Governo del territorio e disciplina delle installazioni per telefonia mobile nella elaborazione della giurisprudenza amministrativa: un’ennesima inversione di rotta.

 

Si impone all’attenzione degli operatori del settore la sentenza del TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, n. 1027/2002 in data 6.2./6.3.2002.

Tale pronuncia, infatti, afferma principi diametralmente opposti a quelli finora elaborati dalla giurisprudenza amministrativa - e dallo stesso TAR Lecce - in relazione alla qualificazione ed all’estensione dei poteri che il legislatore attribuisce ai Comuni in materia di disciplina delle installazioni telefoniche e di minimizzazione dei rischi per la salute correlati all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Cenni di carattere generale

Lo sviluppo tecnologico in generale, la proliferazione sul territorio di antenne per le teleradiocomunicazioni e per la telefonia cellulare ed il potenziamento della rete degli elettrodotti hanno destato, negli ultimi anni, una situazione di preoccupazione diffusa nell’opinione pubblica che sovente ha rasentato l’allarme sociale.

I timori insorti concernono, in particolare, le possibili correlazioni epidemiologiche tra le radiazioni non ionizzanti e gli effetti biologici rilevanti sull’organismo umano.

Ed in effetti, mentre sono noti gli “effetti acuti” (cioè a breve termine) sulla salute umana, sussistono allo stato incertezze circa i possibili effetti “cronici” (o a lungo termine) conseguenti ad esposizioni prolungate nel tempo alle radiazioni non ionizzanti prodotte dai campi elettromagnetici.

Gli studi scientifici non sono ancora in grado di individuare con certezza correlazioni ed effetti né si è pervenuti, ad oggi, ad alcuna conclusione che risulti assolutamente univoca. Tale circostanza è dovuta essenzialmente alla relativa novità del fenomeno e quindi alla inesistenza, allo stato, di studi che si basino su un’osservazione degli effetti dell’elettrosmog protratta per periodi di tempo significativamente lunghi.

Cionondimeno, i risultati delle ricerche finora svolte hanno indotto la comunità scientifica mondiale a denunciare i potenziali rischi per la salute umana derivanti dall’esposizione cronica ai campi elettromagnetici e a raccomandare il rispetto del “principio di precauzione” (accolto anche dall’Unione Europea) ai fini della definizione della disciplina del fenomeno.

A fronte di tale (limitato) quadro di conoscenze, caratterizzato dall’assenza di dati scientifici che attestino l’innocuità delle radiazioni non ionizzanti e dalla ricorrenza di indizi che invece depongono per la nocività delle stesse per la salute, il legislatore comunitario ha condivisibilmente ritenuto di dover porre a presidio dell’ordinamento di settore l’indirizzo normativo della minimizzazione dei rischi per la popolazione.

Si è in altri termini adottato, come criterio operativo, il cosiddetto “principio di precauzione”, che trova applicazione ogniqualvolta la scienza, per il livello di conoscenza raggiunto ovvero per l’inesistenza e/o l’insufficienza di osservazioni e studi adeguati, non sia in grado di assicurare che l’innovazione tecnologica sia destinata ad evolvere in direzioni totalmente sicure ed innocue per la salute umana.

Trattasi di principio che trova applicazione nei diversi settori del progresso scientifico e tecnologico ogniqualvolta non siano conosciute le conseguenze per la salute umana e per la sicurezza dei consumatori, dei destinatari o degli utenti dei prodotti dell’innovazione.

Ad onta di siffatte ragionevoli raccomandazioni, lo Stato italiano si è dotato di una normativa di settore frammentaria e di dubbia comprensibilità, nel cui ambito risulta non agevole l’individuazione del corretto riparto di competenze tra i vari soggetti pubblici attributari di funzioni in relazione ai vari aspetti (sanitari, di tutela ambientale e paesistica, urbanistici ed edilizi) del fenomeno.

Tra i punti caratterizzati da minor chiarezza rientra l’estensione dei poteri e delle prerogative attribuiti ai Comuni in relazione alla disciplina e alla razionalizzazione delle installazioni nel territorio governato.

In tale contesto di incertezza normativa, testimoniata dalla contraddittorietà della elaborazione giurisprudenziale, gli Enti locali hanno sovente fatto ricorso a soluzioni empiriche, cercando di arginare la proliferazione indiscriminata delle antenne - ed il rilevante allarme sociale ad essa conseguente - mediante l’adozione di misure e di strumenti regolamentari che solo in pochissimi casi hanno superato il vaglio del Giudice amministrativo.

La mancanza di regole certe ha peraltro innescato un regime di accesa conflittualità tra Amministrazioni locali e gestori dei servizi di telefonia, rendendo pressoché inevitabile il ricorso al Giudice quale compositore dei  preminenti interessi pubblici e privati contrapposti.

Gli Enti locali, infatti, facendosi carico dei timori espressi dalla comunità governata, nella generalità dei casi si sono determinati a disciplinare l’allocazione degli impianti sulla scorta di divieti generalizzati di insediamento in zone residenziali nonché mediante l’introduzione di obblighi di distanza (tra l’una e l’altra stazione radio base nonché tra le antenne e le strutture “sensibili” – come scuole ed ospedali – ovvero tra le antenne e l’abitato cittadino) che:

-         per un verso, attengono più ad un ambito di tutela sanitaria che ad effettive esigenze di ordine urbanistico;

-         per altro verso, quasi in nessun caso sono stati giustificati sulla scorta di effettive e documentate esigenze riferibili a situazioni particolari;

-         comunque non sembrano consentire la realizzazione di effettive finalità di tutela dell’habitat e della popolazione, posto che - quanto meno con riferimento alle distanze tra le varie antenne e tra queste e l’abitato - non è affatto scontato che un allontanamento delle stazioni radio base valga ex se ad assicurare un abbassamento dei livelli di emissione elettromagnetica nelle zone residenziali (ché, anzi, le soluzioni tecnologiche attualmente adottate per la realizzazione delle reti telefoniche indurrebbero a concludere in senso diametralmente opposto).

Anche per tali ragioni le soluzioni volta per volta adottate dai Comuni solo in pochi casi hanno superato il vaglio del Giudice Amministrativo, essendosi sovente riscontrato il superamento dei limiti dei poteri attribuiti agli Enti locali in relazione alle varie materia con le quali il fenomeno elettromagnetico presenta punti di contatto (tutela sanitaria, di disciplina e governo del territorio e di tutela dell'ambiente e dell'habitat naturale ed umano).

Orientamenti giurisprudenziali

Invero, alla disorganicità del quadro normativo in materia de qua si aggiunge l’inesistenza di criteri operativi assolutamente univoci provenienti dalla elaborazione pretoria.

Difatti, data la novità della materia, sulle questioni oggi in esame si registrano quasi esclusivamente pronunce emesse in sede cautelare, necessariamente fondate su una cognizione sommaria delle vicende controverse e inevitabilmente laconiche sotto il profilo argomentativo.

Invero, fino ad oggi, in considerazione della univocità delle statuizioni giurisprudenziali rinvenibili sull’argomento, sembrava potersi considerare acclarata quanto meno l’inesistenza, in capo ai Comuni, di competenze in materia di limiti a protezione della salute dai campi elettromagnetici in senso stretto.

Tanto indiceva ad escludere che con il regolamento comunale potessero venire introdotti limiti di esposizione diversi per valore assoluto, unità di misura o metodologie di rilevamento, rispetto a quelli vigenti in base alla normativa statale, anche se più rigorosi.

Occorre, per contro, ribadire che, in materia di limiti sanitari, i Comuni sono titolari:

- preventivamente al rilascio della concessione, di una funzione di verifica del rispetto da parte dell’impianto dei limiti vigenti;

- successivamente all’attivazione dell’impianto, di una funzione di vigilanza e controllo (l.r. 17/2000 e art. 14 della legge 36/2001).

Restano ovviamente ferme le funzioni, attribuite ai Sindaci quali rappresentanti delle comunità locali, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs n. 112/98, per interventi d’urgenza “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” (oggi, cfr. art. 50, d.lgs. 267/2000), o, infine, le residue competenze in tema di disciplina di aspetti igienico-sanitari strettamente locali (agibilità/abitabilità degli edifici, lavorazioni insalubri) altresì previste dagli artt. 216-221 TULS.

Di contro, si è concluso per la riconducibilità alla potestà generale urbanistica del potere comunale di disciplinare l’insediamento delle installazioni telefoniche (nella prospettiva di un corretto inquadramento urbanistico e territoriale degli impianti e della minimizzazione dei rischi connessi all’esposizione della popolazione ai C.E.M.), potere contemplato dall’art. 8 l. n. 36/2001, nonché, nell’ordinamento regionale pugliese, dall’art. 21 l.r. n. 17/2000 e dall’art. 6 l.r. n. 5/2002 (inapplicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dal TAR Lecce con la pronuncia qui in esame).

Tra gli altri, nei sensi testé illustrati si era pronunciato il TAR Puglia - Sede di Bari, Sezione II, con sentenza n. 3136/2001 del 24.5.2001 (di contenuto pressoché identico a quello della pronuncia del TAR Umbria, n. 426/2001 del 10.8.2001), che costituisce, allo stato, uno dei pochi riferimenti disponibili in una panorama giurisprudenziale caratterizzato da una prevalenza di pronunce emesse in sede cautelare.

In particolare, la sentenza citata si sofferma sul possibile contenuto degli strumenti regolamentari in questione e sulle procedure da seguire ai fini del perfezionamento degli stessi.

Gli argomenti del TAR Bari possono come di seguito sintetizzarsi:

1.      in mancanza di una specifica disciplina regolamentare il Comune non può vietare l’installazione delle antenne in alcuna porzione del territorio comunale né applicare alle s.r.b. prescrizioni edilizie ed urbanistiche relative a differenti tipologie di manufatti (e ciò, data la specificità delle infrastrutture telefoniche, a prescindere dalla circostanza che le stazioni radio base ricadano o meno nel novero delle opere di urbanizzazione primaria);

2.      l’esercizio del potere regolamentare costituisce esplicazione della potestà urbanistica spettante agli Enti locali;

3.      la formazione del regolamento comunale deve seguire le procedure tipiche della pianificazione di livello generale (e tradursi nella formazione di un regolamento autonomo ovvero nell’innesto della specifica disciplina delle installazioni telefoniche all’interno del Piano Regolatore Generale);

4.      l’esplicazione della potestà pianificatoria non può prescindere dalla considerazione delle esigenze correlate al funzionamento delle reti telefoniche;

5.      in ragione di ciò, il Comune:

a.- non può legittimamente introdurre divieti generalizzati di localizzazione di s.r.b. su tutto il territorio comunale;

b.- può introdurre divieti specifici di localizzazione, distanze minime e prescrizioni di specifiche caratteristiche strutturali e funzionali solo ove ciò sia necessario per il soddisfacimento di esigente correlate al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (in considerazione di interessi estetici e paesaggistici), ovvero alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio comunale (che implica la preventiva rilevazione dei livelli di esposizione presenti nelle diverse aree); e ciò compatibilmente con la adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia radiomobile;

6.      in considerazione di quanto precede, la pianificazione comunale deve contenere la individuazione di aree o siti puntuali dove collocare efficacemente gli impianti, tenendo conto della situazione esistente ma anche delle prospettive di trasformazione previste, o imposte, dalla pianificazione vigente;

7.      l’individuazione di siti di installazione presuppone, peraltro, tanto la conoscenza di elementi tecnici sugli impianti e sul servizio, quanto la conoscenza del territorio sotto il profilo dell’attuale incidenza delle sorgenti dei campi elettromagnetici e dei livelli di esposizione in atto;

8.      a tali esigenze conoscitive può sopperirsi, da un canto, attraverso una dialettica procedimentale con i gestori, da ritenersi imprescindibile anche in ossequio agli istituti di partecipazione al procedimento di cui agli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990; dall’altro, mediante una puntuale ricognizione del fondo elettromagnetico in relazione all’intero territorio comunale.

In conclusione, dunque, ai fini di una corretta disciplina del fenomeno in esame, il TAR di Bari ritiene imprescindibile l’esplicazione del potere di pianificazione previsto dalla legge, finalizzata alla individuazione dei siti idonei all’allocazione delle s.r.b. (nella prospettiva di un contemperamento tra esigenze di ordine urbanistico ed ambientale e funzionalità delle reti) e fondata su una puntuale ricognizione dei livelli di emissione esistenti su tutto il territorio (nonché dei contributi imputabili a ciascuna singola emittente in essere) e su una effettiva dialettica procedimentale con i gestori, ineludibile ai fini del soddisfacimento di preminenti esigenze conoscitive in relazione alle caratteristiche degli impianti e alle esigenze del servizio.

La pronuncia del TAR Lecce n. 1027/2002

A mettere in discussione la correttezza di tali conclusioni interviene oggi il TAR Lecce con la pronuncia qui in esame, emessa a definizione di un gravame avente ad oggetto - tra l’altro - un regolamento comunale recante prescrizioni ostative al rilascio di una concessione edilizia richiesta ai fini della realizzazione di una stazione radio base.

In particolare, il sindacato del Giudice verte su disposizioni di impronta fortemente protezionistica, consistenti nella imposizione di fasce di rispetto e distanze minime da stabili destinati a permanenze superiori alle 8 ore giornaliere ovvero da a destinazione collettiva.

La reiezione del gravame si fonda su argomentazioni innovative e comunque dissonanti dagli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

A base della decisione si rinviene anzitutto l’affermazione secondo cui il potere regolamentare in materia di s.r.b. costituirebbe manifestazione non già della potestà edilizio-urbanistica dell’Ente locale, bensì di un autonomo e differente potere di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni su base locale, attribuito ai Comuni dallordinamento di settore.  

Potere da esercitarsi attraverso attraverso l’adozione di prescrizioni regolamentari che organizzino il servizio tenendo conto di esigenze locali valide e compatibili con l’obiettivo di  minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni.

Ad avviso del TAR salentino “Tali prescrizioni non costituiscono esercizio del potere di pianificazione urbanistica  del Comune, in senso stretto,  poiché non hanno la funzione di incidere sulle modalità di conformazione del territorio, nè di  modificare, o introdurre  nuovi parametri o standards urbanistici, ma normalmente presuppongono le preesistenti destinazioni di zona  rilevanti ai fini della concreta attuazione del principio di minimizzazione”.

Tale qualificazione della causa del potere indurrebbe ad escludere, stando al TAR Lecce, l’applicabilità ai regolamenti de quibus delle regole procedimentali dettate in relazione al perfezionamento degli atti di pianificazione urbanistica, dovendosi osservare, di contro, le forme tipiche di approvazione dei regolamenti comunali di organizzazione.

In secondo luogo, ponendosi in contrario avviso rispetto ad orientamento giurisprudenziale pressoché consolidato, il TAR Lecce conclude per la legittimità di prescrizioni regolamentari che - in assenza di ragioni di carattere urbanistico ed in ossequio a finalità di tutela sanitaria - introducano fasce di rispetto e obblighi di distanza dei siti da edifici destinati a permanenze prolungate, ovvero all’uso collettivo da parte di categorie di utenti considerate particolarmente vulnerabili (scuole, ospedali, case di riposo e simili).

Prescrizioni di tale portata, ad avviso del Giudice salentino, troverebbero diretta legittimazione nel principio di precauzione e sarebbero giustificate, anche sotto il profilo tecnico, dall’esigenza di tenere distanti dalla fonte radiante, particolari categorie di recettori ritenute particolarmente “sensibili”. Esigenza resa ineludibile proprio dalla persistente assenza di dati univoci in ordine agli effetti a lungo termine dei c.e.m. sulla salute umana.

Infine, la pronuncia in esame si caratterizza anche per una valutazione quanto mai rigorosa dell’interesse a ricorrere.

Il TAR Lecce, infatti, conclude per l’inammissibilità per difetto del principio di prova delle doglianze dirette avverso:

- l’assoggettamento indiscriminato di tutte le antenne - senza distinzione per caratteristiche strutturali e funzionali - al regime della concessione edilizia;

- la previsione di valori-limite più restrittivi di quelli stabiliti dal D.M. n. 381/1998 in prossimità delle zone residenziali;

- il difetto di istruttoria che avrebbe caratterizzato l’operato del Comune.

In sintesi, il Giudice ha ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sulla parte ricorrente in relazione alla effettiva portata lesiva delle prescrizioni gravate, non essendosi dimostrato che le regole dettate dal Comune “impediscono la efficienza e funzionalità del servizio su tutto o parte significativa del territorio comunale”.

La statuizione, evidentemente, potrebbe inaugurare un regime di rilevante attenuazione della sindacabilità delle prescrizioni regolamentari dettate dai Comuni in materia de qua.

Ed infatti, alla stregua dei principi sanciti dal TAR Lecce, l’ammissibilità dell’impugnativa andrebbe esclusa ogniqualvolta ci si trovasse in cospetto di disposizioni regolamentari che, in relazione allo specifica situazione in relazione alla quale si invoca tutela, non risultino (documentatamente) ostative all’installazione ed all’esercizio della rete telefonica.

In conclusione, la pronuncia in esame reca statuizioni di rilevante portata innovativa, che richiedono un approfondimento ben maggiore della semplice schematizzazione dianzi operata.

Ciò che traspare senza ombra di dubbio, tuttavia, è la accresciuta sensibilità del TAR salentino per le questioni che involgono profili di tutela della salute e dell’habitat; sensibilità sfociata, quanto alla materia delle installazioni telefoniche, in una pronuncia obiettivamente orientata in senso protezionistico ed ispirata alla concreta realizzazione del principio di precauzione.

Non possono tuttavia ignorarsi le rilevanti conseguenze applicative di un mutamento di prospettiva che, innovando la configurazione del potere regolamentare dei Comuni, concorre alla perpetuazione di una ormai pluriennale situazione di incertezza circa gli strumenti, le procedure ed i limiti da considerare in sede di disciplina del fenomeno a livello locale.

Non c’è che da auspicarsi, a questo punto, un tempestivo intervento chiarificatore da parte del Giudice di seconde cure.

avv. Vittorio Triggiani

avvocato amministrativista del Foro di Bari

 

 

 

 


Al sito
ELETTROSMOG.COM