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N. Reg.Dec. |
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N. Reg.Ric. |
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Anno |
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“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO” |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA |
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PRIMA SEZIONE DI LECCE |
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composto dai Magistrati: |
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Aldo Ravalli |
Presidente |
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Maria Ada Russo |
Componente |
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Renata Emma Ianigro |
Componente, rel./est. |
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ha pronunciato la seguente |
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S E
N T E N Z
A
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|
sul
ricorso n. 4588 del 2000 proposto da:
WIND
Telecomunicazioni s.p.a., con sede legale in Roma, in persona del procuratore
speciale avv.M.Mancuso, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del
ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe
Sartorio ed Angelo Vantaggiato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo in Lecce alla via Zanardelli n. 7;
RICORRENTE
COMUNE
DI CEGLIE MESSAPICA, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso
dall’avv. Bruno Belli , giusta mandato in calce all’atto di costituzione, ed
elettivamente domiciliato in Lecce alla via U.Foscolo n. 14 (c/o studio avv.
P.Merola);
RESISTENTE
per
l’annullamento
- della ordinanza n. 45 del 12.05.200 con cui il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica vietava, sul territorio comunale,:”l’installazione di antenne, ripetitori o impianti di altro genere di radiofonia, Tv, telecomunicazioni e telefonie che emettono onde elettromagnetiche, radio o di altro genere che possano essere nocive alla salute o che possano deturpare l’ambiente”;
- della deliberazione del 26.07.2000 con cui il Consiglio Comunale di Ceglie Messapica ha sospeso i procedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni all’installazione di impianti di telecomunicazione;
- della ordinanza n. 65 del 31.07.2000, parimenti non comunicata alla ricorrente, ma richiamata nel provvedimento sub 1., con cui il Sindaco ha sospeso il rilascio delle “eventuali nuove autorizzazioni di collocazione o installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche, in attesa della approvazione dei regolamenti in materia”;
- del provvedimento di diniego di rilascio della concessione edilizia richiesta adottato il 10.08.2000 dal Sindaco;
- della deliberazione n. 24 del 25.07.2001 con cui il Commissario Prefettizio del Comune ha approvato: “il Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per telefonia cellulare e servizi similari nonché antenne emittenti radiotelevisive”;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale;
nonché
per
la condanna, previa provvisionale, al risarcimento del danno ingiusto derivante
alla ricorrente dagli atti impugnati, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 33,34,35 d.lgs.80/98, e dell’art. 2043 c.c.;
Visto
il ricorso ed il relativi allegati;
Vista
le memorie depositate in atti;
Letti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 6.02.2002 ,
la dott.ssa Renata Emma Ianigro;
udito per il ricorrente l’Avv.G.Sartorio;
Ritenuto in fatto
Con ricorso n. 4588/00, la Wind telecomunicazioni s.p.a., in
persona del legale rappresentante p.t., premesso essere titolare di licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico
DCS1800 sul territorio italiano, esponeva che, al fine di realizzare – nei
tempi prescritti dalla licenza- la relativa rete telefonica per fornire agli
utenti il servizio di pubblica utilità, provvedeva a stipulare con Alcatel
s.p.a., un accordo quadro finalizzato alla fornitura e posa in opera, chiavi in
mano, di una rete di telefonia mobile. Ciò premesso precisava che, in forza
degli obblighi assunti, Alcatel ( dopo uno studio preliminare nel
territorio del Comune di Ceglie
Messapica da cui emergeva la necessità di realizzare almeno due postazioni di
antenne) individuava due siti e
precisamente uno collocato sul lastrico solare di un fabbricato sito in Via
Marconi n. 70, e l’altro su un terreno sito in contrada Moretto, distinto al
n.c.t. fg.70.part.lla 757.
Proposta,
in data 29.09.1999, istanza per il rilascio della autorizzazione edilizia sul
sito di via Marconi, ed ottenuto il parere favorevole igienico-sanitario del
Presidio Multizonale di prevenzione dell’A.U.S.L. Br/1, comunicato al Comune il
successivo 19.11.1999, il Dirigente
dell’Ufficio tecnico, in data 5.02.2000,
comunicava che la C.E.C. aveva espresso parere contrario alla
realizzazione dell’impianto “in quanto trattasi di zona densamente abitata e
comunque l’opera di che trattasi è soggetta a concessione edilizia e non ad
autorizzazione”. Proposto ricorso avverso il predetto provvedimento iscritto al
n. 991/2000 R.G., questo Tar sez.I. , con ordinanza del 20.04.2000 n. 894, non
appellata dall’Amministrazione comunale, accoglieva la istanza cautelare e
sospendeva l’efficacia del diniego impugnato poiché non congruamente motivato.
Successivamente,
il Dirigente del Settore Ediliza, pur diffidato alla emanazione di un nuovo
provvedimento, adottava la ordinanza sindacale n. 45 del 12.05.2000, mai
comunicata alla ricorrente, con cui vietava sine die la installazione sul
territorio comunale di antenne, ripetitori , o altri impianti di altro genere
di telefonia, Tv, telecomunicazioni e telefonie che emettono onde
elettromagnetiche, radio o di altro genere nocive alla salute o che possono
deturpare l’ambiente”. Depositata in
data 2.08.2000 la istanza di autorizzazione per il secondo impianto da
installarsi in contrada Moretto, il Sindaco, con ordinanza n. 65 del
31.07.2000, in esecuzione di una delibera C.C. adottata il 26.07.2000,
disponeva la sospensione di “eventuali nuove autorizzazioni di collocazione o
installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche , in attesa
dell'approvazione di regolamenti in materia". Con atto del 10.08.2000 il
Comune di Ceglie Messapica, senza provvedere sulla nuova istanza proposta da
Alcatel, negava , per la seconda volta,
la concessione edilizia richiesta per la realizzazione della stazione radio
base in via Marconi n. 70 sulla base delle ordinanze sindacali n.n. 45 e
56, della deliberazione C.C. del
26.07.2000, e della assenza del parere ambientale di competenza regionale ex
art. 2 bis della legge n. 189/1997. Tale ultimo motivo di diniego è stato poi
superato dal sopravvenuto rilascio, da parte della Regione Puglia, Assessorato
all’Ambiente, Settore Ecologia, del parere favorevole di compatibilità ambientale e sanitaria di entrambi gli impianti.
Avverso
le ordinanze sindacali n.n. 45 e 65/2000 , la delibera C.C. 26.07.2000, ed il
diniego di concessione edilizia del
10.08.2000, venivano proposte , quali motivi di impugnazione, le seguenti
censure:
1) Violazione di legge;
Violazione dell’art. 21 comma 7 della legge n. 1034/71, inottemperanza ed
elusione di provvedimento giurisdizionale, violazione dell’art. 2909 c.c.,
Il
diniego formulato dal Comune di Ceglie Messapica, il 10.08.2000, risulta
palesemente elusivo della pronuncia cautelare con cui questo Tar sospendeva il
primo diniego alla originaria istanza di rilascio di concessione edilizia
formulata da Alcatel, ed è stato emanato al solo fine di inibire alla Wind la
realizzazione nel territorio di Ceglie Messapica delle postazioni necessarie
per garantire il segnale telefonico;
2) Violazione di legge;
Violazione e falsa applicazione della legge n. 1902 /1952 mod. art. 4
l.n.1357/1995; violazione dell’art. 31 della l.n.1150/42; viol. Art. 4 l.
n.10/77; viol. art. 51 l.n. 142/90 come mod. art. 6 l.127/97, incompetenza,
eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, violazione del principio
di tipicità dell’atto amministrativo, sviamento di potere;
I
provvedimenti impugnati, nell’imporre un generalizzato divieto di installazione
di impianti radio base sull’intero territorio comunale, risultano adottati al
di fuori dei casi tassativi previsti in cui la legge n. 1902/52 ammette la sospensione di ogni
determinazione sulle domande di autorizzazione. La delibera n. 26/00, con cui
si sospende ogni determinazione sulle domande di autorizzazione per
l’installazione di stazioni radio base,
è stata adottata dal Consiglio Comunale al di fuori di ogni competenza
in materia, spettante per legge al capo
dell’Ufficio tecnico Comunale. Gli atti impugnati sono altresì illegittimi
poiché non preceduti dal previo parere C.E.C., e poiché comportanti una
sospensione “sine die”delle decisioni sulle istanze di concessione, in funzione della adozione di strumenti
urbanistici non ancora vigenti, ed in assenza di alcuna proposta già esistente al riguardo.
3) Violazione dell’art. 2
della legge n. 241/90, incompetenza, violazione degli artt. 4 e 31 legge n.
1150/42, violazione dell’art. 4 della legge n. 398/93, eccesso di potere, difetto
dei presupposti, sviamento della causa tipica;
I
provvedimenti di sospensione impugnati contrastano con il principio generale di
cui all’art. 2 della legge n. 241/90, secondo cui, ove il procedimento comsegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la
P.A. ha il dovere di concluderlo con l’adozione di un provvedimento espresso.
Per le istanze di concessione edilizia, l’art. 4 comma 2 del d.l. n. 398/93 contempla il potere di sospensione per
la sola ipotesi di richiesta di integrazione documentale. Nella specie, tutti i
termini procedimentali previsti dalla disciplina in materia sono decorsi, e la
società ricorrente ha ottemperato a tutte le richieste di integrazione
documentale.
4) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 della legge n. 142/90; eccesso di potere, difetto
assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione,
sviamento di potere, illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione
dell’art. 1 comma 6 lett. a) della legge n. 249/1997, incompetenza;
Gli
atti sindacali impugnati non possono qualificarsi nemmeno come ordinanze
contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art. 38 della legge n. 142/90 , poiché
manca, nella relativa motivazione, alcun riferimento a rilievi o accertamenti
attestanti un pericolo per la pubblica incolumità, e risultano smentiti nella
specie, dal parere favorevole igienico-sanitario rilasciato dalla competente
A.S.L. di Brindisi. Il potere extra ordinem, mediante adozione di comandi a
contenuto atipico, può essere esercitato
solo con riguardo a situazioni d’urgenza non preventivamente individuate dalla
legge; invece, la materia in esame è
regolata da una specifica disciplina di settore, in base alla quale, la
attivazione del servizio pubblico di telefonia mobile può essere impedita solo
qualora risulti preventivamente accertato il superamento dei limiti di
esposizione.
5) Violazione degli artt. 4
e 31 della legge n. 1150742; violazione dell’art. 4 legge n. 10/77, violazione
dell’art. 4 comma 4 del d.l. n. 398/93, incompetenza assoluta, violazione
dell’art. 102 d.p.r. 616/77, dell’art. 4 legge n. 833/78, dell’art. 1 legge n.
59/97, dell’art. 83 d.lgs. n. 112/98, dell’art. 1, comma 15, della legge n.
249/97, del d.m. n. 381/98.
I
provvedimenti impugnati risultano viziati da carenza assoluta di potere
dell’organo comunale, in quanto la legge
riserva allo Stato i compiti di rilievo nazionale per la tutela
dell’ambiente e della salute (art. 4 l.n.59/97), e, nella materia in oggetto,
attribuisce allo Stato la fissazione dei valori limite e delle linee guida
della qualità dell’aria e dei criteri di adeguamento degli impianti esistenti
(art. 83 d.lgs. 112/98). La installazione, l’esercizio e la fornitura della
rete pubblica di telefonia mobile, costituisce “attività di preminente
interesse generale” ex art. 2 d.p.r. n. 318/1997.
6) Illegittimità derivata
del provvedimento di diniego,
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, violazione del d.m. n.
381/98, eccesso di potere, carenza assoluta di istruttoria,
Il provvedimento di diniego è stato adottato dal Comune intimato
ignorando il precetto contenuto nella ordinanza cautelare con cui il Tar aveva
sospeso l’efficacia del precedente diniego, ed è in ogni caso affetto da
illegittimità derivata. Inoltre, non è stato preceduto da un’adeguata
istruttoria, ed è stato emanato senza attendere il giudizio sulla compatibilità
ambientale poi rilasciato in senso favorevole dalla Regione Puglia con atto
prot. 8621 del 12.10.2000.
Dai
provvedimenti impugnati sono derivati alla società ricorrente rilevanti danni
dovuti al mancato utile della società, stimato in lire 2.000.000 pro die per
ogni stazione, ed ai costi sopportati
per l’utilizzazione del sistema “roaming” comportante la corresponsione di
elevatissimi canoni di utilizzo agli
altri gestori di telefonia mobile.
Con
motivi aggiunti, notificati il 4.10.2001, la società ricorrente impugnava la
deliberazione n. 24 del 25.07.2001 con cui il Commissario Prefettizio del
Comune di Ceglie Messapica, approvava il : “regolamento per l’installazione, la
modifica, e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare
e servizi similari, nonché antenne emittenti radiotelevisive” ed ogni altro
atto presupposto, connesso o conseguenziale. Con successiva nota prot. 15699
del 23.08.2001 il Dirigente pretendeva l’adeguamento dei progetti presentati
allo “jus superveniens”. Avverso il predetto regolamento e gli atti successivi venivano proposti i
seguenti motivi di ricorso:
1)Violazione e falsa
applicazione dll’art. 35 della legge n. 1150/42 e succ.int. e mod., violazione
e falsa applicazione art. 7 della l.865/71, violazione e mancata applicazione
degli artt. 15 e 16 della l.r. Puglia n. 56/80;
Il Comune ha ritenuto di dare esecuzione
retroattiva al regolamento adottato, applicandolo illegittimamente anche alle istanze precedentemente
presentate.
Il
regolamento adottato è illegittimo laddove:
a) incide sulle procedure
inerenti la realizzazione degli impianti assoggettandole indiscriminatamente a
concessione edilizia; b) impone precisi divieti prescrivendo il rilascio della
concessione edilizia solo ed esclusivamente in zona “E” di cui al vigente P.d.F. (ma non in presenza
di abitazioni entro un raggio di metri 50), ovvero sui lastrici solari di
edifici ubicati nelle sole zone “C” e “D”; c)
impone fasce di rispetto e distanze minime in misura non inferiore a 200
metri e 100 metri da edifici scolastici e ospedalieri, asili nido, parchi gioco
e verde attrezzzato per le attività del tempo libero; d) richiede l’allegazione
del parere ispsel, oltre ai pareri preventivi e successivi della A.S.L.
competente; e) introduce valori di campo più restrittivi rispetto a quelli
inderogabilmente fissati a livello nazionale fissandoli in 3v/m; f) prescrive
la presentazione di una documentazione entro 90 giorni dalla relativa entrata
in vigore, oltre una comunicazione di reperibilità continua di addetti della
società per ogni singolo sito, da raggiungere entro un’ora, g) dispone il
trasferimento degli impianti esistenti nelle zone ammesse previo ottenimento di
un nuovo titolo concessorio.
Inoltre,
stante la natura edilizia del regolamento in questione, esso doveva essere
approvato attraverso la procedura di modifica del regolamento edilizio
disciplinata dagli artt. 35 e 41 octies della legge n. 1150/42, e dall’art. 15
della legge reg. n. 56/80, cosa che
nella specie non è avvenuta.
2) Violazione degli artt.
31 e 32 della legge n. 1150/42, 1 e 4 della legge n. 10/77, 4 della legge n.
493/93 e succ. mod., 1 e 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere, difetto di
istruttoria e di motivazione, illogicità;
La
delibera impugnata sottopone indiscriminatamente a regime concessorio qualsiasi
attività diretta alla installazione di antenne per telefonia mobile, mentre le antenne per telefonia cellulare
non sempre comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
rilevante ex art. 1 legge n. 10 del 1977, come nel caso dei c.d. impianti “roof
top” costituiti da antenne di ridottissime dimensioni normalmente collocate sui
lastrici solari di edifici preesistenti. Diversamente gli impianti c.d. “row
land” posti su pali o tralicci sono di regola sottoposti al rilascio di
concessione edilizia.
Il
Consiglio Comunale è pervenuto alla adozione dell’impugnato regolamento in
assenza di qualsivoglia istruttoria in ordine alle caratteristiche tecniche
dell’attività in questione.
3) Violazione art. 1 comma
6 lett. a), n. 15 l.n. 249/97, d.m. n. 381 del 10.09.1998, l.n. 36/2001, art.
21 l.r. n. 17/00, incompetenza, eccesso di potere per sviamento,
Il
Consiglio Comunale di Ceglie Messapica ha introdotto, con il regolamento
gravato, limiti e criteri più restrittivi di quelli dettati a livello statale
dal d.m. n. 381/1998, violando le competenze riservate dalla legge in via esclusiva allo Stato in materia di fissazione dei valori-limite,
ed al circuito Governo-Regioni per il raggiungimento di obiettivi di
qualità, e, in ogni caso, impedendo
del tutto lo svolgimento del servizio di telefonia cellulare all’interno del
centro abitato di Ceglie Messapica. La legge regionale n. 17/00 , lungi
dall’abilitare i Comuni a introdurre normative ulteriori e più restrittive a
protezione della salute pubblica, conferisce ai Comuni limitati compiti
amministrativi di organizzazione, necessariamente finalizzati a garantire il
solo rispetto dei criteri e valori fissati dallo Stato, ciò almeno fino a
quando non sarà entrata in vigore la legge-quadro della Regione in materia di
campi elettromagnetici.
L’art.
8 comma 6 della legge n. 36/01 che
finalizza il potere regolamentare dei Comuni
al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” va
interpretata coerentemente con l’intero quadro normativo di riferimento.
4) Violazione della legge
n. 24971997, Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 381/98, violazione
della legge n. 36/01; incompetenza assoluta, eccesso di potere per sviamento,
illogicità manifesta, difetto di istruttoria;
Il
divieto generalizzato di installare impianti nel territorio urbano, nonché il
criterio della distanza di 100/200 metri da edifici scolastici, sanitari,
parchi gioco, e verde attrezzato, contrastano con la normativa statale vigente
in materia che consente la localizzazione di impianti in prossimità di edifici
residenziali, subordinando l’attivazione dell’impianto al rispetto del limite
ampiamente cautelativo di 6 v/m. Quanto detto trova conferma anche nelle linee
guida applicative del d.m. 381 cit posto che la individuazione di fasce di
rispetto all’interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di
edifici ad uso residenziale, scolastico e sanitario è prevista dalla legge
esclusivamente con riferimento agli elettrodotti, che sono impianti totalmente
diversi dalle stazioni radio base. Il criterio della distanza nel caso delle
stazioni radio base, quale strumento di protezione sanitaria della popolazione,
è privo del benchè minimo fondamento tecnico-scietifico, e del tutto oscuro è
il metodo attraverso cui si è stabilita una distanza anziché un’altra.
Il
divieto di installare impianti di telefonia cellulare nel centro urbano è
illegittimo, non essendo previsto da alcuna normativa al riguardo.
La
deliberazione impugnata omette ogni considerazione delle peculiari
caratteristiche tecniche che le infrastrutture devono possedere per
garantire il funzionamento del servizio.
Le
prescrizioni urbanistiche adottate dal Comune inducono la società ricorrente a
rinunciare alla realizzazione della rete di telefonia cellulare nel territorio
comunale di Ceglie Messapica.
Costituitosi
il Comune di Ceglie Messapica, eccepiva, in primo luogo, la carenza di giurisdizione del Tribunale
Amministrativo trattandosi di controversia in materia di tutela del diritto
alla salute, inoltre la tardività della
impugnativa avverso gli atti
sindacali e la delibera C.C. n.26/00, proposta oltre i termini di legge, e, nel merito, la sussistenza dei presupposti
dell’intervento sindacale dovuti alla urgenza di provvedere in via preventiva
per eliminare possibili cause di danno alla salute dei cittadini. Quanto ai motivi aggiunti, deduceva la
applicabilità del regolamento adottato alle istanze di concessione presentate
dalla ricorrente, quali norme vigenti all’atto della adozione del relativo provvedimento,
la assoggettabilità a concessione edilizia dei tralicci e degli impianti a
terra, e la sussistenza di una competenza comunale in materia.
All’udienza
pubblica del 6 febbraio 2002 il ricorso
è stato discusso e ritenuto per la decisione
Considerato in diritto
1. Preliminarmente va rigettata poiché
infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune
resistente. La controversia in esame rientra indubbiamente nella giurisdizione
amministrativa, posto che il ricorso ha ad oggetto la impugnazione di atti
amministrativi di cui si chiede l’annullamento, mentre il diritto alla salute
dei cittadini - posto a sostegno dell’eccezione- rileva in via meramente
consequenziale per cui non può comportare lo spostamento del presente giudizio
innanzi al giudice ordinario.
2. In primo luogo va rilevata
l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto in
via principale avverso le ordinanze sindacali impugnate n.n. 45 e 65/00, con cui era stata vietata l’installazione di impianti di
telefonia mobile su tutto il territorio comunale ed era stata sospesa ogni
determinazione sulle relative istanze di autorizzazione o concessione “in
attesa della approvazione dei regolamenti in materia”. Dette ordinanze sono
state successivamente revocate dal
Commissario Prefettizio del Comune di Ceglie Messapica - con la delibera n. 24
del 25.07.2001 di adozione dell’impugnato regolamento- “poiché in contrasto con la normativa
vigente di recente approvazione e perché la loro efficacia verrebbe a perdersi
con l’approvazione del regolamento medesimo”. Conseguentemente viene meno anche
l’interesse a coltivare il ricorso avverso il
provvedimento di diniego della concessione edilizia richiesta da
Alcatel, per il sito posto in via Marconi n.70, trattandosi di atto adottato il
10.08.2000, in attuazione delle predette ordinanze. L’impugnato provvedimento
risulta altresì superato anche
nella parte in cui nega il rilascio della concessione richiesta per l’assenza
del parere ambientale di competenza regionale, poi intervenuto in senso favorevole con atto prot. n. 8621
del 12.10.2000.
3. Vanno esaminati i motivi di ricorso
proposti avverso la deliberazione n. 24 del 25.07.2001 con cui il Commissario
Prefettizio del Comune di Ceglie Messapica, approvava il: “Regolamento per
l’installazione la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per
telefonia cellulare e servizi similari, nonché antenne emittenti
radiotelevisive”.
In
punto di fatto va, in primo luogo chiarito, che la ricorrente Wind
Telecomunicazioni s.p.a. ha dedotto, nella specie, di aver presentato al Comune
di Ceglie Messapica due istanze di concessione/autorizzazione per la
realizzazione di due stazioni radio-base di telefonia mobile, e precisamente,
la prima, in data 29.09.1999 per un impianto da installare sul lastrico solare
di un fabbricato sito in via Marconi, e la seconda per un impianto da collocare
in contrada Moretto nell’ambito del territorio dello stesso Comune.
In
seguito all’adozione dell’impugnato regolamento, il Comune di Ceglie Messapica,
con nota allegata in atti del 23.08.2001, trasmetteva alla ricorrente copia di
tale regolamento, invitandola ad adeguare i rispettivi progetti allo "ius
superveniens" costituito dalla nuova regolamentazione comunale,
segnatamente ai parametri, ed alla documentazione di cui all'art.4 dello
stesso.
Con
successiva nota del 4.10.2001, con specifico riferimento all’applicabilità del
regolamento, ed in relazione ad entrambi gli impianti in questione, l’Ufficio
Tecnico del Comune insisteva nella produzione della documentazione di cui
all’art. 4, ed asseriva esplicitamente
che, per il sito di contrada Moretto, l’intervento come descritto “non contrasta “ con il
regolamento comunale.
Diversamente,
un siffatto contrasto è stato ivi ravvisato con riguardo all’impianto da
collocare in via Marconi poiché:“- nel raggio di 50,00 ml dalla base
dell’antenna, sono comprese altre costruzioni con permanenza umana di almeno 8
ore al giorno (abitazioni, ed esercizi privati) ; - la distanza minima da
edifici pubblici quali ospedali scuole, chiese è superiore a ml 100,00, ma la
stessa struttura ospitante l’impianto è a destinazione collettiva (chiesa,
convitto, spazi attrezzati per il giuoco)”.
Preliminarmente
rileva il Collegio, sotto il profilo dell’ammissibilità, che, risultando
impugnato un atto di natura regolamentare e quindi di carattere generale, la
disamina da svolgersi in questa sede deve essere limitata alle disposizioni
ritenute lesive della posizione giuridica vantata dalla ricorrente, dovendo
escludersi la configurabilità di un interesse diretto ed attuale ad impugnare
disposizioni non applicate o comunque estranee alla fattispecie in esame.
Tale
interesse va rapportato, inequivocamente, alla finalità perseguita dalla
società ricorrente attraverso il presente ricorso, che è quella di assicurare nell’ambito di tutto il
territorio comunale di Ceglie Messapica, la efficienza e funzionalità del servizio di telefonia mobile,
possibilmente, con impianti di sua pertinenza.
In
tal senso dovrà aversi riguardo esclusivamente: alle censure relative alle
norme regolamentari attestate come incompatibili con l’efficienza e
funzionalità del servizio in questione; a quelle ritenute rilevanti
dall’Ufficio Tecnico Conunale nella su menzionata nota del 4.10.2001, ed a quei
motivi di ricorso di natura procedimentale suscettibili comunque di travolgere
l’intero strumento adottato.
4. Nel merito va, innanzitutto,
riconosciuta l’applicabilità del regolamento impugnato alle istanze presentate
prima della sua adozione, posto che, per giurisprudenza pacifica, l’Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa vigente
al momento della adozione dell’atto amministrativo.
4.1 Seguendo un ordine di pregiudizialità
logica nelle questioni da trattare, va
preliminarmente esaminata la
doglianza relativa alla addotta inosservanza, nella specie, della procedura di adozione e approvazione dei regolamenti edilizi come disciplinata dalla legge statale n.1150/42 artt. 35 e 41 octies,
e dalla legge regionale n. 56/80 art.
15, che annovera testualmente il
regolamento edilizio tra gli elaborati che costituiscono il P.R.G., la cui procedura in nulla differisce da
quella di adozione delle varianti urbanistiche.
Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio
che, allo stato della normativa vigente, debba escludersi l’addotta
assimilabilità del regolamento in materia di installazione di impianti per
telefonia cellulare, ad un regolamento di natura edilizia. Ciò per le ragioni
di seguito esposte. E’ noto che, in seguito all’introduzione della legge n.
142/1990 in tema di autonomie locali, l’autonomia statutaria e regolamentare
dei Comuni ha avuto una spiccata accentuazione. In passato, i regolamenti
comunali erano classificati per lo più in base all’oggetto disciplinato.
Attualmente, essi sono orientati per “funzioni” come desumibile dall’art. 5
della legge n. 142 del 1990, ora trasfuso nell’art. 7 d.lgs. 267/00, in
coerenza con la maggiore autonomia riconosciuta agli enti locali. Ed infatti,
l’art. 5 cit., in tema di autonomia regolamentare di Province e Comuni,
menziona, oltre i regolamenti per la organizzazione degli organi e degli
uffici, i regolamenti “per l’esercizio delle funzioni”. In tale assetto normativo, il regolamento viene
quindi configurato come lo strumento per consentire all’ente di conseguire
determinate finalità proprie delle funzioni ad esso attribuite.
Nella
materia in esame, il potere regolamentare riconosciuto ai Comuni, ha
trovato un primo fondamento normativo,
nell’art. 21 della legge regionale n. 17 del 30.11.2000, in tema di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale, emanata in attuazione della
delega contenuta nell’art. 4 della legge n. 59/97. Tale legge, all’art. 21 comma 2, ha attribuito ai Comuni il
potere di dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle
popolazioni, di un regolamento di “organizzazione del sistema di
teleradiocomunicazioni” che integra la pianificazione territoriale.
La
norma è di alcuni mesi anteriore a quella, di contenuto analogo, adottata nella
nella legge-quadro n. 36 del 22.02.2001 sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Detta legge statale all’art.
8 comma 6, nel determinare le
competenze dei Comuni, stabilisce che essi: “possono adottare un regolamento
per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare la esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici”.
Tale
essendo il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi, a parere del
Collegio, che, con le norme in questione, la legge abbia inteso attribuire ai
Comuni il potere di organizzare il sistema di teleradiocomunicazioni su base
locale, attraverso la adozione di
prescrizioni regolamentari che organizzino il servizio tenendo conto di
esigenze locali valide e compatibili con l’obiettivo di minimizzare il rischio di esposizione delle
popolazioni.
Tali
prescrizioni non costituiscono esercizio del potere di pianificazione
urbanistica del Comune, in senso
stretto, poiché non hanno la funzione
di incidere sulle modalità di conformazione del territorio, nè di modificare, o introdurre nuovi parametri o standards urbanistici, ma
normalmente presuppongono le preesistenti destinazioni di zona rilevanti ai fini della concreta attuazione
del principio di minimizzazione.
Né, su tale piano, può smentire tali
conclusioni la circostanza che, per
consentire la installazione di stazioni radio-base, la Amministrazione comunale
sia spesso tenuta ad operare valutazioni inerenti l’aspetto estetico-ambientale
degli impianti o comunque l’impatto che essi determinano sul tessuto
urbanistico. Sotto tale profilo, va
rilevato che prescrizioni di tal genere, preesistono al regolamento e si
rinvengono anche in altri tipi di regolamenti organizzativi o di pianificazione
delle attività sul territorio,
dovendosi distinguere tra rilevanza urbanistica dell’attività, e natura
urbanistica della normativa.
Ci
si riferisce, ad esempio, ai regolamenti contro l’inquinamento acustico
previsti e disciplinati dalla legge-quadro
n.447 del 26.10.1995, che li colloca nell’ambito dei regolamenti di
igiene e sanità (art. 6 comma 2). Le fattispecie presentano, infatti,
indiscutibili analogie. L’impostazione di fondo della legge n. 447/95 non
differisce, di molto, da quella fatta propria dalla legge–quadro n. 36/01.
L’aspetto comune è dato dalla funzionalizzazione delle rispettive normative
alla tutela dell’ambiente contro l’inquinamento, dall’esistenza, in entrambi i
detti strumenti, di particolari prescrizioni da imporre in materia di rilascio
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture, e
nell’adozione di piani di risanamento
per le aree inquinate (art. 6). La
potestà regolamentare del Comune in materia di inquinamento acustico è,
peraltro, più incisiva sul territorio, rispetto a quella prevista dalla legge-
quadro contro l’inquinamento elettromagnetico.
La legge 447 cit. infatti attribuisce ai Comuni la facoltà classificare
il territorio in zone secondo i criteri prefissati dalle Regioni, ed in tale
ottica, la legge ne ha previsto il coordinamento con gli strumenti urbanistici
vigenti proprio a volerne sottolineare la autonomia rispetto ad essi. La legge
n. 36/01 all’art. 8 demanda, invece, alle regioni l’esercizio delle funzioni
relative all’individuazione dei siti per gli impianti di telefonia mobile, alle
modalità per il rilascio delle autorizzazioni, con facoltà delle predette di
“definire le competenze che spettano alle province ed ai Comuni”
Da
quanto argomentato si è chiarito che la esistenza, in un regolamento comunale,
di prescrizioni di rilevanza urbanistica relative alle modalità di rilascio di
autorizzazioni o concessioni edilizie, o relative alla classificazione del
territorio in zone, non induce, automaticamente a qualificare un regolamento come atto di esercizio di potestà
pianificatoria urbanistica, intesa quale uso diretto del territorio, e non già
delle attività “sul territorio”. Ciò che rileva ai fini della qualificazione
giuridica, si è detto, è l’esercizio della “funzione” costituente il
presupposto dell’esercizio del potere regolamentare, che, nella specie, non
riguarda direttamente il territorio, ma le modalità attraverso cui il servizio
di telefonia mobile può inserirsi nel tessuto urbanistico, senza interferire
con le condizioni di vivibilità ambientale dei luoghi o con altri valori
preesistenti. L’organizzazione del servizio di telefonia mobile rientra ora, ex
lege, tra i fini istituzionali dell’Amministrazione locale che, in tale veste,
è tenuta a garantire la erogazione del servizio sotto il profilo della funzionalità,
coerentemente con la prioritaria finalità di minimizzazione del rischio di
esposizione, posto a salvaguardia
della salute umana e salvi altri valori preesistenti.
Esclusa
quindi, alla luce di quanto sopra, la natura edilizia del regolamento in
questione, ne deriva l’infondatezza delle censure relative al tipo di procedura
adottata, che correttamente è quella propria dei regolamenti organizzativi
comunali.
5. Venendo ora all’esame delle singole
norme regolamentari oggetto di impugnativa, occorre soffermarsi sulle
prescrizioni ritenute dall’Ufficio Tecnico Comunale in contrasto con le istanze presentate dalla società ricorrente
(nota del 4.10.2001) Si è sopra precisato che l’Ufficio Tecnico, nella relazione
presentata sulle istanze Wind/Alcatel, ha chiarito, con riferimento al
regolamento di recente adozione, che le domande dovevano essere integrate dai
documenti previsti dall’art. 4, senza tuttavia specificare quali, tra gli atti
elencati dalla norma, risultavano mancanti.
Innanzitutto,
con riferimento alla documentazione richiesta dall’art. 4 del regolamento, la
società ricorrente non ha dimostrato di aver ottemperato alla nota istruttoria
inviatale dall’amministrazione con nota prot. n. 16599 del 23.08.2001, né ha
chiarito le ragioni per cui non ha prodotto la documentazione richiesta
dall’art.4. Inoltre, quanto alle contestazioni mosse in relazione all’art. 4,
va rilevato che esse sono estremamente generiche, né chiariscono quale sia il pregiudizio derivante alla società
dall’integrazione istruttoria richiesta, né se siano ivi indicati atti che la
stessa non è in grado di produrre per particolari ragioni.
Non
è dato,in sostanza, conoscere quale sia il profilo di illegittimità ravvisato
dal ricorrente con riferimento a ciascuno degli atti richiesti ai fini della
istruttoria, tenuto conto, peraltro,
della ampia enumerazione contenuta nel
citato art. 4.
5.1. La relazione redatta il 4.10.2001 dal
responsabile del servizio, attesta che la istanza presentata per la installazione di una stazione radio
base in via Marconi, contrasta con la normativa posta in materia di distanze
dal regolamento di nuova adozione, posto che l’impianto risulta collocato nel
raggio di 50,00 m.l. da ricettori sensibili, e poiché la stessa struttura
ospitante l’impianto è a destinazione collettiva (chiesa,convitto, spazi
attrezzati per il gioco). Al riguardo l’art. 5 del citato regolamento,
nell’introdurre divieti in materia di installazione di stazioni radio-base,
stabilisce che: “Per garantire la massima tutela dei soggetti
particolarmente sensibili, è vietata,
l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza
radiotelevisiva , su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido,
ed a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro esterno di predette
strutture”. Il ricorrente censura detta norma, poiché priva di fondamento
tecnico-scientifico, e poiché l’unico limite posto dalla legge in presenza di
ricettori sensibili è quello della
intensità del campo fissata nel valore di 6 v/m in corrispondenza di edifici
adibiti a permanenza giornaliera non inferiore a quattro ore.
La
censura è infondata. Ritiene il Collegio che il criterio della distanza, così
come fissato dal Comune di Ceglie Messapica,nella misura di duecento metri dai
c.d ricettori sensibili, non incorra
nei vizi di legittimità denunciati in ricorso.
Tale
criterio, a parere del Collegio, trova la propria legittimazione nel principio
di prevenzione vigente in materia, e, dal punto di vista tecnico, non appare
frutto di scelte irragionevoli od arbitarie.
Come
noto, gli impianti di telefonia cellulare utlizzano antenne che producono onde
elettromagnetiche c.d. ad alta frequenza, che si irradiano nell’ambiente
circostante sia sul piano orizzontale che su quello verticale. Sulla base delle attuali conoscenze
scientifiche, a distanza dalla sorgente,
i campi elettromagnetici si distribuiscono su superfici sempre più
ampie, e l’intensità di essi diminuisce man mano che essi si propagano, secondo la legge quadratica della distanza.
. Attraverso il criterio della distanza si mira in sostanza a sottrarre i c.d.
ricettori sensibili dal fascio, di più alta intensità, e di “diretta irradiazione”, generato dalla sorgente.
In
tal senso, ed, allo stato, in assenza di indicazioni di fonte normativa,
trova giustificazione ed è ragionevole
la imposizione da parte del Comune, delle c.d. fasce di rispetto in
prossimità delle zone densamente abitate,
in quanto dirette a “minimizzare” il rischio di esposizione delle
popolazioni.
5.2 Rileva il Collegio che il principio di minimizzazione nella materia,
va applicato con particolare rigore, poiché funzionale alla tutela di un valore
fondamentale della persona quale’è quello della salute umana garantita dall’art.
32 Cost.. Esso costituisce applicazione del principio di “precauzione” di
derivazione comunitaria, sancito dall’art. 174 par. 2 del Trattato di Roma
(art. 130R prima della entrata in vigore del trattato di Amsterdam), secondo
cui la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi
della “precauzione e della azione preventiva”. Trattasi di un principio di
applicazione generale che, come confermato dalla giurisprudenza della Corte
Comunitaria, trova applicazione in
tutti quei settori ad elevato livello di protezione, e ciò indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso
causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti
pregiudizievoli che ne derivano. La Corte di Giustizia comunitaria ha in
particolare asserito che l’esigenza di tutela della salute umana diviene
imperativa, in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora
scientificamente accertati (C.G. sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95;
sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme).
Nella
materia in esame, la applicazione del principio di precauzione non può
prescindere da una considerazione fondamentale: l’assenza di conoscenze
scientifiche certe sugli “effetti a
lungo termine” sulla salute umana, derivanti dalla esposizione alle c.d.
radiazioni non ionizzanti promananti dagli impianti di telefonia mobile. Tale
aspetto del problema non può essere trascurato in un’epoca in cui si assiste ad
un incremento esponenziale del numero di
ripetitori per telefonia cellulare nei centri abitati. Va osservato al
riguardo, che in assenza di studi scientifici certi sui detti effetti a lungo
termine, non può asserirsi che i valori limite minimi fissati dalla normativa
statale, siano assolutamente prudenziali. Del resto il panorama europeo in
materia risulta estremamente variegato, e poco rassicurante al riguardo, posto
che ad esempio, in Belgio la legislazione nazionale prevede un limite di 20,5
v/m, mentre il Belgio francofono si è attestato su un valore di 3 v/m; la
Svizzera ed il Liechtenstein hanno scelto
un valore di 4,0 v/m; la Francia
e la Spagna hanno adottato un limite tra 41 e 58 v/m per una potenza rispettivamente di
900 e 1800 Mhz conformandosi alle linee guida elaborate dalla Commissione Internazionale per la Protezione
dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), ampiamente contestate dagli studiosi
poiché adottate senza tener conto degli studi epidemiologici in corso.
Da
quanto esposto è evidente che, a
livello europeo, non si registra un indirizzo uniforme sulla fissazione di
valori limite ritenuti precauzionali, alcuni dei quali sono peraltro inferiori
rispetto a quelli fissati in Italia dal d.m. 381/98 , il che induce ad
escludere che essi possano, con assoluta certezza, ritenersi del tutto
precauzionali.
E’
noto che i primi studi compiuti, allo
stato in via sperimentale, hanno già evidenziato rischi di gravi
patologie, anche tumorali, in particolare per gli organismi deboli, o in via di
formazione, o di crescita. Pertanto, in
presenza di un pericolo anche solo potenziale per la salute umana, il principio
di precauzione deve comportare una
anticipazione della tutela volta a
prevenire la insorgenza di possibili patologie a breve o a lungo termine, e
deve altresì evitare l’insorgenza dei diffusi stati di ansia e di stress
emotivo per coloro che abitano o vivono in
prossimità di una sorgente che emetta onde elettromagnetiche ad alta
frequenza. Del resto è noto che la salute, nell’ampia accezione adottata dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, non si identifica con la sola
assenza di malattie, ma con uno “stato di completo benessere fisico,
psichico, e mentale”.
Da
quanto sopra esposto consegue che,
rispetto alle prioritarie esigenze preventive di tutela della salute
umana come rappresentate, diventa
recessivo l’interesse economico della
società ricorrente ad installare una
stazione radio base “entro la fascia di rispetto” prevista a tutela della
salute dei cittadini.
Nella
norma impugnata si fa riferimento ad edifici adibiti a permanenza
prolungata, ed in particolare a luoghi
di cura e di degenza, o destinati all’infanzia. Trattasi di luoghi utilizzati quali sedi di residenza
o occupati da soggetti deboli, rispetto ai quali, la fissazione di fasce di
rispetto contro la irradiazione diretta diventa una esigenza imprescindibile,
allo stato delle conoscenze. La mancata predeterminazione, con legge,
di fasce di rispetto valevoli erga omnes, non può interpretarsi quale
indice di inutilità delle medesime a salvaguardia dal rischio di esposizione.
La scelta relativa, a parere del Collegio, non può che essere rimessa alla
Amministrazione competente, nella misura in cui la relativa determinazione può
variare in relazione alle
caratteristiche morfologiche ed orografiche del luogo, alla estensione del
centro abitato, alla densità abitativa,
alla dislocazione o concentrazione delle varie zone in cui sono collocati gli
edifici, sedi di ricettori sensibili, o
comunque alle caratteristiche proprie
della comunità..
6. Quanto agli altri motivi di ricorso
fatti valere avverso l’impugnato regolamento, deve rilevarsene la inammissibilità,
secondo quanto di seguito precisato.
6.1. Con riferimento alla questione relativa
alla indiscriminata assoggettabilità degli impianti a concessione edilizia da
parte dell’art. 4, va rilevato che la società ricorrente non ha dimostrato che
l’impianto di via Marconi, rientrerebbe in quella tipologia di antenne di
piccole dimensioni che, a suo dire, potrebbero essere assoggettati a mera
autorizzazione. Peraltro la giurisprudenza in materia risulta orientata in
maniera prevalente a ritenere assoggettabile a regime concessorio la
installazione degli impianti in parola, anche nei casi in cui essi siano
installati su edifici, in relazione all’impatto estetico-ambientale da essi
determinato ( cfr C.d.S. sez.V n. 415 del 6.04.1998, sez.V n. 5828 del 30.10.2000).
La trasformazione del territorio rilevante ai sensi dell’art.1 legge n. 10/77,
può discendere anche da una mera alterazione apprezzabile sotto il profilo
estetico ed ambientale o anche solo funzionale, in relazione alla visibilità ed
all’estetica complessiva del luogo.
6.2 Quanto ai valori limite fissati dal
Comune in corrispondenza delle zone residenziali, in misura inferiore alla
soglia minima fissata con d.m. 381/98, la ricorrente non ha dimostrato la
lesività della norma in questione, non
ha cioè documentato che tale
disposizione si porrebbe quale fattore ostativo alla attivazione degli
impianti oggetto di istanza. Non risulta provato agli atti che gli impianti per cui è causa,
contrastano con tale norma regolamentare nel senso che, qualora attivati,
determinerebbero un superamento dei valori limite fissati dal Comune, e
rischierebbero pertanto di restare inattivi. Sotto tale profilo va altresì
esclusa la ammissibilità del motivo in questione.
6.3 A conclusioni analoghe deve pervenirsi
con riguardo al lamentato difetto di istruttoria. La ricorrente non ha
dimostrato che le prescrizioni regolamentari adottate dal Comune di Ceglie
Messapica determinerebbero una oggettiva impossibilità di attivazione e
funzionamento del servizio di telefonia su tutto il territorio comunale. In
sostanza la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, sotto il profilo tecnico, che
i limiti imposti dal Comune di Ceglie Messapica con il regolamento in questione
impediscono la efficienza e funzionalità del servizio, determinando la mancata copertura del
segnale su tutto o su parte significativa del territorio comunale. Ciò nella
specie non è avvenuto, essendo mancata alcuna attestazione al riguardo.
6.4 Con riferimento alle zone con destinazione “E”,”C” e “D”in cui è
ammessa ex art. 4 la installazione di
antenne entro le modalità ivi previste, si è già evidenziato che l’Ufficio
Tecnico del Comune di Ceglie Messapica ha precisato che le istanze presentate nell’interesse della società ricorrente
ricadono entrambe in zona “E” ove l’art. 4 cit. ammette la installazione di
impianti di telefonia mobile. Sotto tale profilo , quindi, va esclusa, la
lesività della norma in questione.
7. Né
potrebbe, diversamente, argomentarsi che l’Amministrazione comunale sarebbe
comunque tenuta a consentire la installazione di impianti di telefonia mobile
su tutto il territorio comunale, sul presupposto che trattasi di “opere di urbanizzazione primaria” e
pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi destinazione di zona.
L’assunto
non convince. Innanzitutto, gli impianti di telefonia mobile non rientrano
nelle opere di urbanizzazione primaria elencate dall’art.4 della legge n. 847/1964. Ad una attenta
lettura le opere ivi elencate sono quelle indispensabili per la vivibilità
dell’abitato, la cui esistenza si rende
necessaria per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della
popolazione (rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del
gas, pubblica illuminazione, strade residenziali, fognature, verde attrezzato).
Sotto tale profilo, pur a voler considerare la non tassatività della
elencanzione di cui all’art. 4, va rilevato che , a parere del Collegio, gli
impianti di telefonia mobile non sono assimilabili nemmeno per analogia alle
opere di urbanizzazione “primaria” di cui al citato art. 4, posto che è
indiscutibile che esse non rispondono ad esigenze “primarie” ed irrinunciabili
per la vivibilità di un centro abitato, in quanto sistemi di comunicazione non
indispensabili perché sostituibili con altri.
Tali
conclusioni sono avvalorate da ulteriori considerazioni di ordine sistematico.
Innanzitutto gli impianti in questione non
vengono computati nell’ambito dei costi posti a carico del titolari di
concessione edilizia quali “oneri di urbanizzazione”. Inoltre nella materia in
esame non è configurabile l’applicabilità, nemmeno in via analogica, della
disciplina introdotta dal codice postale (d.p.r. n. 156/73), poiché emanata in
un’epoca in cui la telefonia mobile non costituiva un fenomeno diffuso,
e, comunque, in relazione a fattispecie ben diverse relative ai sistemi
“fissi” di telecomunicazioni dotati di caratteristiche tecniche certamente non
paragonabili a quelli in esame operanti attraverso il sistema analogico
“Tacs”, o la tecnologia digitale
“Gsm” attiva in una banda compresa tra
i 900 ed i 1800 Mhz. Analogo discorso vale per la normativa regionale in tema
di “reti telefoniche”, disciplinate dall’art. 19 della legge
regionale n. 6 del 1979.
Alla
luce di quanto argomentato non può escludersi che l’Amministrazione
competente, nel perseguire l’obiettivo
della minimizzazione del rischio o della tutela dei valori preesistenti, possa
discrezionalmente prediligere, per la
installazione degli impianti, pur nella
giusta valutazione delle esigenze di funzionalità ed efficienza del
servizio, in sintonia con la
localizzazione da parte della Regione ai sensi della legge n. 36 del 2001.
In
definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va integralmente
rigettato. Ricorrono giusti motivi, per la complessità e novità delle questioni
trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente
decidendo:
-
Rigetta il ricorso;
-
spese compensate;
ORDINA
all’Autorità Amministrativa
di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Lecce, nella Camera di
Consiglio del 6 febbraio 2002.
Aldo Ravalli Presidente
Renata Emma Ianigro Estensore