capigruppo.

I componenti della CTC rimangono in carica fino all’approvazione con deliberazione di Giunta Municipale del Piano Triennale, ovvero fino alla presentazione di dimissioni volontarie, ovvero fino alla revoca dell’incarico con deliberazione di Giunta Municipale.

A partire dal giorno successivo alla nomina dei suoi componenti, la CTC esercita le funzioni di cui al precedente c.1;

c) Entro il 31 Ottobre la CTC elabora e consegna all’Ufficio Comunale competente il “Piano Triennale di sviluppo e risanamento della rete di telefonia mobile”;

d) Entro il 31 Dicembre il Piano Triennale viene approvato con deliberazione di Giunta Municipale, ed entra in vigore nei termini temporali previsti dalla normativa vigente. Contestualmente all’approvazione del Piano, la Giunta scioglie la CTC.

6 Al di fuori dei limiti temporali di cui al precedente c.5, il Piano Triennale può essere modificato con deliberazione di Giunta Municipale, sentita la CTC preventivamente ed appositamente nominata dalla stessa Giunta Municipale. Anche in tale caso la CTC consegna le proprie proposte all’Ufficio Comunale competente e, successivamente, viene sciolta contestualmente all’approvazione delle eventuali modifiche del Piano Triennale, ovvero alla decisione da parte della Giunta Municipale di non procedere ad alcuna modifica.

Art.9 – Sospensione o revoca o assenza dell’autorizzazione o concessione edilizia
1. Nel caso in cui i manufatti realizzati siano difformi dalla relativa autorizzazione o concessione edilizia, l’autorizzazione o concessione stessa viene sospesa ed il Comune applica le norme generali in materia di abusivismo edilizio.
2. Nel caso in cui venga realizzata una stazione radio base senza l’acquisizione della relativa autorizzazione o concessione edilizia, il Comune applica le norme generali in materia di abusivismo edilizio. Il gestore è obbligato ad interrompere immediatamente l’attività dell’impianto, qualora la stazione stessa sia in esercizio, e a provvedere alla bonifica del sito con le modalità di cui al successivo art.10.
3. L’autorizzazione o concessione edilizia viene sospesa o revocata quando ciò sia stabilito, ai sensi del c.3 del precedente art.8, dal Piano Triennale vigente.

4. Ai sensi del c.4 dell’art.15 della L.36/2001, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall’autorizzazione o concessione edilizia, i suddetti atti autorizzatori vengono sospesi per un periodo da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio viene revocato.

5. Nel caso in cui venga constatata la mancata copertura assicurativa prevista dal precedente art.7 c.7 per un periodo superiore a 20 giorni, l’autorizzazione o concessione edilizia viene sospesa fino all’avvenuta stipula o rinnovo dell’assicurazione.

6. Qualora le autorità aventi diritto ai sensi della normativa vigente dispongano la disattivazione di una stazione radio base, la relativa autorizzazione o concessione edilizia viene sospesa.

7. In presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra danni alla salute subite da una persona e l’attivazione e/o il funzionamento di un impianto, l’autorizzazione o concessione edilizia viene sospesa fino all’acquisizione da parte dell’Ufficio Comunale competente dell’attestazione fornita dalla A.S.L. competente nel territorio della non sussistenza o della cessazione della sussistenza delle relazioni prima citate.

8. In tutte le fattispecie in cui l’autorizzazione o concessione edilizia viene sospesa, il soggetto gestore della stazione radio base è obbligato all’immediata interruzione dell’attività dell’impianto.

9. In tutte le fattispecie in cui l’autorizzazione o concessione edilizia viene revocata, il soggetto gestore della stazione radio base è obbligato all’immediata interruzione dell’attività dell’impianto e alla bonifica del sito, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art.10.

Art.10 – Bonifica e danno ambientale
1. In caso di smantellamento di impianti per effetto dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti o per l’impiego di nuove tecnologie o per revoca della concessione edilizia o in generale per le motivazioni di cui al precedente c.9, le aree abbandonate devono essere riqualificate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e riportate allo stato originale e le attrezzature devono essere rimosse. Tali operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto avente titolo gestore dell’impianto.

2. Qualora il soggetto avente titolo gestore dell’impianto non adempia, nei termini previsti dalla comunicazione notificata, agli obblighi di cui al precedente c.1, il Comune provvede a proprie spese alla bonifica dell’area, salvo il diritto di rivalsa economica nei confronti del soggetto inadempiente.

3. In materia di risarcimento del danno ambientale ci si attiene alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art.18 della Legge 8 Luglio 1986, n.349.

Art.11 – Osservanza di altre norme
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico e la vigente normativa in materia di urbanistica.

2. Gli impianti, nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono inoltre soggetti al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, antincendio, compatibilità elettromagnetica e protezione contro le scariche atmosferiche.

Art.12 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una stazione radio base superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione stabiliti dalla normativa vigente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 600.000.000. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio stabilite dal regolamento di cui al c.1 dell’art.5 della L.36/2001, anche se non menzionate nel Piano Triennale vigente, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 200.000.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità individuate dai decreti di cui all’art.4 c.2 della L.36/2001.

4. Qualora il Comune di Ladispoli, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza di cui al precedente art.6 c.4, rilevi il mancato rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico, ne fornisce tempestiva comunicazione alle autorità di cui al precedente c.3, competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. L’Allegato “B” contiene lo schema delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune in conseguenza di violazioni di norme contenute nel presente Regolamento, diverse dalle violazioni punite con le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e diverse dalle violazioni di cui al successivo art.13, ferme restando le sanzioni di natura diversa dalla sanzione amministrativa pecuniaria stabilite in altre parti del presente Regolamento.

6. Qualora venga dimostrata la sussistenza contemporanea di più di una violazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie vengono sommate.

7. L’Allegato “B” è parte integrante del presente Regolamento e viene aggiornato con deliberazione di Giunta Municipale.

8. Per ogni violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia tra un minimo ed un massimo e viene fissata secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge 689/1981.

9. In riferimento alle sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art.16 della Legge 689/1981 e successive modificazioni.

Art.13 – Altre sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nella legislazione vigente in materia di urbanistica, sicurezza, antincendio, compatibilità elettromagnetica e protezione contro le scariche atmosferiche, si applica il relativo sistema sanzionatorio, anche in aggiunta alle sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

Art.14 – Trasmissioni
1. Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, copia del presente Regolamento e, quando eventualmente realizzate, delle sue modificazioni ed integrazioni viene tempestivamente trasmessa:

a) all’A.R.P.A. Lazio, per l’adempimento delle funzioni di cui all’art.6 c.4 del RRL 1/2001;

b) alla A.S.L. competente, per l’adempimento delle funzioni di cui all’art.6 c.2 del RRL 1/2001.


Art.15 – Modificazioni
1. Gli articoli del presente Regolamento vengono modificati con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.16 – Efficacia
1. Il presente Regolamento, costituito da 16 articoli, 2 allegati ed 1 allegato planimetrico, dopo l’approvazione prevista dalla legge, entra immediatamente in vigore.