CITTA’ DI PIENZA
|
Articolo 1 ( Finalità )
Il presente Regolamento in attuazione del D.M. n. 381/0.09.1998, dell’art. 8 della L. n. 36/22.02.2001, degli artt. 6 e 11 della L.R. n. 54/06.04.2000 e della Delibera del C.R.T. n. 12/16.01.2002, è volto a disciplinare la installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare ( S.R.B.).
Articolo 2 ( Definizioni )
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento ed ai sensi del punto 2 dell’Allegato 1 alla Delibera del C.R.T. n. 12/2002 sono definite:
- Stazioni radio base per telefonia cellulare ( S.R.B. ) ogni manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina elettronica dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall’eventuale sistema di condizionamento d’aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne operanti nelle frequenze comprese generalmente tra 850 e 2400 MHz e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Antenne e apparati di trasmissione possono risultare accorpati in un unico circuito elettronico;
- Aree sensibili, delimitate con colore rosso.nelle planimetrie allegate al presente regolamento:
1) le zone riconosciute di particolare valore paesistico ambientale ai sensi del D.Lgs. 490/99, le aree ricomprese nel perimetro della Riserva naturale di Lucciolabella;
2) i Centri Abitati definite come “Centri del Sistema urbano provinciale” di cui all’art. L 3 del P.T.C. ovverosia Pienza e Monticchiello e come delimitati nella Zonizzazione di P.R.G.;
3) le zone perimetrate come “Aree di pertinenza degli aggregati” di cui all’art. L 8 del P.T.C. ovverosia Spedalone, Cosona, Palazzo Massaini, Pieve di Corsignano, S. Piero in Campo, Spedaletto, Castelluccio-La Foce;
4) le zone perimetrate come “Aree di pertinenza dei beni storico-architettonici” esterni ai centri abitati ed agli aggregati di cui ai precedenti punti 2 e 3, già censiti dal vigente P.T.C. e descritti nelle “ Schede di analisi delle strutture insediative” contenute negli “ Atlanti Comunali” ed in particolare nelle Schede “V” ed “ ES” nonché le zone perimetrate come aree di pertinenza dei seguenti altri edifici: S. Anna in Camprena, Palazzone, La Rocca, Villa Il borghetto e S. Caterina;
5) in applicazione della lett. B) del punto 2 dell’Allegato 1 della D.C.R. n. 12/2002 sono altresì da considerare aree sensibili, se non rientranti in quelle sopra individuate, le aree ricadenti in un raggio di 50 m. da:
a) asili, scuole e aree destinate all’infanzia in genere;
b) ospedali, case di cura, residenze socio-assistite, comunità terapeutiche in genere;
c) aree a verde pubblico e/o sportive attrezzate;
d) ogni altro edificio, anche isolato nel territorio del Comune, nel quale la permanenza di persone è prevista per un tempo superiore a 4 ore.
Articolo 3 ( Ubicazione degli impianti )
Nelle zone sensibili di cui ai punti 2) e 5) dell’art. 2 è esclusa la realizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare.
Nelle zone sensibili di cui al punto 1) del precedente articolo la realizzazione di nuove stazioni radio base per la telefonia cellulare è consentita solo allorché il licenziatario del servizio di telefonia mobile dimostri che non esistono alternative alla realizzazione della rete. In ogni caso si dovrà comunque mettere in atto ogni opportuno accorgimento volto ad ottenere il massimo di mimetizzazione degli impianti stessi.
Sono da considerare siti idonei alla collocazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare le Zone agricole (zone E ai sensi del D.M. 1444/1968) e la zona destinata ad infrastrutture ed impianti di interesse generale ( zone F ai sensi del D.M. 1444/1968 ) all’uopo individuata nel P.R.G. vigente.
Nelle zone sensibili di cui al punto 1) dell’art. 2 ed in tutte le altre zone del territorio del Comune di Pienza dove è consentita la realizzazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare, queste dovranno essere collocate preferibilmente, in area di proprietà pubblica o assimilate in quanto già localizzato un pubblico servizio e/o infrastruttura al fine di garantirne il controllo da parte degli uffici preposti e si dovrà tendere, per quanto possibile, anche facendo uso della migliore tecnica al momento disponibile, all’accorpamento degli impianti di emissione minimizzando l’impatto ambientale dei manufatti.
Articolo 4 ( Obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili )
In applicazione dei punti 1 e 2 dell’Allegato 2 alla D.C.R. n. 12/2002, nelle zone sensibili come sopra individuate, non può essere superato l’obiettivo di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della L.R. n. 54/2000, misurati secondo le disposizioni dell’art. 4 comma 2 del D.M. n.381/1998 e degli allegati B e C dello stesso.
Gli impianti già esistenti sono comunque tenuti al raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualità nei termini stabiliti al punto 2) dell’Allegato 2 alla D.C.R. n. 12/2002 ovverosia 3 V/m e 0,5 V/m entro rispettivamente un anno e tre anni dalla pubblicazione di quest’ultima.
Qualora ciò non avvenga, il Comune ordinerà, secondo le modalità procedurali previste dal Regolamento Regionale di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. n.54/2000, ogni e qualsiasi azione di risanamento idonea ad assicurare l’osservanza di tali obiettivi ivi compresa la rilocalizzazione degli impianti stessi laddove, anche mediante l’uso della migliore tecnica al momento disponibile, non è garantito il raggiungimento degli obiettivi succitati.
Articolo 5 ( Valutazione preventiva )
1. Per la costruzione o modifica di costruzione e la installazione di una nuova S.R.B. il licenziatario del servizio di telefonia mobile dovrà presentare al Comune di Pienza un progetto, per l’ottenimento della concessione edilizia corredato da relazioni di valutazione preventiva:
a) della compatibilità sanitaria dell’impianto nel contesto territoriale nel quale è previsto l’inserimento, in conformità al disposto dell’articolo 220 del T.U. 1265 del 1934;
b) dei livelli di campo elettromagnetico attesi con il funzionamento della S.R.B. medesima nel rispetto dei limiti di esposizione nonché dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente, rilasciata dalla Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Toscana o da altro organismo pubblico competente,
c) della di ulteriore documentazione di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 ( Interventi realizzabili con attestazione di conformità – A.C. )
1. Sono interventi realizzabili con attestazione di conformità ai sensi della L.R. 52/99:
a) interventi di manutenzione straordinaria a S.R.B. che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme della stessa;
b) interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate di stazioni S.R.B., laddove eseguiti con elementi aventi caratteristiche difformi ma le medesime prestazioni;
c) sostituzione completa o parziale di impianti portanti S.R.B. che non comportino variazioni delle forme e dell’aspetto che possono produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio aperto, o loro sostituzione con impianti microcellulari caratterizzati da una potenza immessa in antenna inferiore a 3,5 W;
d) e installazioni di S.R.B. costituite da impianti microcellulari caratterizzati da una potenza immessa in antenna inferiore a 3,5 W e dall’assenza di opere edilizie connesse;
e) interventi di soppressione e rimozione degli impianti S.R.B. o di bonifica del sito.
Articolo 7 ( Presentazione istanze ed A.C. )
1. L’istanza per la concessione edilizia relativa ad una S.R.B. dovrà essere corredata dalle valutazioni di cui al precedente articolo 4 e dalla documentazione di cui al successivo articolo 6 e dovrà essere presentata al Comune di Pienza – Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Le attestazioni di conformità di cui al precedente articolo 5, dovranno essere presentate allo stesso Sportello Unico per le Attività Produttive, corredate dal calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetici attesi con il funzionamento della stessa stazione e da dichiarazione asseverata da tecnico competente del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente.
Articolo 8 ( Documentazione per le istanze di concessione edilizia )
1. Le istanze per l’ottenimento della concessione edilizia devono indicare i dati anagrafici del richiedente, l’opera da realizzare ed il sito interessato, nonché le caratteristiche tecniche delle S.R.B. o delle eventuali strutture di supporto a reti per la trasmissione di segnali con i seguenti dati:
a) scheda tecnica dell’impianto, con indicazione di: tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale delle antenne; in tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo generato;
c) dichiarazione della potenza immessa in antenna e della potenza dei trasmettitori nonché del numero e della potenza dei canali per ciascun trasmettitore ;
d) in caso di più frequenze di emissione i dati su riportati vanno riportati per ogni frequenza;
e) mappa in scala 1:500 del territorio circostante all’impianto con indicazione del punto di istallazione con la zona circostante per un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto, nonché indicazione delle curve di livello altimetrico con indicazione degli edifici presenti o in costruzione e specifica dei piani fuori terra di ognuno e la loro destinazione d’uso e relativa altezza fuori terra;
f) dichiarazione asseverata del tecnico progettista che nel raggio di 50 metri da ciascuna antenna non sono presenti siti sensibili;
g) previsione di impatto acustico.
h) studio di impatto ambientale.
Articolo 9 ( Documentazione necessaria per le .A.C.)
Alla Attestazione di Conformità (A.C.) dovranno essere allegati:
a) relazione descrittiva nella quale si specifichi l’intervento per la quale si è presentata la A.C.;
b) riferimento preciso all’eventuale provvedimento autorizzativo originario ed eventuali successive varianti.
c) mappa in scala 1:500 del territorio con l’indicazione del punto di istallazione e con la zona circostante per un raggio di almeno 50 metri intorno all’impianto;
d) dichiarazione asseverata di tecnico competente del rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente.
Articolo 10 ( Provvedimento conclusivo di concessione edilizia )
1. Il Comune di Pienza, adotterà il provvedimento conclusivo di rilascio della concessione edilizia, una volta ottenuti il parere favorevole della Commissione edilizia e della Commissione V.I.A. nonché i nulla osta di eventuali altre Pubbliche Amministrazioni competenti.
Articolo 11 ( Ripristino dello stato dei luoghi )
Prima del rilascio della concessione edilizia il richiedente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo con il quale si impegna alla rimozione dell’impianto e delle opere di pertinenza ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 3 mesi dalla data di eventuale scadenza della concessione ministeriale e/o nel caso in cui l’impianto venga autonomamente disattivato.
Articolo 12 (sicurezza)
1. Ogni sito dove è installata una S.R.B. deve essere adeguatamente protetto e reso inaccessibile agli estranei.
Articolo 13 ( Piano biennale di sviluppo )
1. I licenziatari del servizio pubblico di telefonia mobile dovranno fornire al Comune di Pienza, che ne garantirà la riservatezza, il programma biennale di sviluppo delle loro reti di telefonia cellulare corredato da planimetria generale del territorio comunale , scala 1:10.000, contenente:
a) l’ubicazione dei siti delle S.R.B. in servizio:
b) l’ubicazione dei siti in cui dovranno essere installate nuove S.R.B. nonché di eventuali centraline per il monitoraggio automatico e continuo delle microonde.
2. Affinché il Comune possa procedere alla individuazione dei siti idonei sul territorio extraurbano i licenziatari del servizio entro 60 giorni dalla richiesta del Comune provvedono alla trasmissione del programma di sviluppo delle reti di telecomunicazione. Eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso dovranno essere comunicate al Comune di Pienza entro il termine di ogni anno.
Articolo 14 ( Caratteristiche e collocazione degli impianti )
1. Il Comune si riserva di promuovere iniziative finalizzate a verificare periodicamente le S.R.B. edificate sul proprio territorio per il servizio di telefonia mobile e la loro conformità alle caratteristiche dichiate nella documentazione di cui al precedente articolo 9 nonché al piano di cui al precedente art. 13.
2. Il Comune si riserva di favorire, anche destinandoli ad uso specifico eventualmente a seguito di esproprio, i siti capaci di accogliere gli impianti di diversi licenziatari del servizio di telefonia, come impianti coesistenti su una medesima struttura portante, nel rispetto della regolamentazione vigente nella Toscana nonché della qualità del servizio di telefonia mobile.
3. E’ favorita l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità.
4. Le S.R.B. previste sul territorio collinare non potranno essere costituite da elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, salvo ove previsto da esigenze di sicurezza militare o civile, né potranno essere costruite sui crinali.
Articolo 15 ( Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.))
1. Ogni richiesta di nuova installazione o di trasformazione di S.R.B. soggette ad autorizzazione edilizia dovrà essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 2/bis della L. n. 189 del 01-07-1997, da parte della apposita commissione comunale.
2. L’acquisizione di tale valutazione viene effettuata dallo Sportello Unico per le attività produttive.
Articolo 16 ( Monitoraggio e controllo)
1. Qualora dal monitoraggio automatico o dalle verifiche effettuate si riscontrino superamenti dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità vigenti il Sindaco prescrive con apposita ordinanza al titolare della S.R.B. l'adozione di misure di risanamento da attuare con immediatezza. Se al superamento dei limiti concorrono più impianti i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato.
2. Decorse inutilmente 24 ore dalla notifica della suddetta ordinanza il Sindaco, con ordinanza contigibile e urgente, dispone lo spegnimento della stazione radiobase e la sua disattivazione. L’eventuale riattivazione dell’impianto è subordinata ad una nuova istruttoria intesa accertare la conformità degli impianti costituenti la stazione alla normativa vigenti e alle condizioni di concessione edilizia o attestazione di conformità. L’esito della istruttoria è costituito da provvedimento conclusivo da adottare nelle forme previste dal precedente articolo 8.
Articolo 17 ( Sanzioni)
1. Per ogni singola sorgente di emissione che, anche temporaneamente, superi o concorra a superare i valori limite e le misure di cautela di cui al D.M. n. 381/98, è prevista una sanzione amministrativa, fissata di volta in volta in funzione della durata e dell'entità del superamento dei limiti, compresa tra somma minima di euro 1.032,91 ( £ 2.000.000 ) e la somma massima di euro 309.874,14 ( £ 600.000.000 ).
2. La medesima sanzione è applicata ad ogni singola sorgente di emissione che, anche temporaneamente, superi i limiti di pressione acustica immessi nell’ambiente in difformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Entrambe le sanzioni saranno irrogate dalla autorità comunale; avverso l’accertamento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 15, comma 3° della L. 22-02-2001 n. 36.
Articolo 18 ( Norme transitorie e finali )
Le stazioni radio base per telefonia cellulare già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e collocate all’interno delle aree sensibili di cui ai punti 2) e-5) dell’art. 2 dovranno essere rimosse entro il termine di 1 anno dall’entrata in vigore del Regolamento stesso. Le aree ed i siti in precedenza occupate dovranno essere ripristinati nello status quo ante entro i successivi 180 giorni dall’avvenuta rimozione di tutte le opere e di tutti gli impianti.
Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.