RELAZIONE ILLUSTRATIVA
del "Progetto per la individuazione di indirizzi in materia di elettrosmog".
I comitati di Bologna, dopo avere raccolto migliaia di firme finalizzate a petizioni circoscritte a singole vie, al più collegate alle zone limitrofe, hanno riscontrato l'accrescimento dell'interesse relativo alle tematiche ambientali, alla possibilità di godere di una maggiore vivibilità della città, considerata come bene comune, da salvaguardare insieme, stimolando le forme di democrazia partecipativa che possano permettere al cittadino di diventare protagonista delle scelte in stretta collaborazione con l'amministrazione pubblica locale.
Pertanto, ritenendo superato l'approccio personale, intendono collegarsi in una forma più allargata di intervento popolare, coordinando e stimolando un'iniziativa cittadina, decidendo di utilizzare lo strumento del Progetto di iniziativa popolare per impegnare il Consiglio Comunale ad occuparsi delle richieste che migliaia di cittadini hanno sottoscritto, come sancito dall'art. 5 (Iniziative per atti del Consiglio) del "Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini" e dall'art. 5, comma 2, (Iniziativa popolare) dello "Statuto del Comune di Bologna".
La delibera di Giunta del Comune di Bologna n. 26983 del 31 marzo 2003, nel frattempo pubblicata, rileva che, alla luce di quanto enunciato nel titolo V della Costituzione, appare applicabile la Legge regionale. Esprime indicazioni specifiche e trasparenti relative all'iter d'informazione ai cittadini, anche se espresso all'interno di 4 trances annnuali in sostituzione del piano annuale che lasciano poco spazio alla presentazione delle osservazioni da parte di chi può avere interesse specifico, continuando a rendere difficile un effettivo intervento propositivo preliminare. Evidenzia alcuni principi fondamentali individuati nella normativa senza farne seguire però la fase attuativa: applicabilità del principio di precauzione e di minimizzazione dei rischi, promozione di iniziative di coordinamento delle richieste di localizzazione dei diversi gestori. Proprio condividendo queste osservazioni i comitati confermano alcune proposte possibili dettate dal semplice "buon senso". La delibera di cui sopra pertanto non può essere intesa come risposta esauriente alle richieste dei cittadini, ma come atto dovuto per disciplinare le autorizzazioni presentate dai singoli gestori, fermo restando il silenzio assenso introdotto dal Decreto Gasparri.
Le politiche di intervento dell'amministrazione comunale di Bologna in tema di elettrosmog non hanno ottenuto risultati concreti per i cittadini che continuano a domandare interventi atti a minimizzare l'esposizione della popolazione alle emissioni inquinanti, così come si evince in più parti nella normativa vigente. Viene chiesta una maggiore attenzione per l'analisi delle situazioni riguardanti il coinvolgimento di siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura, centri comunque adibiti all'infanzia …, non ritenendo sufficiente quella finora accordata. Si ritiene di affiancare, alla necessità di difesa degli aspetti estetici, architettonico - monumentali, anche le situazioni di particolare criticità ambientale di alcune zone che subiscono traumi combinati dovuti a fattori concomitanti (scarsa percorribilità di alcune strade a causa di passaggi a livello chiusi ed imbottigliamenti del traffico che aumentano le emissioni dei gas di scarico delle auto in attesa; disagi dovuti alla vicinanza con i cantieri della TAV ecc.).
Alla luce del principio enunciato al punto 5) nella delibera comunale che conferisce la "possibilità per i Comuni di completare la previsione normativa regionale rafforzandola con norme integrative a carattere regolamentare" viene presentata, come conseguenza naturale ed applicativa, la proposta di delibera dei comitati che suggerisce "nuovi indirizzi" in materia di elettrosmog. Si auspica che queste proposte di pianificazione vengano valutate con i cittadini nelle decisioni di programmazione territoriale al fine di conseguire scelte di uguaglianza di trattamento, senza carattere di discriminazione di zone. Riassumibili nei seguenti punti significativi, sono il risultato raggiunto in seguito ad un lavoro di sintetizzazione delle richieste espresse dai cittadini in numerose assemblee organizzate e partecipate:
¨ che il criterio fondamentale su cui si deve fondare il sistema di distribuzione sul territorio della città degli impianti di telefonia cellulare sia un'analisi preventiva alla presentazione del piano annuale, in concertazione con i gestori, l'AUSL, l'ARPA ed i cittadini con pari dignità. Facendo riferimento alla Legge regionale n. 30/2000 si possa attribuire un ruolo ai Comuni, la capacità reale di coordinare le richieste di intervento dei gestori, con l'individuazione, attraverso il supporto dei quartieri, dei siti idonei all'installazione possibilmente all'interno delle aree di ricerca garantendo equità distributiva (come luoghi aperti, rotonde, collocazioni più alte rispetto all'abitato circostante ecc.), comunque una indicazione di aree e di procedure che potrebbero ospitare questa funzione con il minore danno possibile. Il Comune, con il supporto di una mappatura aggiornata, deve potere rilasciare concessioni che permettano una equilibrata redistribuzione degli impianti all'interno di un sistema organico di valutazioni globali e generalizzate per potere evitare concentrazioni solo in alcune zone, mettendo a rischio in maniera discriminante parte della popolazione, garantendo un monitoraggio continuo e a campione. Quanto sopra al fine di assicurare la minimizzazione dell'esposizione della cittadinanza esposta agli effetti sanitari prodotti dalle fonti inquinanti, come si evince all'art. 1 - c), finalità della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, e di assicurare la tutela della salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione come bene fondamentale dell'individuo e della collettività. Le scelte vanno effettuate nell'ambito di un più ampio progetto di pianificazione territoriale costruito con l'individuazione di aree di ricerca, così come previsto dall'art. 8 - Capo III - della Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" ed in osservanza del Protocollo d'intesa, PG 82175/00, liberamente firmato dall'amministrazione comunale e dai gestori di telefonia mobile;
¨ che vengano concordati, insieme ai cittadini, criteri di maggiore salvaguardia delle situazioni di particolare criticità ambientale e dei siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura, luoghi comunque adibiti all'infanzia …) per garantire quelle parti della popolazione ritenute, dalla scienza attenta all'applicazione del principio di precauzione e di prevenzione sanitaria, più deboli ed esposte;
¨ che si mantengano e vengano rese operative le forme di decentramento nei Quartieri che possano permettere la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche ambientali attraverso la collaborazione con il volontariato locale. I Quartieri dovranno dare massima diffusione degli incontri che andranno ad esprimere il parere preventivo sull'individuazione dei siti idonei, coinvolgendo le parti interessate.
¨ che non siano privilegiate alcune zone della città a scapito di altre, per garantire il rispetto dei diritti della cittadinanza all'interno del principio dell'uguaglianza, senza discriminazioni;
¨ che non si possa prescindere, procedendo ad una immissione senza regole di coordinamento, anche dall'analisi del rischio di svalutazione degli immobili con conseguente degrado visivo, paesaggistico - ambientale delle zone residenziali coinvolte.
I comitati ed i cittadini invitano il Comune di Bologna ad utilizzare, quale ulteriore riferimento, le "Linee Guida per la previsione e l'installazione di impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile", predisposte dalla Provincia di Bologna nel giungo 2002.
L'amministrazione comunale, con la tardiva delibera di Giunta n. 26983 del 31 marzo 2003, ha inteso annullare la precedente delibera del 14 ottobre 2002 in cui si accettavano le prescrizioni del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (sinteticamente definito Gasparri). Atto atteso dalla cittadinanza in seguito all'intervento della Regione Emilia-Romagna che con Delibera di Giunta n. 1899/2002 del 21/10/2002 ha annullato gli effetti del Decreto Legislativo Gasparri, ridando validità alla precedente Legge regionale n. 30/2000. Da quanto sopra enunciato appare evidente che il Comune di Bologna non intende rinunciare ad una autonoma capacità pianificatoria, risultando essenziale l'invito ad assumere come proprie le linee di indirizzo indicate da comitati ed associazioni.
Promotori comitati:
Comitato Alberi non antenne
Comitato Mazzini
Associazione Culture di Confine
Comitato del Giardino che non c'è
Comitato per il vero vigile di quartiere
Comitato Via Beniamino Gigli
Comitato Via Leoncavallo
Comitato Via del Parco
Comitato Pontevecchio
Comitato Via Breventani
Comitato Via Castiglione
Comitato Via Novaro
Comitato Via Bondi
Comitato Villaggio S. Giorgio
Comitato Via dell'Arcoveggio
Comitato Via Vancini e Scuole Maria Ausiliatrice
Comitato Via Campagna
Comitato Via Bergamini
Comitato Via Vittoria
Comitato Rotonda Romagnoli
Comitato Via Cadriano
Comitato Via Triachini
Comitato dell'Osservanza
Comitato Asilo Nido Nuovo Croce Coperta
Comitato Scuola materna Bruno Lanzarini
Comitato Via Andrea da Faenza
Comitato Via Dal Luzzo
Comitato Via Cilea
Comintato Via della Birra
Comitato San Luca
Residenti Via Benedetto Marcello - Foscherara - limitrofe
Comitato Via Mezzofanti
Comitato Ca' Bianca
Comitato Collina S. Viola - Ospedale Maggiore
Residenti di Via Solferino
Promotori cittadini:
Zap e Ida: Ida Cassetta e Vincenzo Zapparoli
Giovannini Fabio
Matteucci Alessandro
Manna Valdino
Cocchi Alessandro
Morigi Gabriele
Puglioli Simonetta
Sturniolo Orazio
Adesioni:
A.L.C.E. - Associazioni Nazionali e
comitati italiani in lotta contro l'elettrosmog
WWF Nazionale
VAS Nazionale
Amici della Terra Friuli Venezia Giulia
Amici della Terra di Ozzano Emilia
Ambientiamoci
WWF Bologna
Legambiente Bologna
Lega consumatori ACLI
Arci Bologna
ASPPI - Associazioni Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
Confederazione Consumatori Utenti (APU - Federconsumatori - Sunia)
Comitato Al Crusel
Comitato Salviamo i Giardini Margherita
Associazione per la tutela del centro storico di Bologna e
della sua immediata periferia Scipio Slataper
Albertelli Ada (del Comitato Fascia Boscata)
Elio Antonucci - Forum elettrosmog
Le Formichine
Il Parco - libera associazione cittadini di Via Larga
Contrade delle torri e delle acque
Cerchio Verde
Comitato Ambiente Corticella
Bertolt Brecht
Contatto studenti
ass. Nuovamente
Ca' Bura
Comitato Ambiente San Lazzaro Sud
Comitato San Lazzaro Nord
Medicina democratica
Associazione Esposti Amianto
Circolo Cico Mendez
Il Comitato "per Villanova"
Comitato Via Carlina di Castenaso
Associazione Elettrosmog Volturino - Foggia
Comitato contro l'inquinamento elettromagnetico S. Silvestro Colle - Pescara
Comitato per il Risanamento ambientale di Via Mazzini e dintorni - Parma
ALSADISI Associazione Legale Salute Diritti Sicurezza - Roma
Comitato dei cittadini di Montecchio Emilia contro l'elettrosmog - Reggio Emilia
Gruppo Sogliano al Rubicone
Associazione Bambini senza radiazioni di Montemario
Comitato cittadino No elettrosmog Tivoli Villa Adriana
Comitato a tutela dei diritti di Imola
Coordinamento dei comitati popolari liguri e toscani per la difesa dell'ambiente
Forum Ambientalista nazionale
VAS Parma
ECO - Ecologia Comunicazione Organizzazione
Ecoistituto del Veneto e dell'Emilia Romagna
Ecoistituto delle tecnologie appropriate di Cesena
Rivista Gaia
Cobas S. Orsola
RDB/CUB Bologna
Proposta di Delibera di Iniziativa Popolare
di indirizzi in materia di elettrosmog
Promossa dai Comitati Promotori
Comitato Alberi non antenne
Comitato Mazzini
Associazione Culture di Confine
Comitato del Giardino che non c'è
Comitato per il vero vigile di quartiere
Comitato Via Beniamino Gigli
Comitato Via Leoncavallo
Comitato Via del Parco
Comitato Pontevecchio
Comitato Via Breventani
Comitato Via Castiglione
Comitato Via Novaro
Comitato Via Bondi
Comitato Villaggio S. Giorgio
Comitato Via dell'Arcoveggio
Comitato Via Vancini e Scuole Maria Ausiliatrice
Comitato Via Campagna
Comitato Via Bergamini
Comitato Via Vittoria
Comitato Rotonda Romagnoli
Comitato Via Cadriano
Comitato Via Triachini
Comitato dell'Osservanza
Comitato Asilo Nido Nuovo Croce Coperta
Comitato Scuola materna Bruno Lanzarini
Comitato Via Andrea da Faenza
Comitato Via Dal Luzzo
Comitato Via Cilea
Comintato Via della Birra
Comitato San Luca
Residenti Via Benedetto Marcello - Foscherara - limitrofe
Comitato Via Mezzofanti
Comitato Ca' Bianca
Comitato Collina S. Viola - Ospedale Maggiore
Residenti di Via Solferino
Promotori cittadini:
Zap e Ida: Ida Cassetta e Vincenzo Zapparoli
Giovannini Fabio
Matteucci Alessandro
Manna Valdino
Cocchi Alessandro
Morigi Gabriele
Puglioli Simonetta
Sturniolo Orazio
Adesioni:
A.L.C.E. - Associazioni Nazionali e comitati italiani in lotta contro l'elettrosmog
WWF Nazionale
VAS Nazionale
Amici della Terra Friuli Venezia Giulia
Amici della Terra di Ozzano Emilia
Ambientiamoci
WWF Bologna
Legambiente Bologna
Lega consumatori ACLI
Arci Bologna
ASPPI - Associazioni Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
Confederazione Consumatori Utenti (APU - Federconsumatori - Sunia)
Comitato Al Crusel
Comitato Salviamo i Giardini Margherita
Associazione per la tutela del centro storico di Bologna e della sua immediata periferia Scipio Slataper
Albertelli Ada (del Comitato Fascia Boscata)
Elio Antonucci - Forum elettrosmog
Le Formichine
Il Parco - libera associazione cittadini di Via Larga
Contrade delle torri e delle acque
Cerchio Verde
Comitato Ambiente Corticella
Bertolt Brecht
Contatto studenti
ass. Nuovamente
Cà Bura
Comitato Ambiente San Lazzaro Sud
Comitato San Lazzaro Nord
Medicina democratica
Associazione Esposti Amianto
Circolo Cico Mendez
Il Comitato "per Villanova"
Comitato Via Carlina di Castenaso
Associazione Elettrosmog Volturino - Foggia
Comitato contro l'inquinamento elettromagnetico S. Silvestro Colle - Pescara
Comitato per il Risanamento ambientale di Via Mazzini e dintorni - Parma
ALSADISI Associazione Legale Salute Diritti Sicurezza - Roma
Comitato dei cittadini di Montecchio Emilia contro l'elettrosmog - Reggio Emilia
Gruppo Sogliano al Rubicone
Associazione Bambini senza radiazioni di Montemario
Comitato cittadino No elettrosmog Tivoli Villa Adriana
Comitato a tutela dei diritti di Imola
Coordinamento dei comitati popolari liguri e toscani per la difesa dell'ambiente
Forum Ambientalista nazionale
VAS Parma
ECO - Ecologia Comunicazione Organizzazione
Ecoistituto del Veneto e dell'Emilia Romagna
Ecoistituto delle tecnologie appropriate di Cesena
Rivista Gaia
Cobas S. Orsola
RDB/CUB Bologna
DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE DI INDIRIZZI
IN MATERIA DI ELETTROSMOG
OGGETTO: linee di indirizzo di pianificazione territoriale per rendere attuativa la Legge regionale del 31 ottobre 2000, n. 30 e i principi fondamentali individuati dalla Delibera di Giunta del Comune di Bologna n. 26983 del 31 marzo 2003 ai punti 2) 3) 5) e parte 7).
Il Consiglio
Premesso:
- che l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come bene fondamentale dell'individuo e della collettività;
- che l'art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea sancisce la validità del principio di precauzione, confermata nel febbraio 2003 dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'ICEMS;
- che la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante il titolo "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" disciplina la localizzazione delle emittenti radio e televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 381/98;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge medesima "le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale";
- che l'art. 1, comma 3, (Finalità) della Legge medesima dispone che "Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici";
- che l'art. 8 comma ultimo della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante il titolo "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" dispone che "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
- che l'art. 4, comma 1, del D.M. 10 settembre 1998, n. 381 con il titolo "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" stabilisce …."la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni …….. deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile ……. al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione";
- che l'allegato A.2 della Delibera di Giunta n. 26983/2003 - "procedimenti avviati dopo il 26.11.2002", nella fase procedurale "pubblicizzazione dell'istanza" prevede la distribuzione dell'informazione ai cittadini tramite un elenco indicante ubicazione e gestore proponente presso l'URP di quartiere e tramite un quotidiano ad ampia diffusione locale;
- che l'allegato A.2 della Delibera di Giunta n. 26983/2003 - "procedimenti avviati dopo il 26.11.2002", nella fase procedurale "osservazioni da parte dei titolari di interessi" stabilisce la presentazione entro 30 giorni dal deposito presso l'URP e Settori.
Considerato:
- che il criterio fondamentale su cui si deve fondare il sistema di distribuzione sul territorio della città degli impianti di telefonia cellulare sia un'analisi preventiva alla presentazione del piano annuale, in concertazione con i gestori, l'AUSL, l'ARPA ed i cittadini con pari dignità. Facendo riferimento alla Legge regionale n. 30/2000 si possa attribuire un ruolo ai Comuni, la capacità reale di coordinare le richieste di intervento dei gestori, con l'individuazione, attraverso il supporto dei quartieri, dei siti idonei all'installazione possibilmente all'interno dell'area di ricerca garantendo equità distributiva (come luoghi aperti, rotonde, collocazioni più alte rispetto all'abitato circostante ecc.), comunque una indicazione di aree e di procedure che potrebbero ospitare questa funzione con il minore danno possibile. Il Comune, con il supporto di una mappatura aggiornata, deve potere rilasciare concessioni che permettano una equilibrata redistribuzione degli impianti all'interno di un sistema organico di valutazioni globali e generalizzate per potere evitare concentrazioni solo in alcune zone, mettendo a rischio in maniera discriminante parte della popolazione, garantendo un monitoraggio continuo e a campione. Quanto sopra al fine di assicurare la minimizzazione dell'esposizione della cittadinanza esposta agli effetti sanitari prodotti dalle fonti inquinanti, come si evince all'art. 1 - c), finalità della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, e di assicurare la tutela della salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione come bene fondamentale dell'individuo e della collettività. Le scelte vanno effettuate nell'ambito di un più ampio progetto di pianificazione territoriale costruito con l'individuazione di aree di ricerca, così come previsto dall'art. 8 - Capo III - della Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" ed in osservanza del Protocollo d'intesa, PG 82175/00, liberamente firmato dall'amministrazione comunale e dai gestori di telefonia mobile;
- che si mantengano e vengano rese operative le forme di decentramento nei Quartieri che possano permettere la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche ambientali attraverso la collaborazione con il volontariato locale. I Quartieri dovranno dare massima diffusione degli incontri che andranno ad esprimere il parere preventivo sull'individuazione dei siti idonei, coinvolgendo le parti interessate;
- che, in relazione agli impianti per la telefonia mobile, l'obiettivo di qualità, che deve essere perseguito preventivamente, di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della Legge regionale n. 30/2000, riteniamo non sia efficacemente perseguito attraverso l'imposizione dell'attuale fascia di rispetto di 50 metri, ritenuti insufficienti per salvaguardare gli aspetti sanitari preventivi delle esposizioni a lungo termine. Doveroso diventa ampliare tale fascia di rispetto, perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per tempi prolungati, in considerazione della presenza di ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, luoghi comunque adibiti all'infanzia …)e di situazioni di particolare criticità ambientale;
- che le richieste dei cittadini espresse in assemblee sono riconducibili al seguente argomento principale: necessità di pianificazione utilizzando criteri di localizzazione supportati dalla necessità di ampliamento della fascia di rispetto e di individuazione di siti idonei;
- che non siano privilegiate alcune zone della città a scapito di altre, per garantire il rispetto dei diritti della cittadinanza all'interno del principio dell'uguaglianza, senza discriminazioni;
- che non si possa prescindere, procedendo ad una immissione senza regole di coordinamento, anche dall'analisi del rischio di svalutazione degli immobili con conseguente degrado visivo, paesaggistico - ambientale delle zone residenziali coinvolte.
In applicazione di quanto enunciato:
- nell'art. 8, comma 7, della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, sostituito dall'art. 2, comma 1, della Legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 che dispone "Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime." Obiettivo condiviso dal Comune di Bologna che lo indica tra i principi fondamentali individuati nella normativa ponendolo al punto 7) della Delibera di Giunta n. 26983/2003. Obiettivo condiviso anche dai comitati e dalle associazioni aderenti che ne chiedono l'applicazione effettiva con la presente proposta di iniziativa popolare.
Ritenuto di fornire la seguente motivazione, circa le ragioni che conducono all'individuazione di linee di indirizzo generale di pianificazione territoriale da assumere nel Regolamento di cui all'art. 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, per potere assicurare la tutela della salute dei cittadini esposti ai campi elettromagnetici:
- minimizzare l'esposizione della popolazione.
si rende opportuna l'emanazione di criteri generali in materia di elettrosmog
D E L I B E R A
- di fare corrispondere il Regolamento previsto dall'art. 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, adeguando le linee di indirizzo già espresse dal Consiglio con Delibera P.G. n. 43831 del 07/04/2003, agli indirizzi contenuti nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- di dare mandato al Sindaco di garantire le condizioni per l'applicazione degli indirizzi contenuti nell'allegato A agli organi preposti (ARPA, AUSL, Sportello Unico).
ALLEGATO A
INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ELETTROSMOG
1. Gli obiettivi di programma sono quelli individuati dall'art. 1 (Finalità) della Legge Quadro sull'inquinamento elettromagnetico n. 36 del 22 febbraio 2001, riassumibili come segue:
- assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione;
- applicare il principio di precauzione sancito dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea;
- assicurare la minimizzazione dell'esposizione della cittadinanza esposta agli effetti sanitari prodotti dalle fonti inquinanti, come si evince all'art. 1 - c), finalità della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e dall'art. 4, comma 1, del D.M. 10 settembre 1998, n. 381 che recita …. "la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni …. deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile …. al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione".
2. Rientrano tra gli obiettivi di programma le politiche di orientamento, di coordinamento, di individuazione di criteri generali di intervento negli strumenti di gestione del territorio al fine di operare una razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche presenti, procedendo ad autorizzare nuove concessioni o riconfigurazioni solo attraverso uno studio approfondito di una mappatura aggiornata degli impianti già esistenti di tutti i gestori, coordinando le richieste dei gestori mettendo in pratica i criteri indicati nella presente delibera di iniziativa popolare.
3. Orientamento generale è la considerazione della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività, in base a quanto stabilito dall'art. 32 della Costituzione. "Che il diritto alla salute è inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato, e che pertanto un potenziale pericolo sconosciuto a causa di mancanza di premura responsabile e precauzionale, non può essere lasciato passare come un rischio di vita" (vedi proposta di delibera tipo della Provincia di Bologna, deliberazione legislativa 9/2000 dell'11 ottobre 2000). E' la considerazione della necessità di procedere a valutazioni preventive che consentano l'applicazione del principio di "inversione della prova". Prima di procedere all'immissione sul territorio di nuove tecnologie invasive bisogna averne dimostrato l'innocuità.
4. Al fine di potere realizzare gli obiettivi di programma di cui al punto 1., il criterio fondamentale su cui si deve fondare il sistema di distribuzione sul territorio della città degli impianti di telefonia cellulare sia un'analisi preventiva alla presentazione del piano annuale, in concertazione con i gestori, l'AUSL, l'ARPA ed i cittadini con pari dignità. Facendo riferimento alla Legge regionale n. 30/2000 si possa attribuire un ruolo ai Comuni, la capacità reale di coordinare le richieste di intervento dei gestori, con l'individuazione, attraverso il supporto dei quartieri, dei siti idonei all'installazione dei nuovi impianti e delle riconfigurazioni, analizzando prima le alternative offerte dall'area di ricerca passando poi, nell'eventualità di non trovare un sito idoneo, ai quartieri e all'ambito cittadino, garantendo equità distributiva, (come zone aperte e terreni il più lontano possibile dai luoghi di permanenza e di vita e rotonde mettendo in atto soluzioni atte ad evitare il rischio di incidenti stradali con l'obbligo di assumere le utenze necessarie a garantire l'allontanamento; collocazioni più alte rispetto all'abitato circostante, come nel Comune di Venezia, verificando che i lobi non colpiscano le abitazioni circostanti, evitando presenze combinate elettrodotti-antenne; cimiteri, ecc.), comunque una indicazione di aree e di procedure che potrebbero ospitare questa funzione con il minore danno possibile. Il Comune, con il supporto di una mappatura aggiornata, deve potere rilasciare concessioni che permettano una equilibrata redistribuzione degli impianti all'interno di un sistema organico di valutazioni globali e generalizzate per potere evitare concentrazioni solo in alcune zone, mettendo a rischio in maniera discriminante parte della popolazione. Deve essere realizzato un sistema di misurazione e divulgazione dei valori di inquinamento elettromagnetico su tutto il territorio attraverso apparecchiature di misurazione collocate direttamente su stazioni radiobase e su antenne radio/TV congiuntamente all'impiego di apparecchiature mobili per il riscontro immediato a campione dei valori effettivi sul territorio. Quanto sopra al fine di assicurare la minimizzazione dell'esposizione della cittadinanza esposta agli effetti sanitari prodotti dalle fonti inquinanti, come si evince all'art. 1 - c), finalità della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, e di assicurare la tutela della salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione come bene fondamentale dell'individuo e della collettività. Le scelte vanno effettuate nell'ambito di un più ampio progetto di pianificazione territoriale costruito con l'individuazione di aree di ricerca, così come previsto dall'art. 8 - Capo III - della Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" ed in osservanza del Protocollo d'intesa, PG 82175/00, liberamente firmato dall'amministrazione comunale e dai gestori di telefonia mobile.
5. Criterio fondamentale di valutazione deve risultare altresì la salvaguardia delle situazioni di particolare criticità ambientale, già caratterizzate dalla presenza di fonti di campi elettromagnetici (telefonia cellulare, tralicci elettrici, impianti radioemittenti ecc.) e tenendo conto della presenza di inquinanti atmosferici chimici, visto il possibile aggravio della situazione e la possibile interazione tra gli inquinanti, come evidenziato nello Studio del Parlamento europeo sui danni alla salute (nota STOA 05/2001). Di fatto ogni luogo abitato è un "sito sensibile" che dovrebbe comportare analisi e valutazioni per evitare dannose concentrazioni di impianti che aumenterebbero indiscriminatamente il carico inquinate solo in alcune aree, tenendo conto di situazioni in cui persistono altre forme di inquinamento concomitanti (smog, rumore, problemi di scarsa viabilità del traffico ecc.).
6. Criterio fondamentale deve essere l'ampliamento dell'attuale fascia di rispetto di 50 metri ritenuti insufficienti per salvaguardare gli aspetti sanitari preventivi delle esposizioni a lungo termine. Diventa doveroso procedere nei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per tempi prolungati, in considerazione della presenza di ricettori sensibili (scuole, luoghi comunque adibiti all'infanzia, ospedali, case di cura, includendo anche il "day hospital" e gli ambulatori pubblici delle AUSL, …) e di situazioni di particolare criticità ambientale per garantire quelle parti della popolazione ritenute, dalla scienza attenta all'applicazione del principio di precauzione, cautela e di prevenzione sanitaria, più deboli ed esposte.
7. Criterio fondamentale, con principi di carattere generale, è l'individuazione di criteri di uguaglianza di trattamento che non consentano siano privilegiate alcune zone della città a scapito di altre, prevedendo anche il riposizionamento delle antenne già installate.
8. Al fine di assicurare tempestività ed efficacia di azione vanno incrementate e mantenute in essere le forme di decentramento nei Quartieri che possano permettere la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche ambientali. I Quartieri dovranno dare massima diffusione degli incontri che andranno ad esprimere il parere preventivo sull'individuazione dei siti idonei, coinvolgendo le parti interessate.
9. Non possiamo prescindere, procedendo ad una immissione senza regole di coordinamento, anche dall'analisi della certa svalutazione degli immobili con conseguente degrado visivo, paesaggistico - ambientale delle zone residenziali coinvolte.
10. Al fine di garantire un sistema di informazione al cittadino che gli consenta di presentare effettivamente le osservazioni, previste dall'art. 8 della Legge regionale n. 30/2000, il piano di sviluppo presentato dai gestori, così come previsto sempre dalla Legge regionale, art. 8, deve consistere esclusivamente nell'elenco dei siti in cui i gestori prevedono di progettare nuove installazioni, corredato dalla sola misurazione del fondo e della potenza degli impianti, evitando così ai gestori possibili aggravi economici. Vanno altresì affinate le forme di intervento e di divulgazione previste dalla Delibera di Giunta del Comune di Bologna n. 26983/2003 attraverso la concessione del tempo disponibile per l'intervento dei portatori di interesse. Solo dopo la valutazione degli interventi suddetti e dopo avere operato le opportune e motivate modifiche al piano, i gestori intraprenderanno l'iter autorizzativo previsto dalla Delibera della Giunta di Bologna. Ulteriormente si rende necessaria l'elaborazione di linee guida condivise da tutti i quartieri per l'informazione ai cittadini.
11. Per tutelare i cittadini dall'inquinamento elettromagnetico è inoltre indispensabile procedere allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione non inquinanti a banda larga ed ai relativi servizi per l'utente finale con la diffusione delle telecomunicazioni fisse basate su connessione via fibra ottica o via doppino telefonico.